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Capo I
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Art. 1
I deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.
Art. 2
- L'Assemblea è presieduta, all'apertura di ogni legislatura, dal più anziano per elezione tra i Vicepresidenti della legislatura precedente. Quando nessuno di essi sia presente, si risale ai Vicepresidenti delle legislature anteriori. In loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dal decano per età.
- I Segretari provvisori sono quattro, scelti fra quelli delle legislature anteriori secondo il criterio previsto nel comma 1. In loro mancanza, si scelgono i deputati più giovani.
Art. 3
1. Costituito l'Ufficio provvisorio di Presidenza, il Presidente proclama eletti deputati i candidati che subentrano a candidati eletti per la quota proporzionale già proclamati eletti in collegi uninominali, nonché ai deputati optanti tra più circoscrizioni, condizionatamente alla convalida della loro elezione nel collegio uninominale o nella circoscrizione di opzione.
2. A tal fine, il Presidente sospende la seduta e convoca immediatamente per i relativi accertamenti una Giunta provvisoria composta dei deputati membri della Giunta delle elezioni della precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il numero di tali deputati sia inferiore a dodici, il Presidente procede mediante sorteggio all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La Presidenza della Giunta provvisoria è attribuita secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2; assume le funzioni di segretario il deputato più giovane d'età tra i componenti la Giunta provvisoria.
(*) Articolo modificato il 6 ottobre 1998. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.