Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Pareri della Giunta del Regolamento
Sono qui pubblicati i pareri che hanno assunto la forma di una deliberazione approvata dalla Giunta e che possono riferirsi, anche se solo in parte, a disposizioni tuttora vigenti.
16 maggio 2006
Sull'interpretazione dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento.
Si è registrato un prevalente orientamento favorevole ad un'ipotesi interpretativa dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento alla luce della quale: per partito organizzato nel paese si intende una «forza politica» (anche aggregativa di più partiti) che, pur non corrispondente alla rigida nozione di «partito organizzato nel paese», sia evidentemente riconoscibile al momento delle elezioni, avendovi presentato proprie liste con lo stesso contrassegno, e che non si sia invece costituita successivamente ad esse. Si individua cioè nella stessa lista elettorale il criterio di identificazione della forza politica la cui soggettività parlamentare è riconosciuta dal Regolamento. Il requisito elettorale richiesto è rappresentato - nel quadro di un'interpretazione coerente con il mutato sistema elettorale - dall'accesso all'assegnazione nazionale dei seggi (mantenendo allo stato ferma la necessità della presentazione delle liste in almeno venti circoscrizioni): per i soggetti politici derivanti dall'aggregazione di più partiti che abbiano presentato unitariamente liste alle elezioni (ed abbiano partecipato all'assegnazione nazionale dei seggi), tale requisito ricorrerebbe ovviamente soltanto ove il gruppo autorizzato sia (e resti, nei suoi elementi costitutivi) rappresentativo della formazione politica complessiva identificata nella lista, e non di singole componenti di essa.
Emerge inoltre come, su un piano di stretta interpretazione del quadro regolamentare vigente, e considerati gli argomenti addotti nel corso del suo intervento iniziale, non sembri praticabile la fissazione, in via generale, attraverso un'operazione interpretativa, di un numero minimo di deputati necessario per l'autorizzazione alla costituzione in un gruppo."
14 luglio 2004
Parere sulla procedura da applicare per la trasmissione in via sperimentale dei lavori delle Commissioni sul canale televisivo satellitare della Camera dei deputati
La Giunta per il Regolamento,
esaminate le questioni interpretative del Regolamento connesse all'adozione di una procedura sperimentale di trasmissione sul canale televisivo satellitare della Camera dei deputati di alcune specifiche fasi dei lavori delle Commissioni;
rilevato che, per quel che riguarda le sedute dell'Assemblea, già ora esse costituiscono oggetto di trasmissione televisiva sul satellite, in conformità con il regime di pubblicità dei lavori previsto dal Regolamento;
considerato che, per quanto riguarda i lavori delle Commissioni, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato, in data 26 novembre 2003, l'avvio di un progetto di sviluppo del canale satellitare, dando mandato al Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna di definire i tempi e le modalità di attuazione dell'iniziativa e di predisporre il relativo regolamento d'uso e che tale Comitato ha approvato, in data 7 aprile 2004, alcuni criteri in ordine all'utilizzo del canale satellitare in una prima fase sperimentale, stabilendo in particolare, per quanto riguarda i profili di interesse della Giunta, che la trasmissione satellitare in tale fase riguardi, in via principale, le sedute delle Commissioni dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ed alle audizioni formali;
vista la mancanza di una normativa in materia e la conseguente necessità di definire, con una pronuncia della Giunta per il Regolamento, la disciplina sperimentale delle trasmissioni televisive satellitari, che potrà successivamente essere consolidata in norme espresse;
ha deliberato all'unanimità il seguente parere:
- La trasmissione televisiva delle sedute delle Commissioni dedicate alle interrogazioni a risposta immediata (di cu il Regolamento prevede già la trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso) è autorizzata in via permanente, salvo criteri di rotazione nella trasmissione rimessi alla decisione del Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna;
- la trasmissione televisiva delle sedute dedicate ad audizioni formali è autorizzata in via di principio (anche qui prevedendosi criteri di rotazione nella trasmissione) salvo che non vengano formulate obiezioni all'atto dell'inserimento in calendario o all'ordine del giorno dell'audizione stessa. In tal caso l'obiezione può essere superata quando il Presidente della Commissione accerti che sulla trasmissione vi sia il consenso dei rappresentanti dei gruppi pari ad almeno i tre quarti dei membri della Camera (quorum previsto dalle norme regolamentari per le decisioni sulla programmazione dei lavori);
- quando sia autorizzata la diffusione via satellite dei lavori delle Commissioni, questi ultimi sono altresì trasmessi attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso;
- il Presidente della Commissione dà tempestivamente notizia al Comitato per la comunicazione delle sole audizioni per le quali non si siano verificate le condizioni per la trasmissione televisiva satellitare;
- delle sedute delle Commissioni monocamerali di inchiesta dedicate ad audizioni formali, in ragione del particolare regime di funzionamento di tali organi, è disposta la trasmissione sul canale satellitare solamente ove la Commissione stessa comunichi tempestivamente alla Presidenza della Camera la relativa richiesta (assunta dal suo Ufficio di Presidenza con la suddetta maggioranza dei tre quarti);
- per le audizioni delle Commissioni bicamerali e delle Commissioni riunite di Camera e Senato, la trasmissione televisiva satellitare avviene sulla base di intese con la Presidenza del Senato;
- qualora il Comitato per la comunicazione e l'informazione, cui spetta ogni valutazione circa tempi, modalità, nonché effettiva trasmissione sul canale satellitare dei lavori delle Commissioni, ritenga di non inserire nel palinsesto televisivo una seduta di Commissione di cui sia autorizzata la trasmissione televisiva, ne dà comunicazione alla Commissione stessa prima che la seduta abbia inizio.
Ai fini dell'applicazione della disciplina sopra esposta, è consentito l'accesso nelle aule delle Commissioni agli operatori tecnici esterni la cui presenza sia strettamente necessaria alla ripresa televisiva dei lavori delle Commissioni stesse, qualora questi ultimi abbiano luogo in aule non appositamente attrezzate.
16 ottobre 2001
Giunta per il Regolamento - 16 ottobre 2001
Sull'esercizio della funzione consultiva della Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni sui progetti di legge in ordine al riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni come definito dall'articolo 117 della Costituzione.
La Commissione affari costituzionali, secondo quanto già previsto dall'articolo 75, comma 1, del regolamento e come specificato nel punto 7.3 della lettera circolare del Presidente della Camera n. 1 del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni, esprime, per ogni progetto di legge, il parere sugli aspetti di legittimità costituzionale e sotto il profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato, avendo riguardo in particolare al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. La Commissione esprime il parere sul testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente che non può concludersi prima che tale parere sia stato espresso.
La Commissione affari costituzionali esprimerà altresì, in via sperimentale, il parere sugli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi presentati in Assemblea che investano questioni di competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. A tal fine, il Presidente della Camera stabilirà, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione affari costituzionali.
Prima della votazione di ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo, il Presidente ricorderà pertanto all'Assemblea il parere della Commissione affari costituzionali ove esso sia contrario o sia favorevole condizionatamente all'introduzione di modificazioni specificamente formulate.
16 ottobre 2001
Giunta per il Regolamento - 16 ottobre 2001
Sui criteri per la determinazione del turno di presidenza del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del Regolamento.
I deputati membri del Comitato si succedono alla presidenza, alternandosi tra appartenenti a gruppi di maggioranza e di opposizione, secondo il criterio di anzianità di nomina nel Comitato e in via sussidiaria dell'anzianità parlamentare e, quindi, dell'anzianità anagrafica.
Le funzioni di vicepresidente sono assunte dal deputato cui spetta il successivo turno di presidenza secondo i criteri di cui al punto precedente e quelle di segretario dal deputato con la minore anzianità parlamentare e, in via sussidiaria, anagrafica, salvo che nei periodi in cui sia chiamato ad assumere le funzioni di presidente o di vicepresidente.
La durata del turno di presidenza, stabilita dal comma 2 dell'articolo 16-bis del regolamento in sei mesi, è fissata in via sperimentale in dieci mesi.
30 settembre 1998
Sulle modalità di svolgimento delle operazioni di scrutinio nelle votazioni per schede (artt. 6 e 11).
La Giunta per il Regolamento, udita la relazione del deputato Deodato, ha deliberato all'unanimità il seguente parere:
La previsione recata dall'articolo 11 - a norma del quale i deputati segretari "registrano, quando occorra, i singoli voti" - comporta, con riferimento alle votazioni per schede di cui all'articolo 56, l'attribuzione ai deputati segretari stessi del compito di procedere allo svolgimento delle operazioni di scrutinio, fatta eccezione per le votazioni concernenti l'elezione del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza della Camera, per le quali il Regolamento prevede in maniera esplicita - rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 - l'adozione di diverse modalità.
Tale interpretazione si riflette ovviamente sulle operazioni di scrutinio concernenti le votazioni per schede effettuate nel corso di riunioni del Parlamento in seduta comune, alle quali si applica il Regolamento della Camera, secondo quanto concordemente prevedono l'articolo 35, comma 2, del Regolamento della Camera e l'articolo 65 del Regolamento del Senato.
Ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, della Costituzione, le suddette operazioni debbono essere pertanto compiute dai deputati segretari.
Per la validità delle operazioni di scrutinio è richiesto che ad esse partecipi la maggioranza dei deputati segretari in carica.
24 ottobre 1996
Sullo svolgimento di richiami al regolamento o per l'ordine dei lavori e sull'osservanza dei limiti di correttezza negli interventi (artt. 41, 45 e 89)
La Giunta per il regolamento,
rilevato che l'esperienza dei primi mesi di attività della Camera nella XIII legislatura ha posto in luce alcuni problemi relativi all'esigenza di assicurare l'ordinato svolgimento dei dibattiti, soprattutto a causa della posizione di richiami al regolamento o per l'ordine dei lavori non attinenti ai temi in discussione;
rilevata, inoltre, la opportunità di ribadire le norme regolamentari e le regole di correttezza che, nello svolgimento dei dibattiti parlamentari, tutelano la sfera di prerogative propria delle istituzioni e quella personale di altri soggetti estranei nello svolgimento dei dibattiti parlamentari;
udita la relazione del comitato istruttorio composto dai deputati Acquarone, Armaroli, Biondi e Guerra,
ha deliberato all'unanimità il seguente parere:
- Limiti di ammissibilità e modalità di svolgimento dei richiami al regolamento o per l'ordine dei lavori.
- Gli interventi incidentali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento sono, in linea generale, ammissibili soltanto quando i richiami al regolamento o per l'ordine dei lavori vertano in modo diretto e univoco sullo svolgimento e sulle modalità della discussione o della deliberazione o comunque del passaggio procedurale nel quale, al momento in cui vengono proposti, sia impegnata l'Assemblea o la Commissione.
- Ogni altro richiamo o intervento andrà collocato, secondo la sua natura, al termine della seduta ovvero, in casi di particolare importanza e urgenza (per i quali si veda il punto 1.5), quando sia esaurita la trattazione del punto dell'ordine del giorno o prima che si passi ad un nuovo punto del medesimo. In particolare, verranno rinviate, secondo prassi, alla conclusione della seduta le richieste d'intervento per sollecito di atti del sindacato ispettivo e per fatto personale, salvo che il Presidente, per gravi motivi, non ritenga, in via d'eccezione, di darvi subito corso.
- La valutazione circa la diretta attinenza, o meno, alla discussione principale, e, quindi, circa l'ammissibilità del richiamo, è rimessa in via esclusiva alla Presidenza, che inviterà previamente chi richieda la parola per questo fine ad indicare il riferimento all'articolo del regolamento e, comunque, allo specifico atto della procedura in corso, sul quale intende svolgere il proprio richiamo. Il richiedente deve limitarsi ad enunziare tali elementi, senza entrare nel merito della questione.
- Qualora sia in corso una votazione, non sono ammessi interventi, a norma dell'articolo 50, comma 3, fino alla proclamazione del risultato, se non per questioni attinenti alla sua regolarità.
- Deroghe ai rigorosi limiti di pertinenza delle questioni sollevate ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento, come definiti al punto 1.1, potranno venire ammesse soltanto ove l'intervento sia giustificato da ragioni di eccezionale urgenza e rilevanza politica e riguardi argomento d'interesse generale. In tali casi, è opportuno che il richiedente preannunzi la propria richiesta alla Presidenza, indicando l'oggetto sul quale intende intervenire. Va, d'altronde, ricordato che per la posizione di altre questioni, attinenti all'indirizzo o al sindacato politico, devono essere utilizzati gli strumenti tipici -rispettivamente le mozioni e gli atti di sindacato ispettivo - e le altre procedure previste nell'ambito delle Commissioni, secondo le modalità e i limiti a ciascuno propri.
- In relazione alla esigenza di qualificare in modo proceduralmente corretto ogni intervento e ogni passaggio della seduta, è opportuno che dai resoconti risulti sempre a quale titolo parli l'oratore cui è data facoltà d'intervenire.
- Modalità di svolgimento del dibattito limitato sui richiami al regolamento o per l'ordine dei lavori.
- Ove il richiamo sia ritenuto pertinente, il dibattito dovrà svolgersi nella forma limitata disciplinata dall'articolo 41, comma 1, del regolamento. In tali limiti vanno ricompresi anche gli eventuali interventi ad adiuvandum da parte di chi intenda sollevare la medesima questione. La Presidenza potrà estendere il dibattito solo avvalendosi in modo formale della facoltà prevista dall'articolo 45 (si veda il punto 3.2).
- La Presidenza assicurerà il rigoroso rispetto dei tempi prescritti per tutti gli interventi incidentali. Sarà, altresì, cura della Presidenza non consentire che vengano riproposte, dal medesimo deputato o da altri, neppure sotto specie di diversa argomentazione, questioni dalla stessa già precedentemente decise.
- L'articolo 45 del regolamento consente alla Presidenza, ove l'importanza della questione lo richieda, di estendere una discussione limitata per espressa disposizione del regolamento, concedendo la parola ad un oratore per ciascun gruppo. La stessa norma dà facoltà alla Presidenza di consentire eccezionalmente altri interventi.
- Di tali facoltà dovrà farsi uso sulla base di una prudente valutazione della Presidenza in relazione al buon andamento dei lavori della Camera. Deve essere, inoltre, considerato che ogni estensione del diritto di parola, non adeguatamente motivata, da parte della Presidenza può risolversi in una violazione del diritto di ciascun deputato ad intervenire con parità di condizioni nei dibattiti.
- Decisione sui richiami al regolamento o per l'ordine dei lavori.
- La Presidenza, a norma dell'articolo 41, comma 1, del regolamento, ha il potere di decidere direttamente sui richiami al regolamento o per l'ordine dei lavori.
- Su tali richiami, ove siano stati ritenuti ammissibili (si veda il punto 1.3), possono intervenire un oratore contro e uno a favore. In casi di particolare importanza, per acquisire ulteriori elementi di valutazione e conoscere gli orientamenti dell'Assemblea, la Presidenza, a norma dell'articolo 45 del regolamento, ha facoltà di dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo. Può, inoltre, chiamare l'Assemblea a decidere con votazione per alzata di mano sul richiamo o sulla proposta formulata. In base ad una prassi consolidata, la Presidenza non si avvale di questa facoltà nel caso di decisioni aventi ad oggetto richiami al regolamento, sia a salvaguardia dell'univocità e costanza degli indirizzi interpretativi presidenziali, sia perché non appare opportuno che l'interpretazione della norma regolamentare venga rimessa a decisioni assunte a maggioranza.
- Nel caso in cui la questione rivesta particolare importanza o comporti un nuovo indirizzo interpretativo, il Presidente di turno investirà della stessa il Presidente della Camera, eventualmente sospendendo la trattazione del punto in esame.
- Regole di correttezza nello svolgimento degli interventi, a tutela delle istituzioni e dei soggetti esterni.
- La particolare tutela che l'articolo 68 della Costituzione accorda alla libertà di espressione dei parlamentari è fondamentale guarentigia di indipendenza nell'esercizio della rappresentanza politica. L'ampiezza di tale prerogativa richiede tuttavia un vigile senso di responsabilità da parte di coloro che ne sono titolari, affinché essa non si trasformi in arbitrario strumento per ledere diritti e posizioni soggettive, di persone fisiche e giuridiche come di organi dello Stato, parimenti garantiti da norme di rango costituzionale.
- E dovere della Presidenza garantire nei dibattiti parlamentari il pieno svolgimento della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica e di denunzia politica. Allo stesso modo, la Presidenza dovrà assicurare che tali fondamentali diritti siano esercitati nella forma adeguata al ruolo costituzionale del Parlamento e alle normali regole di correttezza parlamentare. Tale regola generale dev'essere fatta valere con particolare rigore a tutela dei soggetti esterni che, non essendo parlamentari, non possono awalersi del diritto di replica né degli strumenti offerti dall'articolo 58 del regolamento ai deputati i quali, nel corso di una discussione, siano accusati di fatti che ledano la loro onorabilità.
- Di conseguenza, in considerazione del valore che riveste ogni dichiarazione pronunziata nelle sedi formali del dibattito parlamentare, sia nel rapporto fra la Camera e altri organi costituzionali, sia negli effetti sulla sfera personale dei singoli, è dovere della Presidenza assicurare che la libera manifestazione del pensiero e della critica non vada mai disgiunta dall'impiego dei modi corretti e delle forme appropriate al linguaggio parlamentare, e non abbia quindi a trascendere nella diffamazione personale o nel vilipendio di organi dello Stato. Essa richiamerà quindi, a norma dell'articolo 59, comma 2, del regolamento, i deputati che pronunzino parole sconvenienti, tali intendendosi anche le espressioni ingiuriose e le insinuazioni atte ad offendere, a recare discredito o comunque a ledere persone o istituzioni.
(*) Il parere è stato pubblicato e distribuito a tutti i deputati con la seguente lettera del Presidente della Camera
"Onorevoli deputati,
La Giunta per il regolamento, interpellata ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento, ha adottato all'unanimità, nella riunione dello scorso 24 ottobre, il parere allegato.
Affinchè sia data uniforme applicazione alle norme regolamentari sulle quali tale parere verte, dispongo che ad esso si attengano le Presidenze dell'Assemblea e delle Commissioni nell'esercizio della funzione regolatrice che per i rispettivi ambiti loro compete.
Confido che le precisazioni interpretative in esso contenute possano valere ad assicurare l'ordinato ed efficace svolgimento dei lavori della Camera unitamente alla piena garanzia del diritto dei deputati a partecipare alle discussioni con parità di condizione. Tale garanzia comprende inoltre, insieme alla massima libertà di pensiero e di critica, il dovere di esprimersi nelle forme adeguate al ruolo costituzionale del Parlamento e alle regole della correttezza parlamentare, a tutela delle prerogativa di altre istituzioni e della sfera personale dei cittadini."
Firmato: VIOLANTE
14 luglio 1993
Sulla possibilità di intervento dei deputati dissenzienti in sede di contingentamento
La Giunta per il regolamento, in relazione alla questione di richiesta di parola da parte di deputati, anche se dissenzienti, una volta esauriti i limiti di tempo concessi in sede di contingentamento, per enunciare, sia pure senza motivazione, il proprio voto;
visto il dibattito e le conclusioni a cui era già pervenuta nella riunione del 12 maggio u.s. così come comunicate in Assemblea nella seduta del 19 maggio;
constatato il perdurare di contestazioni da parte di Gruppi parlamentari;
ribadisce che ai sensi della normativa vigente, esaurito il tempo assegnato ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento a ciascun gruppo e ad altro tiolo, non può essere ad alcuno concessa la parola, ponendosi il tempo contingentato come limite generale ed invalicabile al diritto di intervento di ciascun deputato, e conferma pertanto la piena correttezza della prassi applicativa secondo cui anche gli interventi dei deputati dissenzienti devono mantenersi nei limiti di tempo complessivamente assegnati.
5 maggio 1993
Sulla votazione a scrutinio palese delle domande di autorizzazione a procedere
"La Giunta è stata chiamata per iniziativa del Presidente, per la prima volta dopo la riforma del 1988, ad esprimere un parere sulla prassi interpretativa del nuovo testo dell'articolo 49 del Regolamento per la parte relativa alle "votazioni riguardanti le persone", e segnatamente sulle modalità di votazione delle autorizzazioni a procedere, finora effettuate per tale prassi tutte a scrutinio segreto.
La Giunta ritiene che l'oggetto proprio di tali deliberazioni consista in una decisione su un atto di prerogativa attraverso cui si esercita la garanzia della indipendenza e libertà della funzione parlamentare, nel rapporto con altri organi dello Stato, e non costituisca pertanto questione riguardante persone. Una conferma di tale valutazione può trarsi anche dalla prassi parlamentare precedente alla modifica dell'articolo 49 del Regolamento della Camera, prassi che ha registrato una netta preponderanza di votazioni palesi pur in presenza di norme che stabilivano la prevalenza, a richiesta, dello scrutinio segreto. Va inoltre ricordata (è il caso del Senato prima della modifica regolamentare del 1988, nonché della Camera per il periodo statutario) l'esistenza di una prassi che contemplava il costante e non contestato ricorso al voto palese nelle deliberazioni sulle autorizzazioni a procedere pur in presenza di norme - statutarie o regolamentari - che prevedevano l'obbligo di votazione segreta su questioni relative alle persone.
La Giunta, per tali considerazioni, esprime il parere che una più puntuale e meditata interpretazione dell'articolo 49 conduca a ritenere che le deliberazioni concernenti le autorizzazioni a procedere debbano essere votate a scrutinio palese. Esprime inoltre il parere che le autorizzazioni a procedere concernenti la sottoposizione all'arresto, alla perquisizione personale e domiciliare o ad altra privazione della libertà personale, ricadano nella disciplina prevista dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 49 che prevede la prevalenza, a richiesta, dello scrutinio segreto, per votazioni comunque attinenti ai diritti di libertà ivi richiamati".
11 marzo 1992
Sulla esclusione della necessità di ripresentare alle nuove Camere i provvedimenti legislativi rinviati dal Presidente della Repubblica
"Al fine di consentire la conservazione nella prossima legislatura dei provvedimenti legislativi rinviati dal Capo dello Stato a norma dell'articolo 74 della Costituzione e considerato che si tratta di provvedimenti già approvati da entrambi i rami del Parlamento, la Giunta esprime il parere che a tali provvedimenti - per i quali le Camere sciolte non abbiano proceduto ad una nuova deliberazione - sia applicabile in via analogica la disciplina prevista per i progetti di legge di iniziativa popolare dall'articolo 107, comma 4, del Regolamento della Camera.
Conseguentemente il provvedimento legislativo rinviato dal Capo dello Stato - che abbia iniziato il proprio iter alla Camera nella precedente legislatura - non dovrà essere ripresentato, permanendo nell'ordine del giorno generale, bensì soltanto nuovamente assegnato alle Commissioni competenti per materia.
Inoltre al provvedimento rinviato, ferma restando la particolare procedura prevista dall'articolo 71 del Regolamento della Camera, si applicheranno, senza altri adempimenti, le disposizioni di cui ai primi due commi del citato articolo 107, nella parte in cui prevedono l'assegnazione alla Commissione di un termine di quindici giorni per riferire e l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea, previo inserimento nel calendario dei lavori, successivamente alla scadenza del predetto termine.
La stessa procedura si applica automaticamente anche ai provvedimenti legislativi rinviati dal Capo dello Stato che - avendo iniziato il proprio iter al Senato - siano trasmessi da quel ramo alla Camera per la nuova deliberazione"
NOTA: Il parere è stato deliberato dalla Giunta all'unanimità dei presenti, dopo che uno dei suoi membri aveva abbandonato l'aula della riunione dichiarando il proprio dissenso. Sulla questione si è espressa anche la Giunta per il Regolamento del Senato nella seduta dell'11 marzo 1992 (Giunte e Commissioni parlamentari pagg. 3 e 4)
27 marzo 1990
Sul termine di presentazione degli emendamenti agli articoli di un progetto di legge
La Giunta precisa, all'unanimità, in riferimento al nuovo articolo 25-bis, che qualora l'Assemblea sia chiamata ad esaminare gli articoli di un progetto di legge in seduta antimeridiana, il termine per la presentazione degli emendamenti stabilito dal comma 1 dell'articolo 86 del Regolamento deve intendersi riferito al termine della seduta antimeridiana del giorno precedente.
18 gennaio 1983
Sulla proroga del termine assegnato alla Commissione in sede redigente
La Giunta approva a maggioranza (...) il parere che il termine di cui al primo comma dell'articolo 96 del regolamento sia prorogabile dall'Assemblea su richiesta motivata della Commissione per un periodo non superiore a quello originariamente concesso e non ulteriormente prorogabile, rinviando ad una successiva seduta l'approfondimento di altre questioni interpretative sollevate in relazione allo stesso articolo.
2 marzo 1982
Sulla iscrizione all'ordine del giorno di una seduta di più strumenti di sindacato ispettivo riguardanti il medesimo argomento e presentati dallo stesso deputato. Sulla contemporaneità di lavori dell'Assemblea e delle Commissioni
La Giunta esprime l'avviso che gli articoli 129, terzo comma, e 137, terzo comma, del Regolamento debbano essere interpretati nel senso che possano essere iscritte all'ordine del giorno di una stessa seduta fino ad un massimo di due interpellanze e di due interrogazioni presentate dal medesimo deputato, ma vertenti su argomenti diversi, e che, inoltre, debba considerarsi inammissibile la somma dei tempi d'intervento spettanti a diversi oratori da parte di un unico deputato. La Giunta ritiene altresì che, di norma, non possa essere consentita la convocazione delle Commissioni in sede legislativa contemporaneamente alle sedute dell'Assemblea.
2 febbraio 1982
Problemi procedurali conseguenti all'esistenza di disegni di legge di conversione collegati, per effetti economici, alla legge finanziaria
La Giunta esprime l'avviso che il collegamento con la legge finanziaria e la necessità di approvare questa ultima, indispensabile presupposto normativo del bilancio dello Stato, in tempo utile per rispettare i termini costituzionali dell'esercizio provvisorio non costituisce di per sé motivo per modificare i tempi del procedimento di conversione dei decreti-legge, anche essi costituzionalmente vincolati e il cui rispetto la recente riforma del Regolamento ha demandato ad una esplicita decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo, che ai sensi del sesto comma dell'articolo 96-bis è tenuta a prendere in ogni caso in considerazione i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, ai fini della programmazione, scaduto il termine fissato alla Commissione per riferire.
16 ottobre 1980
Sulla semplificazione della procedura di presentazione del nuovo Governo alle Camere
La Giunta per il regolamento, d'intesa con la Giunta per il regolamento del Senato, ha espresso, all'unanimità, il seguente parere sulla procedura di presentazione del nuovo Governo alle Camere:
"Le dichiarazioni programmatiche del Governo che si presenta alle Camere per ottenere la fiducia, ai sensi dell'articolo 94, terzo comma, della Costituzione, sono rese oralmente alla Camera chiamata per prima - in base al criterio dell'alternanza - a discutere e ad esprimersi sulla fiducia.
All'altra Camera, all'uopo convocata, il Presidente del Consiglio reca nello stesso giorno l'identico testo delle dichiarazioni pronunziate nella prima Camera.
Il Presidente, dopo aver dato comunicazione all'Assemblea dell'accettazione delle dimissioni del precedente Governo e della formazione del nuovo Gabinetto, dà atto dell'avvenuta consegna delle predette dichiarazioni programmatiche, disponendone l'integrale pubblicazione in allegato al resoconto della seduta. La relativa discussione avrà inizio dopo che la Camera di fronte alla quale le dichiarazioni stesse sono state pronunziate avrà accordato la fiducia".
NOTA: Parere annunciato dal Presidente all'Assemblea nella seduta del 22 ottobre 1980 (Resoconto sommario pag. 24). Sulla questione si è espressa anche la Giunta per il Regolamento del Senato nella seduta del 16 ottobre 1980. Il parere è stato poi annunciato all'Assemblea dal Presidente del Senato nella seduta del 22 ottobre 1980 (Resoconto sommario pag. 9)
18 marzo 1980
Sulle modalità di esame del disegno di legge finanziaria
"In considerazione delle caratteristiche della legge finanziaria, che nel nuovo sistema di contabilità pubblica, introdotto con la legge 5 agosto 1978, n. 468, non solo costituisce il necessario presupposto normativo della legge di bilancio ma fa con questo sistema, fissandone le fondamentali coordinate finanziarie e determinandone quindi le scelte più significative, la Giunta ritiene che si debbano adeguare le norme regolamentari che disciplinano le procedure d'esame del bilancio all'intervenuta riforma della contabilità dello Stato e si riserva di predisporre la formulazione delle relative proposte di modifica.
In attesa delle necessarie modifiche regolamentari, allo stato, di fronte all'obbligo costituzionale di provvedere alla deliberazione sui bilanci con i necessari presupposti normativi, la Giunta:
a) ritiene che la Camera debba procedere alla discussione e votazione del disegno di legge finanziaria anche in presenza di una situazione di crisi di Governo;
b) richiama la precedente decisione del 24 ottobre 1978 sulla necessità di procedere ad una discussione congiunta dei due disegni di legge. In questa occasione, ovviamente - intervenendo la Camera in seconda lettura - la discussione congiunta si limiterà alla fase dell'esame preliminare nelle Commissioni, attraverso la utilizzazione dello strumento del "pre-esame", esteso nella circostanza anche all'esame generale da parte della Commissione bilancio; esaurita questa fase, le Commissioni concluderanno l'esame della sola legge finanziaria, rinviando la conclusione dell'esame del bilancio al momento in cui il relativo disegno di legge sarà trasmesso dal Senato e quindi loro formalmente assegnato:
c) segnala l'opportunità che nelle presenti circostanze si seguano per l'esame del disegno di legge finanziaria le stesse procedure previste per il disegno di legge di bilancio dagli articoli del capo XXVII del Regolamento".
NOTA: La legge 5 agosto 1978, n. 468, è stata successivamente modificata dalle leggi 23 agosto 1988, n. 362, e 3 aprile 1997, n. 94. Il capo XXVII del Regolamento è stato modificato dall'Assemblea il 29 settembre 1983 e il 28 giugno 1989.
17 gennaio 1979
Sull'impossibilità dell'audizione dei designati ai fini dell'espressione da parte delle Commissioni del parere sulle nomine negli enti pubblici
"Premesso che sono senz'altro utilizzabili anche ai fini dell'espressione del parere sulle nomine ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 tutti gli strumenti conoscitivi che il Regolamento attribuisce alle Commissioni permanenti per l'esplicazione dei loro compiti istituzionali, non si ritiene invece praticabile la procedura di una audizione del designato per le seguenti considerazioni:
1) ai sensi del secondo comma dell'articolo 143 del Regolamento le Commissioni hanno facoltà di chiedere che i Ministri dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione ed a enti pubblici anche con ordinamento autonomo; viceversa nel caso in questione si tratterebbe di ascoltare chi ancora non è preposto alla carica o, qualora trattisi di dirigente che già ricopra altro incarico pubblico, per ragioni non inerenti alla carica che in atto ricopre;
2) l'obbligo di motivazione del parere anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire, previsto dall'articolo 2 della legge citata, deve intendersi come indicativo di un criterio di valutazione della professionalità del designato, ma non autorizza una verifica dei propositi di gestione dello stesso, non spettando in questa fase alle Camere la formulazione, anche solo indiretta ed implicita, di un indirizzo di gestione che impegni direttamente il designato, ciò che rientra nella competenza dell'esecutivo. E' ovviamente salvo il diritto delle Camere di esercitare in tutta la sua pienezza nei confronti del Governo la propria funzione di indirizzo, impartendo in qualsiasi momento all'Esecutivo le direttive che ritengano opportune anche in rapporto alle nomine, e, una volta intervenuta la nomina, di cooperare con il Governo precisandone ed integrandone gli indirizzi e verificandone l'attuazione anche attraverso i poteri informativi, ispettivi e di controllo che il Regolamento attribuisce alle Commissioni direttamente nei confronti dei dirigenti pubblici".
17 maggio 1978
Sulle modalità di svolgimento dei richiami al regolamento
La Giunta approva il seguente parere interpretativo circa il richiamo al Regolamento previsto dall'articolo 41: "Allorché un deputato chiede la parola ai sensi dell'articolo 41 per un richiamo al Regolamento, deve preliminarmente ed esclusivamente indicare:
- le disposizioni del Regolamento, per la cui applicazione egli intende fare il richiamo;
- l'atto o la procedura che sia, a suo giudizio, in contrasto con la corretta applicazione delle indicate norme regolamentari".
Nota: si veda anche il parere del 24 ottobre 1996.
23 luglio 1974
Sull'inammissibilità di pregiudiziali e sospensive in sede di discussione degli articoli
"La Giunta per il Regolamento, riunita su istanza del deputato Roberti, esaminate le decisioni adottate dalla Presidenza della Camera nelle sedute del 18 e del 22 luglio 1974 relativamente alla ammissibilità di questioni pregiudiziali e sospensive in ordine alla discussione degli articoli; ritenuto:
- che il secondo comma dell'articolo 85 del Regolamento, nel richiamare esplicitamente l'articolo 44, esclude la applicabilità delle altre disposizioni interruttive del procedimento contenute nel titolo sulla discussione (compreso quindi l'articolo 40);
- che l'articolo 72 della Costituzione, nel prescrivere l'obbligo di approvare "articolo per articolo" un disegno di legge, preclude l'uso di strumenti, quali pregiudiziale e sospensiva, volti ad impedire la votazione di ciascun articolo; c) che il divieto di sospensiva e pregiudiziale sugli emendamenti - a' termini del terzo comma dell'articolo 85 del Regolamento - in quanto operante su argomenti nuovi introdotti cogli emendamenti, rafforza il concetto espresso nei commi 4° e 5° dell'articolo 40 che, unificando le discussioni di questioni pregiudiziali e sospensive, rivela la ratio regolamentare intesa ad escludere la reiterazione di dibattiti incidentali sugli stessi oggetti, tali essendo gli articoli di un disegno di legge noti fin dall'inizio della discussione; d) che l'accantonamento o il rinvio di un articolo rivolto a posticiparne l'esame a quello di altri articoli sia da distinguere dalla sospensiva in senso tecnico e quindi è e rimane sempre ammissibile;
18 maggio 1971
Questioni interpretative in ordine al nuovo regolamento
La Giunta, dopo avere esaminato alcune questioni interpretative in ordine al nuovo Regolamento, ha espresso i seguenti pareri:
- articolo 4 comma 2. Il criterio di computare tra i voti anche le schede bianche va riferito a tutte le ipotesi di scrutinio previste nel testo.
- articolo 20 comma 5. Il biennio di durata delle Commissioni permanenti deve essere computato, a partire dal giorno della costituzione dell'organo, secondo il calendario comune.
- articolo 22 comma 4. La procedura prevista per le relazioni dei Comitati permanenti non è applicabile all'espressione dei pareri da parte dei Comitati di ciò incaricati, in quanto nella materia dei pareri si deve tener conto della particolare disciplina dei termini dettata negli articoli 73 e 93 comma 1. La procedura consultiva continuerà pertanto a conformarsi alla prassi attuale.
- articolo 25 commi 1 e 2. La programmazione dei lavori in Commissione, obbligatoria nel caso di accordo sul programma generale dei lavori della Camera, è però sempre possibile anche nei casi di carenza momentanea del programma o di mancato accordo su di esso, salva la necessità di adeguamento al programma generale che successivamente intervenga(1).
- articolo 26 comma 1. La disposizione va intesa nel senso che, alla fine di ciascuna seduta, sia data effettiva comunicazione di due ordini del giorno: uno attinente alla seduta immediatamente successiva (che normalmente riprodurrà il secondo ordine del giorno comunicato nella seduta precedente); l'altro attinente alla seconda seduta successiva (e al quale potrà farsi opposizione a termini dell'ultima parte del comma).
- articolo 40 comma 5. Nell'unica discussione prevista per più questioni sospensive si intende che possa prendere la parola soltanto un deputato per Gruppo, compresi i proponenti, come stabilito nel precedente comma per il concorso di pregiudiziali, fatto salvo il principio dell'articolo 45.
- articoli 47 commi 2 e 61. Nei casi di convocazione per il giorno seguente della seduta, tolta per mancanza del numero legale o per tumulto, si intende che l'eventuale seduta già prevista per tale data, con il relativo ordine del giorno, subisca lo spostamento nel tempo necessario per esaurire l'ordine del giorno della seduta riconvocata.
- articolo 94, comma 2, prima parte. Si intende che gli emendamenti possono essere presentati anche da deputati estranei alla Commissione, i quali possono chiedere o essere richiesti di svolgerli davanti ad essa, applicandosi analogicamente l'articolo 80 comma 2 e l'articolo 96 comma 3 (2).
- articolo 94, comma 2, seconda parte; articolo 74, comma 2. Si intende che siano inviati per il parere alle Commissioni I e V soltanto gli emendamenti per i quali la Commissione abbia deliberato la trasmissione, conformemente all'attuale prassi.
- articolo 114 comma 4 e articolo 118. Gli ordini del giorno di cui parla il comma 4 dell'articolo 114 devono intendersi come quelli di istruzione al Governo in relazione al contenuto della mozione (cfr. articolo 88 comma 1). L'ordine del giorno come strumento autonomo conclusivo di dibattito in concorso con mozioni è stato infatti sostituito, nel nuovo ordinamento, dalla risoluzione.
In questo caso, però, secondo la testuale disposizione dell'articolo 118, la risoluzione è soltanto votata - si intende senza svolgimento - al termine della discussione (e sempre che non sia stata approvata, con effetto preclusivo, una delle mozioni che ha provocato il dibattito). - articolo 117 comma 2. Il riferimento specifico alle norme relative alle mozioni si intende che comporti la necessità, per la deliberazione sulla risoluzione, della presenza della maggioranza dei componenti la Commissione. Non si applica quindi, per la diversità della materia, la seconda parte del primo comma dell'articolo 46.
- articolo 117 comma 3. La disposizione va intesa nel senso che la richiesta del Governo produce automaticamente la rimessione della risoluzione all'Assemblea.
- articolo 134 comma 2. La disposizione va intesa nel senso che il Presidente della Camera trasmette l'interrogazione al Presidente della Commissione competente perché la iscriva all'ordine del giorno della seduta successiva. Solo nel caso di inottemperanza del presidente della Commissione, il Presidente della Camera ordinerà direttamente l'iscrizione.
- Si ritiene che possano essere esercitati dai rappresentanti di Gruppo nelle Commissioni i seguenti poteri dal Regolamento attribuiti ai presidenti di Gruppo: proposte di modifica al calendario e al programma di Commissione (art. 23, comma 4 e 24 comma 4)(3); richiesta di deroga al limiti temporali (art. 39); richiesta di chiusura di discussione (art. 44 comma 1); richiesta di dibattito limitato nella discussione sulle linee generali (art. 83 comma 2) (4): richiesta di dibattito illimitato (art. 83 comma 3) (5); richiesta di discussione per titoli e parti separate (art. 83 comma 5) (6); utilizzazione in sede di risoluzione dei poteri spettanti ai presidenti di Gruppo per le mozioni (v. art. 110 comma 1; 111 comma 2; 114 comma 1, 2).
- articolo 139 in relazione alla discussione delle mozioni e risoluzioni. La norma sulla durata massima degli interventi si intende che debba applicarsi anche all'intervento del proponente la mozione. L'intervento del proponente deve infatti considerarsi come il primo della discussione sulla mozione e non già come preliminare ad essa.
Nel testo del nuovo Regolamento l'espressione "svolgimento", di cui all'articolo 139, secondo comma, deve essere infatti intesa come indicativa del complesso procedimento che consegue all'iscrizione dell'atto all'ordine del giorno della seduta. - articolo 139 comma 4. Il verificarsi dell'ipotesi di discussione unica di mozioni e interpellanze determina la qualificazione degli interpellanti come intervenienti nel più ampio procedimento della mozione. Pertanto la durata massima dei loro interventi è regolata dall'articolo 139, comma primo, e non dall'articolo 138, comma primo.
(omissis)
La Giunta ha infine esaminato la questione insorta in ordine all'interpretazione dell'articolo 90 del Regolamento. Per quanto riguarda il rapporto fra il primo e il secondo comma del predetto articolo, la Giunta ha rilevato che il coordinamento formale affidato alla Presidenza della Camera, su autorizzazione dell'Assemblea, può essere esercitato solo dopo l'approvazione finale del progetto di legge. Per quanto invece riguarda il problema dell'esatta configurazione delle "correzioni di forma" previste nel primo comma, la Giunta si è riservata di esprimere un parere definitivo.
(1) A seguito delle modificazioni intervenute nella disciplina della programmazione dei lavori in Assemblea e in Commissione, l'ipotesi di carenza del programma è divenuta evenienza eccezionale.
(2) Ora articolo 96, comma 5.
(3) Ora articolo 23, comma 9, e 24, comma 6.
(4) La disposizione è abrogata.
(5) Ora articolo 83, comma 2.
(6) Ora articolo 83, comma 4.