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Capo XXXVI

Articoli:

Art. 151

1. Il presente Regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 152 (*)

1. Le modifiche agli articoli 36, 39, 40, 41, 44, 45, 73, 83, 85, 86, 88, 94 e 115 del presente Regolamento, approvate dalla Camera nelle sedute del 7 maggio e del 26 giugno 1986, entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

(*) Articolo approvato il 26 giugno 1986. Le modifiche cui il presente articolo fa riferimento sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1986, n, 178.

Art. 153 (*)

1. Le modifiche agli articoli 5, 19, 22, 73, 75, 92, 93, 94 e 96 del presente Regolamento hanno effetto dal giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

(*) Disposizione approvata il 16-23 luglio 1987. La modifica dell'articolo 5 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1987, n. 166; le modifiche agli articoli 19, 22, 73, 75, 92, 93, 94 e 96 sono state pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1987, n. 172.

Art. 153-bis (*)

1. Le modifiche agli articoli 23, 24, 25, 40, 44, 65, 69, 79, 81, 83, 86, 87, 94, 96-bis e 154, l'abrogazione degli articoli 25-bis e 84 e le disposizioni degli articoli 16-bis e 85-bis entrano in vigore il 1 gennaio 1998.

(*) Articolo approvato il 24 settembre 1997. Le modifiche cui il presente articolo fa riferimento sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1997, n. 264.

Art. 154 (*)

1. In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis.

2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione di essa da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.

3. Alla discussione dei progetti di legge costituzionale previsti dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 24 nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1997.

4. Entro il 31 gennaio 1999, la Giunta per il Regolamento presenta all'Assemblea una relazione sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2000, la Giunta per il Regolamento e il Comitato per la legislazione presentano congiuntamente una relazione sull'attuazione degli articoli 16-bis, comma 6-bis, e 96-ter.

5. La Commissione speciale per le politiche comunitarie costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione di Commissione politiche dell'Unione europea. Fino al primo rinnovo delle Commissioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, alla Commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19.

6. Le disposizioni dell'articolo 102, comma 3, si applicano ai progetti di legge assegnati dalla data dell'entrata in vigore di esse.

7. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, non si applica ai Segretari eletti precedentemente alla data della sua entrata in vigore.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 20 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

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