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La Camera e i poteri dello Stato


Il nostro sistema costituzionale prevede un intreccio e un bilanciamento tra i vari poteri dello Stato, e non una rigida divisione. Alla base del circuito istituzionale c'è il popolo che elegge i propri rappresentanti nel Parlamento.

Il Parlamento è composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica che hanno eguali compiti e poteri (così detto bicameralismo perfetto). Esso è al centro del sistema, ma non riassume in sè tutti i poteri dello Stato. Il Parlamento fa le leggi, ma le leggi da sole non bastano: occorrono provvedimenti concreti di attuazione da parte del Governo e l'azione costante della pubblica amministrazione, della magistratura e degli altri organi dello Stato.

E non solo dello Stato centrale: anche le Regioni, le Province e i Comuni (nonché le Città metropolitane, previste dalla Costituzione ma non ancora istituite) sono enti costituivi della Repubblica, e ciascuno è espressione autonoma della volontà popolare. Occorre anzi ricordare che, dopo la riforma costituzionale del 2001, lo Stato può legiferare nelle sole materie indicate dalla Costituzione; nelle altre materie, il potere di fare le leggi spetta alle Regioni.

Governo, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale e Consiglio superiore della Magistratura sono, almeno in parte, espressione del Parlamento. La magistratura costituisce invece un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.


Schema dei rapporti tra i poteri dello Stato


Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri,integrato dai delegati delle Regioni.

Può essere messo in stato d'accusa solo per alto tradimento o attentato alla Costituzione in base a una decisione del Parlamento in seduta comune. Ma, fra i poteri presidenziali, alcuni incidono fortemente sul Parlamento, dato che il Capo dello Stato indice le elezioni, può sciogliere anticipatamente le Camere, promulga tutti i progetti di legge approvati dal Parlamento, che solo dopo la sua firma divengono leggi; può rinviare alle Camere, invece di promulgarlo, un progetto di legge chiedendone il riesame.

I giudici della Corte costituzionale (eletti in parte dal Parlamento in seduta comune) hanno fra i propri compiti principali quello di valutare la legittimità costituzionale delle leggi approvate dalle Camere, potendo annullarle per incostituzionalità. Il Parlamento elegge anche un terzo dei componenti dell'organo di autogoverno della magistratura, il Consiglio superiore della magistratura.

Nella forma di governo parlamentare italiana, i rapporti fra Governo e Parlamento sono molto intensi e stretti. Il Governo, nominato dal Presidente della Repubblica, deve ottenere e conservare la fiducia della Camera e del Senato, che votano separatamente. Dopo la sua formazione si presenta perciò all'una e all'altra Camera per illustrare il suo programma; una volta concluso il dibattito, le Camere votano la mozione di fiducia. Il "rapporto fiduciario" può essere messo in discussione attraverso la presentazione di una mozione di sfiducia alla Camera o al Senato. Il Governo stesso può, altresì chiedere in modo formale di verificare la maggioranza che lo sostiene ponendo la questione di fiducia sulla approvazione (o, al contrario, sulla reiezione) di proposte che ritiene di vitale importanza per la sua azione. Un eventuale voto contrario alle posizioni del Governo in tali occasioni (in cui dibattito parlamentare e votazione assumono forme particolari) comporta l'obbligo di dimissioni del Governo.

La partecipazione del Governo ai lavori parlamentari (che coinvolge, a seconda dei casi, il Presidente del consiglio, i ministri o i sottosegretari) è continua e molto intensa: la presentazione di disegni di legge, la partecipazione alla programmazione dei lavori parlamentari, la richiesta di prendere posizione e manifestare il parere del Governo su quasi tutte le questioni discusse in Assemblea o nelle Commissioni si accompagnano alla regola per cui il Governo deve essere sentito ogni volta che lo richiede.

D'altro canto, il Parlamento ha efficaci strumenti, accanto alla approvazione delle leggi, per quella azione continuativa di informazione, indirizzo e controllo sull'attività del Governo, che è propria del rapporto fiduciario intercorrente fra i due organi.

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