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Oltre alla funzione legislativa, altre importanti funzioni del Parlamento sono quelle di indirizzo politico e di controllo sull'attività del Governo. Per lo svolgimento di tutti i loro compiti, le Camere dispongono inoltre di strumenti diretti ad acquisire (dal Governo, ma anche da altri) le informazioni necessarie.
La partecipazione alla definizione dell'indirizzo politico avviene in primo luogo in occasione del dibattito e della votazione sulla fiducia al Governo, che deve presentarsi alle Camere entro dieci giorni dalla sua formazione (art. 94 Cost.).
La linea politica che il Governo pone alla base del proprio programma è discussa nella sede parlamentare e, se approvata, comporta la nascita del rapporto fiduciario che impegna tanto il Governo quanto la maggioranza che lo sostiene in Parlamento.
Il rapporto di fiducia può essere sottoposto a verifica in qualsiasi momento:
In entrambi i casi il voto di sfiducia comporta l'obbligo di dimissioni per il Governo (o, nel caso della così detta "sfiducia individuale", del ministro che ne è colpito).
La Camera (così come il Senato) dispone poi di altri strumenti per la definizione di indirizzi che specificano o integrano il programma su cui si basa il rapporto fiduciario:
Camera e Senato svolgono una generale funzione di informazione e di controllo sull'attività del Governo attraverso due classici strumenti parlamentari (quelli del così detto sindacato ispettivo):
Le interrogazioni sono di diverso tipo, giacchè possono comportare la risposta orale in Assemblea o in Commissione, con facoltà di replica da parte del presentatore, o la risposta scritta del Governo, che viene comunque pubblicata negli atti parlamentari. Una procedura particolare (sul modello del question time inglese) è quella che si svolge in Assemblea (in genere il mercoledì pomeriggio) ovvero in Commissione per le interrogazioni a risposta immediata, in cui le domande e le risposte si intrecciano con un ritmo più rapido e una maggiore immediatezza rispetto a quelli ordinari;
Il potere di inchiesta parlamentare è previsto dalla Costituzione: l'art. 82 stabilisce che "ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse nominando commissioni formate in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi". Nella maggior parte dei casi, le Commissioni di inchiesta sono composte insieme da deputati e senatori e sono istituite con legge. Le Commissioni parlamentari d'inchiesta operano con "gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria".
Le Camere hanno anche altri strumenti per acquisire informazioni: le singole Commissioni permanenti possono, ad esempio, svolgere indagini conoscitive, con l'audizione di ministri, funzionari dello Stato, esperti, rappresentanti delle categorie interessate e così via, per acquisire valutazioni, conoscenze e studi su problemi particolari che rientrano nella competenza di ciascuna Commissione. La relazione approvata al termine dell'indagine farà il punto sulla discussione svolta e sulle conoscenze acquisite.
Le audizioni che si svolgono durante l'esame dei progetti di legge assegnati alla Commissione servono invece ad acquisire elementi di valutazione e informazioni ai fini della istruttoria sul progetto di legge.