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Articolo 39
1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta minuti.
2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.
3. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, seguiti a discostarsene.
4. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.
5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. E' in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.