Articoli:
Art. 63
1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente della Camera.
2. Dei lavori dell'Assemblea sono redatti e pubblicati un resoconto sommario e un resoconto stenografico.
3. Su richiesta del Governo o di un Presidente di Gruppo o di dieci deputati l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
Art. 64
1. Nessuna persona estranea alla Camera può sotto alcun pretesto, introdursi nell'aula dove siedono i suoi membri.
2. Il pubblico è ammesso in apposite tribune.
3. Durante la seduta, le persone ammesse nelle tribune della Camera devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
4. In ogni tribuna vi è un commesso incaricato di vigilare sulla osservanza dei regolamenti e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.
5. I commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine. Qualora non si individui la persona o le persone da cui è cagionato il disordine, il Presidente dispone che sia sgombrata tutta la sezione della tribuna nella quale è avvenuto.
6. In caso di oltraggio recato alla Camera o a un qualsiasi suo membro, il responsabile è immediatamente arrestato e tradotto davanti all'autorità giudiziaria competente.
Art. 65
1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera. (*)
2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
3. La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.
(*) Comma modificato il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle modifiche.