Articoli:
Art. 29
1. La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. E' convocata di diritto in caso di convocazione straordinaria del Senato.
2. Nel caso previsto nel terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione, il Presidente stabilisce, d'intesa con il Presidente del Senato, la data di convocazione della Camera.
Art. 30
1. Le Commissioni sono convocate per mezzo del Segretario generale della Camera.
2. Le convocazioni devono essere, di norma, diramate almeno 48 ore prima delle riunioni.
3. Durante gli aggiornamenti della Camera, se un quinto dei componenti di una delle Commissioni permanenti ne domandi la convocazione per discutere determinati argomenti, il Presidente della Commissione provvede che essa si riunisca entro il decimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta, comunicando ai singoli componenti l'ordine del giorno, in modo che tra l'avviso di convocazione e il giorno della seduta decorrano almeno cinque giorni.
4. Il Governo può chiedere che le Commissioni siano convocate per dar loro comunicazione.
5. Salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni.
Art. 31
1. Nell'aula sono riservati posti ai rappresentanti del Governo e ai componenti la Commissione.
2. Nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri è riservato un seggio al Presidente del Senato.
Art. 32
1. Il Presidente dell'Assemblea o il Presidente della Commissione apre la seduta, e la chiude.
2. La seduta inizia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi sono osservazioni, esso s'intende approvato; se è richiesta una votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.
Art. 33
1. Il Presidente o, per suo incarico, un Segretario, comunica all'Assemblea i messaggi e le lettere; degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura.
2. Un Segretario legge il sunto delle petizioni presentate, le quali sono poi trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato può prenderne cognizione.
Art. 34
1. Delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni si redige un processo verbale da parte rispettivamente del funzionario estensore del processo verbale e dei funzionari addetti alle singole Commissioni.
2. I processi verbali, dopo l'approvazione, sono sottoscritti dal Presidente e da uno dei Segretari e raccolti e conservati negli archivi della Camera.
3. L'Assemblea può deliberare che non vi sia processo verbale della sua seduta segreta.
Art. 35
1. Il Presidente della Camera presiede il Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
2. Il Regolamento della Camera è applicato normalmente nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri.