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Testo del 1971 | Modificato il 02.06.86 | Modificato il 24.09.97 |
1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa. | 1. Identico | 1. Identico |
2. Esse saranno discusse prima che abbia inizio o che continui la discussione; né questa prosegue, se l'Assemblea o la Commissione non le abbia respinte. | 2. Identico | 2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali, se preannunziate nella Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla predisposizione del relativo calendario; negli altri casi, sono discusse e votate al termine della suddetta discussione. |
3. Due soli deputati, compreso il proponente, possono parlare a favore e due contro. | 3. Identico | 3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di dieci minuti. Può altresì intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri Gruppi, per non più di cinque minuti. |
4. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione, nella quale può prendere la parola soltanto un deputato per Gruppo, compresi i proponenti. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità, e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito. | 4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, può prendere la parola anche più di un proponente del medesimo Gruppo. Può intervenire, inoltre, per non più di quindici minuti ciascuno, un deputato per ognuno degli altri Gruppi. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità, e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito. | 4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, può prendere la parola anche più di un proponente del medesimo Gruppo. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito. |
5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo una unica discussione e l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza. | 5. Identico | 5. Identico |