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Capo VIII

Articoli:

Art. 36

1. I deputati che intendono parlare in una discussione devono iscriversi entro il giorno in cui questa ha inizio ed hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione, alternativamente contro e a favore. Se è stato approvato il calendario dei lavori a norma dell'art. 24, le iscrizioni a parlare nella discussione sulle linee generali di un argomento compreso nel calendario stesso devono intervenire non meno di un'ora prima dell'inizio della discussione (*).

2. E' consentito lo scambio di turno tra i deputati. Se un deputato chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.

3. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.

4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi e rivolti al Presidente.

(*) Comma modificato il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle modifiche.

Art. 37

1. I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni. Essi hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono.

2. Alle sedute delle Commissioni in sede legislativa deve partecipare un rappresentante del Governo.

Art. 38

Ogni deputato può partecipare senza diritto di voto, alle sedute di Commissione diversa da quella alla quale appartiene previa comunicazione al Presidente della Commissione stessa da parte del Gruppo di appartenenza. Se però la Commissione sia riunita in seduta segreta, deve ottenere espressa autorizzazione dal suo Presidente.

Art. 39 (*)

1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta minuti.

2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

3. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, seguiti a discostarsene.

4. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. E' in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

Art. 40 (*)

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.

2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali, se preannunziate nella Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla predisposizione del relativo calendario; negli altri casi, sono discusse e votate al termine della suddetta discussione.

3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di dieci minuti. Può altresì intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri Gruppi, per non più di cinque minuti.

4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, può intervenire anche più di un proponente del medesimo Gruppo. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.

5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo una unica discussione e l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

Art. 41

1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano(*).

2. Se una questione regolamentare o di interpretazione del Regolamento sorge nel corso di sedute di Commissioni in sede legislativa, il Presidente della Commissione è tenuto ad informarne il Presidente della Camera al quale spetta in via esclusiva di adottare le relative decisioni.

(*) Comma modificato il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle modifiche.

Art. 42

1. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il deputato insiste, decide l'Assemblea o la Commissione senza discussione per alzata di mano.

2. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i deputati i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

Art. 43

Ciascun deputato può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori, per la posizione della questione, per la priorità delle votazioni, e salvo altresì il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive proposte prima dell'inizio della discussione stessa.

Art. 44 (*)

1. La chiusura di una discussione può essere chiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o conGiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

2. Dopo che è stata deliberata la chiusura ha ancora facoltà di parlare un deputato per ciascuno dei Gruppi che ne facciano richiesta.

3. Deliberata la chiusura è data facoltà di parlare ai Ministri per dichiarazioni a nome del Governo e, se l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, ai deputati per dichiarazione di voto. In quest'ultimo caso si applica l'art. 50.

4. La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 7, 9 e 12 dell'articolo 24.

(*) Articolo modificato da ultimo il 27 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle modifiche.

Art. 45 (*)

Nei casi di discussione limitata per espressa disposizione del Regolamento è in facoltà del Presidente, se l'importanza della questione lo richiede, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo, oltre gli interventi che il Presidente stesso può eccezionalmente consentire e di aumentare i termini previsti per la durata degli interventi.

(*) Articolo modificato il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle modifiche.

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