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Capo XXIII

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Art.107

1. Qualora nei primi sei mesi dall'inizio della legislatura sia presentato un progetto di legge che riproduca l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura, l'Assemblea, quando ne dichiari l'urgenza, può fissare, su richiesta del Governo o di un Presidente di Gruppo, un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire.

2. Scaduto il predetto termine, il Presidente iscrive senz'altro il progetto all'ordine del giorno dell'Assemblea o della Commissione in sede legislativa a norma del comma 6 dell'articolo 25. (*)

3. Nel medesimo termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, ciascuna Commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di riferire all'Assemblea sui progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura e di adottare la relazione allora presentata.

4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel comma 1. Quando tali progetti siano stati approvati dalla Camera nella precedente legislatura e il loro esame sia stato esaurito in Commissione, si applicano, se vi sia richiesta del Governo o di un Presidente di Gruppo, le disposizioni previste nei commi precedenti, diversamente i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni competenti per materia, secondo la procedura ordinaria.

(*) Il comma è stato modificato il 24 settembre 1997 sostituendo le parole "terzo comma" in "comma 6".

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