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Articolo 44
1. La chiusura di una discussione può essere chiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o conGiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.
2. Dopo che è stata deliberata la chiusura ha ancora facoltà di parlare un deputato per ciascuno dei Gruppi che ne facciano richiesta.
3. Deliberata la chiusura è data facoltà di parlare ai Ministri per dichiarazioni a nome del Governo e, se l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, ai deputati per dichiarazione di voto. In quest'ultimo caso si applica l'art. 50.
4. La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 7, 9 e 12 dell'articolo 24.
(*) Articolo modificato da ultimo il 27 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle modifiche.