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Articolo 83


1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendone le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

1-bis.I relatori, nello svolgimento della relazione, possono chiedere al Governo di rispondere su questioni determinate attinenti ai presupposti e agli obiettivi dei disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonché alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei progetti di legge. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta al momento della replica; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.

2. Quando venti deputati o uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o conGiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.

3. I relatori ed il Governo possono replicare al termine della discussione.

4. Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un Presidente di Gruppo o dieci deputati, nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

5. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

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