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La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell'identico testo da Camera e Senato.
Il procedimento di formazione della legge (il così detto iter) si articola perciò in fasi successive:
Consiste nella presentazione ad una delle due Camere di un progetto di legge, composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione illustrativa. Spetta al Governo, ai singoli deputati e senatori (ciascuno nella Camera a cui appartiene), al popolo (50.000 elettori), al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed ai Consigli regionali.
Alla Camera, i testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge, mentre tutti gli altri vengono denominati proposte di legge. Quando invece ci si riferisce indifferentemente a tutte le ipotesi di iniziativa legislativa si parla, nel linguaggio corrente, di progetti di legge. I progetti di legge una volta presentati, vengono annunciati all'Assemblea, stampati e distribuiti nel più breve tempo possibile. Successivamente sono assegnati alla Commissione permanente competente per la materia trattata dal progetto.
Il procedimento ordinario si articola in due fasi:
Nella sua attività istruttoria, la Commissione può stabilire di trattare insieme due o più progetti (che sono detti abbinati) per presentare un'unica relazione e un solo testo all'Assemblea. A tal fine può scegliere uno dei progetti come testo base della discussione o può procedere - eventualmente incaricando un Comitato ristretto - alla stesura di un testo unificato dei diversi progetti.
Durante l'esame, la Commissione acquisisce i pareri di altre Commissioni che si riuniscono in sede consultiva per formulare osservazioni e avanzare suggerimenti sulle parti del progetto di loro competenza. I componenti della Commissione delineano le posizioni delle varie parti politiche sul contenuto del provvedimento e presentano proposte di modifica (gli emendamenti) su cui la Commissione delibera. Sono acquisiti, anche attraverso audizioni di non parlamentari, le opinioni e i dati ritenuti necessari e il Governo partecipa all'istruttoria e alla elaborazione del testo.
Al termine del proprio lavoro, la Commissione incarica un relatore di preparare la relazione per l'Assemblea, che riporta il testo predisposto dalla Commissione e alla quale possono aggiungersi relazioni di minoranza. La discussione in Aula viene seguita da un Comitato dei nove che comprende i relatori e i rappresentanti dei gruppi della Commissione che ha svolto l'esame in sede referente.
La discussione in Assemblea parte dalla illustrazione del relatore, dall'intervento del rappresentante del Governo e da quelli dei deputati che intervengono sulle linee generali del provvedimento, esprimendo la posizione dei gruppi. Vengono poi esaminati i singoli articoli del progetto, votando gli emendamenti presentati al testo predisposto dalla Commissione. Nella fase finale, dopo l'esame di eventuali ordini del giorno (che sono documenti di indirizzo al Governo sul modo in cui dovrà essere applicata la futura legge) e dopo le dichiarazioni di voto sul provvedimento, si procede alla approvazione del progetto nel suo complesso.
Accanto al procedimento ordinario (che per alcuni tipi di legge va seguito obbligatoriamente) sono previsti due procedimenti abbreviati:
Un progetto approvato dal Senato viene esaminato secondo la stessa procedura seguita per quelli che iniziano il proprio cammino alla Camera.
Il messaggio del Presidente dell'altro ramo del Parlamento sarà perciò stampato come gli altri progetti: assegnato in Commissione in sede legislativa o referente, il progetto seguirà tutte le tappe del procedimento ordinario o in sede legislativa.
Se però si tratta di un progetto già approvato dalla Camera e che torna a Montecitorio perchè il Senato vi ha apportato delle modifiche, l'esame alla Camera riguarderà le sole parti modificate. Nel nostro sistema di bicameralismo perfetto, la navette fra Camera e Senato continua fino a quando i due rami del Parlamento non concordano nell'approvare un testo perfettamente identico.
La promulgazione è l'atto con il quale il Capo dello Stato attesta che un certo testo è stato approvato quale legge e ne ordina la pubblicazione e l'osservanza.
La promulgazione deve avvenire entro il termine massimo di un mese dall'approvazione definitiva della legge. Ma il Presidente della Repubblica può rinviare la legge alle Camere, con messaggio motivato, per chiedere una nuova deliberazione.
Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo, e se la legge viene nuovamente approvata essa deve essere promulgata.
Subito dopo la promulgazione, la legge è pubblicata.
La pubblicazione della legge avviene ad opera del Ministro della giustizia, e consiste tecnicamente nell'inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La legge entra in vigore - e diviene quindi obbligatoria per tutti - il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (vacatio legis), a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore. La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella Raccolta ufficiale.