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Art. 92
1. Quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una Commissione permanente o speciale, in sede legislativa, per l'esame e l'approvazione. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera sentiti un oratore contro e uno a favore, vota per alzata di mano. Alla votazione non si fa luogo e il progetto è assegnato in sede referente se l'opposizione è fatta dal Governo o da un decimo dei componenti della Camera. La stessa procedura può essere adottata per i progetti di legge che rivestano particolare urgenza.
2. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi.
3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di assegnazione di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente. Se entro tale data il Governo, un Presidente di Gruppo o dieci deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ai fini del comma 1 del presente articolo.
4. Un progetto di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono.
5. La richiesta prevista nel comma 4 può essere presentata al Presidente della Camera prima che il progetto sia stato iscritto all'ordine del giorno della Commissione. Dopo tale termine, la richiesta è presentata al Presidente della Commissione.
6. Il Presidente della Camera può proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa, dall'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93, nonché delle Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 (*).
(*) Comma modificato, da ultimo, il 23 luglio 1987. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.
Art. 93 (*)
1. Per l'acquisizione dei pareri in sede legislativa si applicano le norme dell'articolo 73.
2. I progetti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente e, per il parere, rispettivamente alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro.
3. Nel caso che la Commissione in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio, della Commissione affari costituzionali o della Commissione lavoro e queste vi insistano, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea.
3-bis. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione in sede legislativa, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima abbia gli effetti previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 3 dell'articolo 94.
4. Quando una Commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere di altra Commissione, che affermi anche la propria competenza primaria sul progetto di legge o, su una sua parte, si procede a norma del comma 4 dell'art. 72.
(*) Articolo modificato il 23 luglio 1987. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.
Art. 94 (*)
1. La Commissione in sede legislativa, udito il relatore nominato dal suo presidente, procede alla discussione e approvazione del progetto di legge secondo le norme del capo XVII sull'esame in Assemblea. L'istruttoria legislativa è svolta ai sensi dell'articolo 79.
2. Gli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi debbono essere presentati, di regola, prima dell'inizio della discussione degli articoli cui si riferiscono. Il relatore ed il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono. Ciascun deputato può presentare, nel termine stabilito dal Presidente, subemendamenti agli emendamenti presentati nel corso della discussione.
3. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro. Nel caso che la Commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e la Commissione consultata lo confermi, l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.
Art. 95
1. Il Presidente della Camera dà notizia all'Assemblea dei progetti di legge approvati dalle Commissioni in sede legislativa.