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Circolari del Presidente
In questa sezione è possibile prendere visione delle Circolari del Presidente della Camera.
21 febbraio 1996
La circolare reca la disciplina applicativa dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, per quanto riguarda l'individuazione degli incarichi per conto della Camera che danno luogo alle missioni, nonché il regime autorizzatorio della missione e le modalità pratiche per le relative comunicazioni. La disciplina qui prevista non riguarda la regolamentazione delle missioni ai fini della diaria.
In base all'articolo 46, comma 2, del regolamento possono essere considerati in missione (e quindi presenti ai fini del numero legale) i deputati che siano impegnati per incarico avuto dalla Camera fuori della sua sede o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio.
Questa disposizione è stata oggetto nel tempo di prassi interpretative estensive, nel senso che sono state comprese tra le missioni per incarico della Camera anche attività svolte da deputati per conto dei gruppi di appartenenza; tali incarichi esulano tuttavia dal significato proprio della dizione regolamentare, ponendosi in palese contrasto con la lettera e lo spirito della norma, intesa a circoscrivere i casi di missione ad attività direttamente legate ai compiti istituzionali.
In stretta aderenza con le prescrizioni regolamentari, non saranno pertanto autorizzate dalla Presidenza missioni per incarichi avuti dai gruppi parlamentare. In base al medesimo principio la Presidenza non considererà in missione deputati impegnati in riunioni di organi collegiali, in passato eccezionalmente autorizzate nei casi in cui tali riunioni fossero caratterizzate dalla partecipazione di soggetti esterni formalmente convocati (riunioni della Giunta delle elezioni in udienza pubblica; riunioni, di collegi di giurisdizione interna, commissioni di concorso).
La Presidenza autorizzerà, conclusivamente, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, solo le missioni corrispondenti ad incarichi avuti dalla Camera e svolti fuori della sua sede secondo le modalità di seguito specificate:
Criteri per l'autorizzazione della missione
1.1 Le missioni sono autorizzate dal Presidente della Camera, cui vanno indirizzate le relative richieste. Le richieste di missione devono essere determinate nella loro durata e adeguatamente motivate.
Presidente della Camera autorizza la missione, in conformità con quanto previsto dall'articolo 46, comma 2, del regolamento, nelle ipotesi di incarichi avuti dalla Camera fuori della sua sede. Sono perciò comprese tra le missioni quelle:
- per incarico delle Commissioni. La missione, individuale o per delegazione, deve essere deliberata dalla Commissione, e autorizzata dalla Presidenza della Camera.Per le Commissioni d'inchiesta, ai sensi dell'articolo 142 del regolamento, vi è soltanto un obbligo di previa informativa al Presidente della Camera;
- per incarico connesso con l'esercizio di funzioni istituzionali da parte di titolari di cariche interne (membri dell'Ufficio di Presidenza, Presidenti di Commissioni e di Giunte) o anche di singoli deputati. Le richieste di missione formulate a tale titolo devono pervenire al Presidente della Camera almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della missione ai fini della necessaria autorizzazione;
- per incarico legato alla qualità di membro delle delegazioni parlamentari presso l'Assemblea UEO, del Consiglio d'Europa, della NATO e della CSCE. La missione si intende autorizzata in relazione a specifiche riunioni di queste Assemblee o di loro organi;
- per incarico legato alla qualità di membro dell'Unione interparlamentare. La missione si intende autorizzata in relazione alla partecipazione a riunioni ufficiali o a delegazioni dell'Unione;
- per incarico legato alla qualità di membro di commissioni governative o organi assimilati istituiti per legge presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La missione si intende autorizzata in relazione ad attività formali dell'organo comunicate preventivamente alla Presidenza della Camera.
1.3 Per i deputati membri del Governo:
la missione, essendo prevista dal regolamento per le ragioni del proprio ufficio, è comunicata alla Presidenza della Camera dal rappresentante del Governo interessato, che attesterà di essere impegnato per ragioni del proprio ufficio fuori della sede della Camera.
2. Comunicazioni relative alle missioni autorizzate. Revoca o decadenza delle missioni.
2.1 Le missioni relative a ciascuna seduta sono comunicate dal Presidente all'Assemblea all'inizio della seduta medesima (1).
2.2 Dopo la comunicazione delle missioni all'Assemblea ad inizio di seduta, sono comunque considerati presenti per la seduta medesima quei deputati che facciano risultare personalmente la loro presenza in Aula alla Presidenza ovvero prendano la parola o partecipino a votazioni qualificate. Il Presidente può sempre procedere all'appello dei deputati in missione.
Sede, 21 febbraio 1996
IL PRESIDENTE
PIVETTI
(1) Nota: a tal fine, a cura dei Servizi ed Uffici della Segreteria Generale di volta in volta competenti o, a seconda dei casi, dei deputati interessati, deve essere tempestivamente trasmessa al Servizio Assemblea una comunicazione in ordine all'effettivo esercizio della missione già autorizzata, con allegata la relativa documentazione. Tali comunicazioni devono pervenire al Servizio Assemblea almeno un'ora prima dell'inizio della seduta cui si riferiscono. La comunicazione di ulteriori missioni per la stessa seduta può essere effettuata solo entro trenta minuti prima della eventuale ripresa pomeridiana della seduta, sempre che alla ripresa stessa non si pervenga a seguito di sospensione della seduta per mancanza del numero legale.
19 giugno 1996
Illustre Presidente,
Mi riferisco alle modalità di attuazione delle disposizioni previste all'articolo 46 del Regolamento in tema di missioni, la cui disciplina applicativa è recata dalla circolare del Presidente della Camera del 21 febbraio 1996 (CIRC-PC/1996/1), con la quale si è inteso circoscrivere l'ambito di operatività dell'istituto alle attività svolte dal deputati fuori della sede della Camera che risultano direttamente legate al loro compiti istituzionali.
A questo riguardo ritengo che nel novero degli incarichi connessi "con l'esercizio di funzioni istituzionali da parte di titolari di cariche interne" (punto 1.2, lettera b, della citata circolare) possano essere ricomprese anche le missioni svolte dai Presidenti dei gruppi parlamentari (o, eventualmente, dai relativi Vicepresidenti espressamente delegati) qualora siano motivate da esigenze connesse con l'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza politico-istituzionale.
Mi riservo pertanto di autorizzare le richieste di missione che dovessero essere formulate a tale titolo, ferme restando le modalità per il relativo inoltro previste dalla richiamata circolare presidenziale.
Sottolineo comunque l'esigenza di un complessivo riordino della materia - la cui disciplina per molti versi non appare più adeguata alle mutate esigenze che intendo sottoporre quanto prima all'attenzione della Giunta per il Regolamento.
Sede, 19 giugno 1996
Al Presidenti dei Gruppi parlamentari
S E D E
IL PRESIDENTE
VIOLANTE
21 febbraio 1996
- Norme regolamentari e contenuto proprio dei diversi strumenti di sindacato ispettivo. La circolare è volta a precisare la disciplina applicativa delle disposizioni del regolamento in tema di sindacato ispettivo con particolare riferimento ai criteri di ammissibilità delle interrogazioni e delle interpellanze. La disciplina generale dei diversi strumenti di sindacato ispettivo interpellanze, interrogazioni a risposta orale, interrogazioni a risposta scritta, interrogazioni a risposta in Commissione) è contenuta negli articoli da 128 a 139 del regolamento, che definiscono le modalità di presentazione, i requisito sostanziali e le procedure di svolgimento di tali atti. Le modalità applicative di queste disposizioni sono state specificate con successive circolari presidenziali, indicate e riassunte in allegato, che, oltre a ribadire le caratteristiche distintive e le finalità dei diversi strumenti di sindacato ispettivo, ne hanno individuato i parametri di ammissibilità sul piano sostanziale e formale. Le disposizioni regolamentari individuano le caratteristiche, rispettivamente, delle interpellanze e delle interrogazioni. A norma del comma 2 dell'articolo 136 del regolamento, l'interpellanza consiste nella domanda circa i motivi e gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica. L'interpellanza è lo strumento specifico per interrogare il Governo su temi collegati all'indirizzo politico, anche settoriale, e sulle ragioni delle politiche adottate. A questo contenuto corrisponde la previsione regolamentare di una forma particolare di svolgimento dell'interpellanza (l'illustrazione e la replica), in grado di dar luogo - specie in presenza di più strumenti sulla stessa materia - a un vero e proprio dibattito parlamentare. L'interrogazione consiste invece, ai sensi del comma 2 dell'articolo 128 del regolamento, nella semplice domanda "se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o se sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato". L'interrogazione ha pertanto un contenuto più limitato e corrisponde essenzialmente ad una esigenza di informazione rispetto a singoli fatti, atti o comportamenti.Il regolamento prevede tre tipi di interrogazione: a risposta orale (articolo 128-132), a risposta scritta (articolo 137) e a risposta in Commissione (articolo 133). La prassi parlamentare, riassunta dalla circolare del 26 luglio 1976, differenzia i tre tipi a seconda del contenuto: le interrogazioni con risposta orale in Assemblea riguardano le sole questioni che abbiano un accentuato rilievo politico, tale da giustificarne la trattazione in Aula; le interrogazioni con risposta in Commissione riguardano argomenti di carattere settoriale, che ricadano direttamente nell'ambito delle competenze delle diverse Commissioni; la loro trattazione in sede ristretta è pertanto funzionare anche alla complessiva attività degli organi in questione; le interrogazioni con risposta scritta, infine, attengono a questioni aventi natura prevalentemente locale o tecnica, prive in ogni caso di diretto rilievo politico generale. La presentazione di interpellanze e interrogazioni, al pari di ogni altro atto parlamentare, è sottoposta al vaglio di ammissibilità del Presidente della Camera. Tale vaglio di ammissibilità è in primo luogo rivolto a verificare la rispondenza tra il contenuto dell'atto e il tipo di strumento presentato. Inoltre il potere-dovere del Presidente di verificare l'ammissibilità investe gli aspetti concernenti la forma dell'atto. Sotto questo aspetto i poteri del Presidente trovano preciso fondamento normativo nel disposto dell'articolo 139 del Regolamento, che estende alla presentazione delle interrogazioni e delle interpellanze (nonché delle mozioni) le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nell'articolo 89. Tale articolo, infatti, attribuisce al Presidente il potere - che non è sindacabile - di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli formulati con frasi sconvenienti o relativi ad argomenti estranei alla discussione ovvero che risultino preclusi.
- Criteri per l'applicazione delle regole di ammissibilità dei documenti di sindacato ispettivo.
Le indicazioni applicative e gli interventi interpretativi del Presidente della Camera in materia di ammissibilità di documenti del sindacato ispettivo risultano ispirati a criteri univoci, come si ricava dalla sintesi riportata in allegato. Si può dunque fare riferimento ad indirizzi consolidati nel tempo per ribadire e riassumere le regole fondamentali in tema di ammissibilità dei documenti di sindacato ispettivo, anche per porre rimedio ai problemi insorti in modo crescente negli ultimi anni. Tali regole possono essere così sintetizzate:
- Inammissibilità con riferimento alla struttura dell'atto Il contenuto delle interrogazioni e delle interpellanze consiste in una o più domande rivolte al Governo aventi le caratteristiche rispettivamente indicate dal regolamento per ciascun tipo di strumento come riportate al punto l. La Presidenza si riserva di informare i presentatori in ordine alla necessità di una diversa titolazione dell'atto. Eventuali motivazioni o premesse sono ammesse nei limiti in cui siano strettamente funzionari alla identificazione o alla costruzione dei quesiti posti al Governo. Pertanto, per quanto riguarda la motivazione degli atti del sindacato ispettivo, sono da ritenere ad essa estranee, e perciò inammissibili, quelle parti che contengano ad esempio valutazioni o giudizi del presentatore, domande retoriche, affermazioni integranti gli estremi di atti di indirizzo, ovvero che sottolineino esigenze o necessità ulteriori rispetto al quesito (circolari del 26 luglio 1976, 15 gennaio 1980 e lettera del 2 dicembre 1986).
- Inammissibilità con riferimento alla forma dell'atto.Sono inammissibili per ragioni di forma gli atti che presentino una formulazione sconveniente ai sensi dell'articolo 89 del regolamento, non solo sul piano lessicale, ma anche in riferimento a tutte le espressioni da cui derivi violazione dell'ordine costituzionale o regolamentare. In particolare sono, a questo titolo, inammissibili gli atti che contengano espressioni non consone alla dignità del Parlamento ovvero termini ingiuriosi, ironici, sarcastici o provocatori, nonché insinuazioni atte ad offendere o recare discredito attraverso connessioni, allusioni o reticenze (circolari del 22 novembre 1968 e del 10 gennaio 1980; intervento del Presidente della Camera nella seduta del 25 gennaio 1994).
- Inammissibilità con riferimento alle caratteristiche del quesito in quanto non rientrante nella sfera di responsabilità propria del Governo nel confronti del Parlamento
Sono inammissibili le interrogazioni o le interpellanze attinenti a questioni non rientranti nei poteri e nella competenza del Governo (lettere del 19 dicembre 1973, del 2 dicembre 1986, e del 15 marzo 1990).
Sono pertanto inammissibili gli atti di sindacato ispettivo concernenti:
- quesito relativi a fatti o questioni per i quali il Governo non sia istituzionalmente in grado di rispondere, ovvero nei quali si richieda al Governo la mera conoscenza o la valutazione di fatti o questioni per i quali non sia individuabile una competenza o responsabilità governativa;
- poteri, atti o comportamenti della Presidenza e degli organi della Camera; atti o dichiarazioni di suoi membri, o fattispecie riconducibili all'articolo 58 del regolamento;
- poteri, atti o comportamenti di organi costituzionali diversi dal Governo (Presidente della Repubblica, Senato, Corte costituzionale). In particolare, per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, sono ammissibili esclusivamente gli atti di sindacato ispettivo che, pur richiamando atti o comportamenti del Capo dello Stato, abbiano come oggetto specifico attività imputabili al Governo e non rechino comunque espressioni contenenti rilievi o censure che, anche se in forma indiretta o mediata, abbiano ad oggetto l'operato del Presidente della Repubblica;
- la magistratura, se non per gli aspetti che rientrano nei compiti organizzativi del ministro di grazia e giustizia e nei suoi poteri ispettivi e di promozione dell'azione disciplinare;
- regioni ed enti locali (ivi comprese le aziende, le istituzioni e gli enti dagli stessi dipendenti), in quanto non siano soggetti a poteri statali esercitata dal Governo;
- poteri o atti di organi di rilevanza costituzionale (Consiglio superiore della magistratura e Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), autorità indipendenti (Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, Garante per l'editoria e la radiodiffusione, Consob, etc.) società o enti dotati di particolare autonomia (RAI), se non nei limiti in cui il Governo abbia competenze in base alle leggi istitutive ed organizzativi;
- atti o comportamenti dei membri del Governo, antecedenti l'assunzione della carica o non influenti sul suo esercizio.
- Inammissibilità con riferimento alla tutela della sfera personale di, singola e del prestigio di istituzioni Non sono ammissibili atti di sindacato ispettivo che contengano imputazioni di responsabilità o giudizi attinenti alla sfera individuale o lesivi del prestigio di istituzioni, se non quando derivino da fonti esterne al Parlamento, esattamente individuate e la cui pubblicazione sia giuridicamente consentita (circolare del 10 gennaio 1980).
- Alcune ulteriori indicazioni per la presentazione e lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo.
- Autenticità dell'atto Sono ricevibili gli atti che rechino la firma autografa in originale del presentatore; nel caso di più presentatori è necessaria la firma autografa in originale di ciascuno di essi. I deputati possono aggiungere la propria sottoscrizione ad interrogazioni e interpellanze già presentate con il consenso del primo firmatario.
- Correzioni formali. In presenza di irregolarità formali dell'atto, che non si risolvano tuttavia in casi di inammissibilità, sarà cura della Presidenza, per il tramite degli Uffici, indicare ai presentatori le necessarie correzioni di forma, salvo che non si tratti di mero coordinamento formale o delle rituali clausole di stile.
- PubblicazioneSono pubblicati, in allegato ai resoconti della seduta, solo gli atti che pervengano entro il termine della medesima; quando siano stati presentati oltre il termine della seduta, ovvero in un giorno in cui l'Assemblea non sia convocata, la pubblicazione avviene in allegato ai resoconti della seduta successiva. Nel caso di atti che presentino questioni di ammissibilità, la relativa pubblicazione resta sospesa fino alla decisione del Presidente della Camera in merito.
- Solleciti. Per quanto riguarda i solleciti al Governo affinché dia tempestiva risposta agli strumenti di sindacato ispettivo, la Presidenza si atterrà ai seguenti criteri: in Assemblea sarà data la parola a tale titolo al termine della seduta; il deputato deve limitarsi ad indicare il numero e l'oggetto dell'atto senza aggiungere argomentazioni o rilievi che ne anticipino lo svolgimento; la sollecitazione deve riguardare documenti già pubblicati. Per le interrogazioni in Commissione i solleciti hanno luogo nelle competenti Commissioni.
- Assorbimento.In occasione dello svolgimento di dibattiti su mozioni o su comunicazioni del Governo in Assemblea, la Presidenza si riserva di dichiarare assorbiti gli atti di sindacato ispettivo vertenti sugli argomenti trattati anche se non iscritti all'ordine del giorno. Analoga procedura è seguita in Commissione per le interrogazioni di rispettiva competenza, in occasione della discussione di risoluzioni o dello svolgimento di comunicazioni o di audizioni di membri del Governo.Sede, 21 febbraio 1996
PIVETTI
A L L E G A T O
Principali circolari e lettere del Presidente della Camera in materia di ammissibilità degli atti del sindacato ispettivo ordinate cronologicamente
Le disposizioni interpretativi emanate dal Presidente della Camera hanno da tempo precisato la portata della regola sull'ammissibilità degli argomenti estranei e sconvenienti con riferimento al contenuto proprio degli strumenti del sindacato ispettivo, come definiti dal regolamento e dai principi generali di ordine costituzionale:
la circolare del 20 ottobre 1964, riferendosi al fenomeno della pubblicazione da parte della stampa di interrogazioni prima della loro formale presentazione alla Presidenza, osserva che tale prassi, oltre a costituire una scorrettezza, pregiudica la "sostanziale potestà del Presidente della Camera (sancita dal regolamento) di apprezzare la ammissibilità delle interrogazioni e di altri documenti di iniziativa parlamentare";
la circolare del 22 novembre 1968, in ordine al profilo dei criteri e dell'ambito di estensione del controllo presidenziale afferma che la redazione degli atti con "frasi sconvenienti" implica un giudizio di ammissibilità non solo sul piano lessicale, ma anche in riferimento a "tutte le espressioni da cui derivi violazione dell'ordine costituzionale o regolamentare";
la lettera del Presidente della Camera del 19 dicembre 1973 considera inammissibili gli atti che formulino quesiti al Governo in materia di atti degli enti locali, qualora non sussistano in materia specifici poteri statali di controllo, vigilanza, indirizzo o coordinamento;
la circolare del 26 luglio 1976 precisa il contenuto tipico dei diversi strumenti di sindacato ispettivo, con particolare riferimento alle varie forme di interrogazione; chiarisce, poi, che la motivazione è ammissibile solo per chiarire il senso della domanda: nel caso dell'interrogazione, infatti, eventuali considerazioni o integrazioni sono possibili nella fase dello svolgimento (in Aula o in Commissione). Per le interpellanze la motivazione può essere più ampia, ma deve essere sempre pertinente all'oggetto;
la circolare del 10 gennaio 1980 afferma l'inammissibilità degli atti che contengano imputazioni di ordine personale formulate in termini assertivi, o che assumano oggettivamente un significato oltraggioso e diffamatorio;
la circolare del 15 gennaio 1980, con riferimento al contenuto del sindacato presidenziale di ammissibilità, ha affermato essere configurabile un " diritto-dovere del Presidente della Camera in base al combinato disposto degli articoli 139 e 89 del Regolamento di dichiarare l'inammissibilità di strumenti parlamentari il cui contenuto non sia conforme alle tassative prescrizioni regolamentari";
la lettera del Presidente della Camera del 13 febbraio 1981 precisa che non possono essere oggetto di interrogazioni e interpellanze gli interna corporis o, in generale, l'operato delle Camere, e cioè i temi dell'organizzazione e dello svolgimento dei lavori parlamentari;
la lettera dell'11 luglio 1981 esplicita il principio per il quale gli atti di sindacato ispettivo diventano "atti parlamentari soltanto dopo la loro pubblicazione ufficiali la quale, a sua volta, implica l'avvenuto giudizio di ammissibilità in base agli articoli 89 e 139 del regolamento";
l'intervento del Presidente della Camera sul processo verbale nella seduta del 9 luglio 1981 e la lettera dell'11 luglio 1981 chiariscono che la valutazione di ammissibilità costituisce un esclusivo potere presidenziale. Nella lettera si afferma espressamente che "la mancata ammissione alla pubblicazione di uno strumento di sindacato ispettivo non può in alcun modo costituire oggetto di rilievi o discussioni in Assemblea", sottolineandosi l'assoluta estraneità al dibattito parlamentare di una discussione su atti inesistenti sotto il profilo regolamentare. L'insindacabilità del potere presidenziale è stata ribadita, da ultimo, nella lettera del Presidente della Camera del 2 dicembre 1986;
la lettera del Presidente del 2 dicembre 1986 afferma che "per estraneità all'argomento deve intendersi non solo estraneità alla competenza amministrativa e all'azione politica dell'esecutivo, al cui controllo è rivolta l'attività ispettiva del Parlamento, ma anche la formulazione di giudizi e di domande, talora chiaramente retoriche, il cui scopo evidente è solo quello di fare una affermazione che, spesso, come nel caso di specie, coinvolge direttamente soggetti terzi che non hanno nulla a che vedere con il quesito principale relativo alla specifica responsabilità governativa che si intende sindacare", si ribadisce inoltre l'insindacabilità del potere presidenziale in materia di ammissibilità;
la lettera inviata dal Presidente della Camera al ministro per i rapporti con il Parlamento il 15 marzo 1990 precisa che sono inammissibili le interrogazioni e le interpellanze concernenti l'operato della magistratura in quanto il ministro di grazia e giustizia non può invadere le prerogative di indipendenza e di autonomia della magistratura, i quesiti concernenti materie o indagini coperte dal segreto istruttorio o che espongano fatti di reato richiedendo l'avvio di indagini o che sollecitino genericamente l'intervento del Guardasigilli nei confronti del magistrato, in relazione all'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Sono invece ammissibili le questioni relative alle dotazioni strumentali per la giustizia o all'esercizio dei poteri ispettivo e di iniziativa disciplinare del ministro di grazia e giustizia. La non sussistenza del segreto istruttorio, in particolare, può essere ritenuta quando il presentatore indichi nella premessa gli estremi precisi di pubblicazione degli atti giudiziari, come affermato nella lettera del Presidente della Camera dell'11 luglio 1981;l'intervento del Presidente della Camera nella seduta dell'Assemblea del 25 gennaio 1994 precisa che sono da considerarsi inammissibili quegli atti che formulino accuse e imputazioni di tipo penale o attengano alla esclusiva sfera personale di soggetti terzi, ovvero che siano comunque lesivi dell'onorabilità di terzi.
16 ottobre 1996
- Oggetto della circolare. Ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis, del Regolamento, spetta al Presidente della Camera specificare ulteriormente, rispetto a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo 22, gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente. La precedente circolare adottata ai sensi della citata disposizione regolamentare è stata emanata nel dicembre 1987, pochi mesi dopo la riforma delle competenze delle Commissioni permanenti. E' dunque necessario intervenire nuovamente sulla materia in quanto nel lungo tempo intercorso dalla emanazione della precedente circolare sono insorti numerosi problemi applicativi, in relazione ai quali si pongono esigenze di chiarimento e, in taluni casi, anche di una diversa soluzione della questione. Inoltre, successivamente all'emanazione della circolare del dicembre 1987 è stata istituita la Commissione speciale per le politiche comunitarie, di recente trasformata in XIV Commissione permanente politiche dell'Unione europea. La presente circolare è intesa pertanto a provvedere in proposito sulla base della vigente disciplina regolamentare. Il tema della revisione organica delle competenze e dello stesso numero delle Commissioni permanenti potrà essere invece affrontato più compiutamente dopo la riforma costituzionale della forma di Stato e della forma di Governo.
- Specificazione degli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti. Gli ambiti di competenza delle singole Commissioni permanenti sono specificati nel modo seguente. I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni:
- affari costituzionali; disciplina delle fonti del diritto e problemi della legislazione; affari della Presidenza del Consiglio, esclusa l'editoria; disciplina generale del procedimento amministrativo; organizzazione generale dello Stato, comprese l'istituzione, la riforma e la soppressione di Ministeri e di autorità amministrative indipendenti; disciplina delle funzioni della Corte dei conti; ordinamento, stato giuridico ed economico dei dirigenti pubblici e delle categorie equiparate; ordinamento regionale; ordinamento degli enti locali; disciplina generale degli enti pubblici; questioni relative alla cittadinanza; immigrazione; disciplina dei servizi di informazione e sicurezza; ordine pubblico e polizia di sicurezza; ordinamento, stato giuridico ed economico delle forze di polizia; affari del culto.
- giustizia ordinaria, amministrativa e militare e contenzioso tributario; codici civile, di procedura civile, penale e di procedura penale; funzioni di polizia giudiziaria; criminalità; misure di prevenzione; ordinamento giudiziario; stato giuridico ed economico dei magistrati ordinari e amministrativi; diritto di famiglia; ordinamento dello stato civile.III Commissione Affari esteri e comunitari:
- affari esteri; Unione europea: revisione dei trattati, rapporti con Stati terzi e rapporti politici tra gli Stati membri; emigrazione.
- difesa; ordinamento delle forze armate; stato giuridico ed economico del personale militare; dotazione di personale e mezzi delle forze armate.
- bilancio; tesoro; programmazione, compresa la disciplina generale degli interventi nelle aree depresse; politica finanziaria; politica monetaria; aspetti generali della politica di privatizzazione e determinazione dei relativi profili ordinamentali.
- finanze e tributi, compresa la disciplina delle verifiche tributarie e dei controlli fiscali; credito,compreso il settore delle banche pubbliche; borsa; assicurazioni; disciplina dell'attività delle società commerciali; disciplina dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato e degli enti territoriali.
- cultura; scienza; istruzione, compresa la disciplina dell'ordinamento dei docenti universitari; diritto d'autore; ricerca scientifica; spettacolo; sport; editoria; informazione, compresa quella radiotelevisiva; interventi per la salvaguardia dei beni culturali.
- ambiente; territorio; lavori pubblici, comprese le infrastrutture stradali; protezione civile ed interventi conseguenti a calamità naturali; parchi e riserve naturali; protezione dei boschi e delle foreste; tutela paesistica; salvaguardia degli elementi ambientali (suolo, aria, acqua).
- trasporti; sistema delle comunicazioni; infrastrutture ferroviarie, aeree e navali; cantieristica; poste; telecomunicazioni.
- attività produttive, compresa la disciplina relativa alle cave e alle torbiere; commercio, compreso il commercio con l'estero; tutela dei consumatori; turismo; artigianato; politica industriale; brevetti, marchi e proprietà industriale; ricerca applicata; energia; cooperazione produttiva.
- lavoro pubblico; lavoro privato; previdenza; interventi di sostegno al reddito; formazione professionale; cooperazione di servizi.
- affari sociali; politiche di tutela della famiglia, dell'infanzia, degli anziani; attività socialmente utili svolte da soggetti privati non a fini di lucro; sanità; problemi socio-sanitari; questioni relative alle implicazioni sociali delle nuove tecnologie medico-biologiche; assistenza.
- agricoltura; risorse forestali; caccia; zootecnia e fauna selvatica; pesca.
- la competenza per materia della XIV Commissione eà definita dall'articolo 126, comma 3, del Regolamento.
- Precisazioni relative a specifiche questioni.
La riportata elencazione delle materie appartenenti alla sfera di attribuzione delle singole Commissioni deve essere inoltre integrata da alcune ulteriori precisazioni relative ad argomenti e a settori di attivitaà nei quali concorrono, sia pure in ordine a differenti profili, le competenze di Commissioni diverse.- Saranno assegnati alle Commissioni competenti per materia ovviamente con il parere della I Commissione - i progetti di legge concernenti l'organizzazione e le funzioni di singoli settori di determinati dicasteri. La competenza primaria appartiene invece alla 1 Commissione qualora tali progetti di legge configurino - dato il rilievo e l'ampiezza dell'intervento - vere e proprie riforme del Ministero interessato, dal punto di vista della sua organizzazione o delle funzioni espletate; ed appartiene alla XI Commissione qualora l'intervento normativo investa esclusivamente profili concernenti l'assetto ed il trattamento giuridico ed economico del personale.
- La competenza della II Commissione in materia di giustizia amministrativa si riferisce alla giurisdizione del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali e alla disciplina del processo dinanzi a tali organi. Appartiene inoltre alla competenza della II Commissione la disciplina dello stato giuridico ed economico di tutti i magistrati amministrativi. Spetta invece alla I Commissione la disciplina delle funzioni non giurisdizionali del Consiglio di Stato.
- La disciplina dei contratti previsti dal codice civile appartiene alla competenza della II Commissione. Rientra invece nella competenza delle singole Commissioni di settore la regolamentazione delle attività relative ai suddetti contratti.
- La disciplina dell'attività delle società commerciali rientra nella competenza della VI Commissione. Appartiene invece alla II Commissione la determinazione dei relativi profili ordinamentali.
- I progetti di legge relativi ad ordini e collegi professionali saranno assegnati alle Commissioni competenti in ordine alla disciplina dell'attività professionale considerata, con il parere della II Commissione ai sensi degli articoli 73, comma 1-bis, e 93, comma 3-bis, del Regolamento (c.d. parere rinforzato).
- Ferma restando l'attribuzione alla X Commissione della disciplina del commercio con l'estero, rimane di competenza della III Commissione la trattazione dei temi del commercio internazionale come aspetto specifico della politica estera.
- Qualora questioni di politica estera si presentino connesse a tematiche inerenti alla sicurezza nazionale e alla difesa o, comunque, all'impiego delle forze armate anche al di fuori del territorio nazionale, la relativa trattazione deve aver luogo da parte delle Commissioni riunite III e IV.
- La politica degli armamenti rientra nella competenza della IV Commissione. La III Commissione è invece competente in materia di vendita di armi all'estero. Resta attribuita alla X Commissione la competenza in materia di industria bellica.
- Le questioni relative all'impiego delle forze armate in funzioni di tutela dell'ordine pubblico saranno trattate dalla IV Commissione, con il parere della I Commissione con riferimento al progetti di legge.
- I provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono di competenza della V Commissione, anche se esaminati al di fuori della sessione di bilancio, quando rientrano nella politica di bilancio ovvero sostanziano manovre plurisettoriali di politica economica e finanziaria. Tali provvedimenti saranno invece assegnati alle singole Commissioni competenti per materia qualora rechino soltanto riforme strutturali di carattere ordinamentale nonché ove riguardino esclusivamente specifici settori (come si è verificato in passato con la contestuale presentazione di più provvedimenti collegati incidenti ciascuno su una materia diversa ovvero in occasione della riforma delle pensioni).
- Appartengono alla competenza della V Commissione l'esame degli aspetti generali della politica di privatizzazione e la determinazione dei relativi profili ordinamentali. L'esame dei singoli interventi di privatizzazione si svolge invece presso le Commissioni competenti per materia.
- Per quanto attiene alla finanza locale, la V Commissione è competente in materia di trasferimenti statali alle regioni e agli enti locali, mentre la VI Commissione è competente in materia di tributi degli enti locali e quindi anche di istituzione di nuove forme decentrate di imposizione fiscale.
- La disciplina dell'ordinamento della docenza universitaria appartiene alla competenza della VII Commissione. Spetta invece alla I Commissione la definizione del trattamento economico dei docenti.
- I provvedimenti in materia di restauro e conservazione di immobili costituenti beni culturali appartengono alla competenza della VII Commissione, a meno che non emerga una prevalenza degli aspetti di carattere urbanistico, che determina l'assegnazione alla VIII Commissione.
- I provvedimenti concernenti la realizzazione di opere relative ad infrastrutture nel settore delle comunicazioni ferroviarie, aeree e navali rientrano nella competenza della IX Commissione. Spettano inoltre a tale Commissione i provvedimenti in materia di infrastrutture intermodali. Tutti i suddetti provvedimenti saranno tuttavia assegnati alla VIII Commissione qualora abbiano come oggetto prevalente la disciplina dei relativi appalti.
- Ferma restando la competenza della X Commissione in ordine alla definizione degli indirizzi generali di politica industriale, la disciplina delle attività industriali nei settori cantieristico, farmaceutico ed agroalimentare spetta, rispettivamente, alle Commissioni IX, XII e XIII.
- Con riferimento a tutte le attività produttive, le questioni riguardanti la tutela dei consumatori appartengono alla competenza della X Commissione, salvo che per i profili concernenti la salute, per i quali la competenza è della XII Commissione.
- I progetti di legge in materia di termalismo saranno assegnati alla X Commissione, salvo che non risultino prevalenti i profili attinenti alla tutela della salute, che sono di competenza della XII Commissione.
- E' assai frequente la stretta connessione di interventi intesi a promuovere lo sviluppo delle attività produttive o a fronteggiare situazioni di crisi ed interventi a sostegno dell'occupazione. In tali casi si avrà riguardo per il profilo di volta in volta prevalente, procedendosi alla assegnazione dei relativi provvedimento alle Commissioni riunite X e XI soltanto qualora non risulti possibile effettuare una valutazione di prevalenza.
- La materia previdenziale rientra interamente nella competenza primaria della XI Commissione, con riferimento anche alle categorie di personale pubblico (dirigenti, magistrati, forze di polizia e militari) il cui rapporto di lavoro appartiene alla competenza di altre Commissioni. Conseguentemente, sarà attribuito alla XI Commissione il parere rinforzato su tutti i progetti di legge assegnati ad altre Commissioni che rechino anche disposizioni in materia previdenziale.
- Sui progetti di legge concernenti le attività socialmente utili svolte da soggetti privati non a fini di lucro, che rientrano nella competenza primaria della XII Commissione, sarà sempre previsto il parere della I Commissione.
- La competenza della XIII Commissione in materia di risorse forestali è riferita alla gestione produttiva di tali risorse, ferma restando la competenza della VIII Commissione relativa ai profili di carattere ambientale.
- Appartiene alla XIII Commissione la competenza in materia di agriturismo. Sui relativi progetti di legge sarà comunque previsto il parere rinforzato della X Commissione.
- La competenza della XIV Commissione riguarda la definizione delle politiche dell'Unione europea, nonché la partecipazione al procedimento di formazione degli atti normativa comunitari (c.d. fase ascendente) e l'attuazione dei medesimi atti nell'ordinamento italiano (c.d. fase discendente). Resta ferma, per quanto concerne gli atti normativa comunitari, la competenza concorrente delle altre Commissioni in ordine alle materie ad esse attribuite, secondo le disposizioni del capo XXVIII del Regolamento.
- Oltre ai pareri rinforzati cui si è fatto cerino nei punti precedenti, saranno sempre assegnati ai sensi degli articoli 73, comma 1-bis, e 93, comma 3-bis, del Regolamento i pareri della II Commissione sulle norme recanti sanzioni, quelli della VI Commissione sulle disposizioni di carattere tributario e quelli della XI Commissione sulle disposizioni relative alla tutela degli spazi propri dell'autonomia contrattuale.
- Debbono infine essere sempre considerati rinforzati, ai sensi delle citate disposizioni del Regolamento, i pareri della XIV Commissione, in vista dell'esigenza di assicurare la compatibilità della legislazione nazionale con la normativa dell'Unione europea.
- Disciplina transitoria.
La presente circolare entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della sua emanazione. Le sue disposizioni tuttavia non si applicano ai provvedimenti dei quali sia già in corso l'esame.
Sede, 16 ottobre 1996.
IL PRESIDENTE
VIOLANTE
10 gennaio 1997
SOMMARIO
- Finalità della circolare
- Obbligatorietà dell'istruttoria legislativa in Commissione al fine di una consapevole decisione da parte dell'Assemblea
- Completezza della istruttoria legislativa
- Conseguenti requisiti della relazione per l'Assemblea e del testo legislativo
- Ammissibilità degli emendamenti
- Attività conoscitiva collegata all'istruttoria
- Pareri delle Commissioni
- Sentenze della Corte costituzionale
Molti moderni ordinamenti giuridici sono caratterizzati dalla inflazione legislativa. In ogni Paese il fenomeno si presenta con caratteristiche proprie. Esiste tuttavia un comune denominatore costituito da un numero di leggi considerato eccessivo e da una qualità considerata scadente. Basti ricordare, a tale proposito, le raccomandazioni dell'OCSE sulla qualità e sulla quantità delle leggi e il lavoro che alcune Assemblee parlamentari europee - fra cui, recentemente, l'Assemblea nazionale francese - hanno avviato sui metodi per ridurre l'inflazione legislativa.
L'ordinamento italiano presenta gli stessi difetti, acuiti dalla esistenza in Costituzione di ampie riserve di legge e da una cultura politica che vede nel Parlamento la sede di regolamentazione globale della vita del paese e dei cittadini. E Parlamento deve, invece, qualificare la propria presenza sui grandi nodi e le grandi strategie della società in cui opera, perché questa funzione costituisce la principale ragion d'essere della moderna rappresentanza politica nazionale.
Il proliferare di una produzione legislativa frammentaria, disorganica e connotata da scarsa chiarezza rappresenta ormai un costo eccessivo per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione. Si tratta, per di più, di un costo che penalizza la competitività del nostro sistema, ne rallenta la modernizzazione, ne limita la capacità di integrarsi nella dimensione europea. La rideterminazione e riqualificazione dei compiti del Parlamento è tema proprio delle riforme istituzionali, mentre spetta alla riforma del Regolamento ridisciplinare modi e forme del procedimento legislativo.
In attesa di queste innovazioni, esiste, comunque, la necessità di utilizzare nel modo più razionale le risorse della Camera e di fare ciò che è possibile per migliorare la qualità del nostro lavoro. E' quindi opportuno fissare già da ora alcuni princìpi, nell'ambito della Costituzione e del Regolamento vigenti, alla nostra attività legislativa di perseguire finalità di chiarezza e di semplificazione nell'interesse dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione.
SOMMARIO
- Finalità della circolare
- Obbligatorietà dell'istruttoria legislativa in Commissione al fine di una consapevole decisione da parte dell'Assemblea
- Completezza della istruttoria legislativa
- Conseguenti requisiti della relazione per l'Assemblea e del testo legislativo
- Ammissibilità degli emendamenti
- Attività conoscitiva collegata all'istruttoria
- Pareri delle Commissioni
- Sentenze della Corte costituzionale
Molti moderni ordinamenti giuridici sono caratterizzati dalla inflazione legislativa. In ogni Paese il fenomeno si presenta con caratteristiche proprie. Esiste tuttavia un comune denominatore costituito da un numero di leggi considerato eccessivo e da una qualità considerata scadente. Basti ricordare, a tale proposito, le raccomandazioni dell'OCSE sulla qualità e sulla quantità delle leggi e il lavoro che alcune Assemblee parlamentari europee - fra cui, recentemente, l'Assemblea nazionale francese - hanno avviato sui metodi per ridurre l'inflazione legislativa.
L'ordinamento italiano presenta gli stessi difetti, acuiti dalla esistenza in Costituzione di ampie riserve di legge e da una cultura politica che vede nel Parlamento la sede di regolamentazione globale della vita del paese e dei cittadini. E Parlamento deve, invece, qualificare la propria presenza sui grandi nodi e le grandi strategie della società in cui opera, perché questa funzione costituisce la principale ragion d'essere della moderna rappresentanza politica nazionale.
Il proliferare di una produzione legislativa frammentaria, disorganica e connotata da scarsa chiarezza rappresenta ormai un costo eccessivo per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione. Si tratta, per di più, di un costo che penalizza la competitività del nostro sistema, ne rallenta la modernizzazione, ne limita la capacità di integrarsi nella dimensione europea. La rideterminazione e riqualificazione dei compiti del Parlamento è tema proprio delle riforme istituzionali, mentre spetta alla riforma del Regolamento ridisciplinare modi e forme del procedimento legislativo.
In attesa di queste innovazioni, esiste, comunque, la necessità di utilizzare nel modo più razionale le risorse della Camera e di fare ciò che è possibile per migliorare la qualità del nostro lavoro. E' quindi opportuno fissare già da ora alcuni princìpi, nell'ambito della Costituzione e del Regolamento vigenti, alla nostra attività legislativa di perseguire finalità di chiarezza e di semplificazione nell'interesse dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione.
2. Obbligatorietà dell'istruttoria legislativa in Commissione al fine di una consapevole decisione da parte dell'Assemblea.
L'articolo 72 della Costituzione prescrive che ogni progetto di legge sia esaminato da una Commissione prima di essere sottoposto al vaglio dell'Assemblea. La procedura in sede referente, insieme con l'attività consultiva ad essa collegata, costituisce, perciò, la fase istruttoria obbligatoria del procedimento legislativo.
I princìpi che regolano tale fase sono differenziati da quelli propri delle procedure deliberanti, le quali sono dirette alla definitiva approvazione del testo legislativo. La fase istruttoria è, invece, finalizzata all'acquisizione degli elementi utili alla decisione e alla conseguente elaborazione del testo per consentire la deliberazione dell'Assemblea. In vista dell'adempimento di tale compito, l'esame in sede referente è caratterizzato dalla flessibilità e dalla informalità della procedura, in contrapposizione con la rigidità propria delle fasi deliberanti.
Anche nel caso di procedimenti in sede legislativa o redigente, ove essi non siano stati preceduti da una congrua istruttoria in sede referente, si raccomanda di individuare le forme opportune per svolgere, anche in via informale attraverso comitati ristretti, le necessarie attività istruttorie.
3. Completezza della istruttoria legislativa.
L'istruttoria deve svolgersi secondo metodi che consentano alle Commissioni di elaborare testi legislativi chiari ed efficaci. Inoltre, è questa la sede più appropriata per verificare gli effetti dei provvedimenti in esame sulla legislazione vigente, allo scopo di semplificarla e riordinarla. Una esauriente istruttoria in sede referente deve pertanto comprendere i seguenti profili:
- la valutazione della necessità di un intervento con legge, avendo riguardo alla possibilità di ottenere i medesimi risultati con norme di altro tipo (regolamenti, contratti collettivi, etc.), preferibili per la loro maggiore flessibilità rispetto alla legge;
- la valutazione della coerenza della disciplina proposta con la Costituzione, anche alla luce delle indicazioni contenute nella giurisprudenza della Corte costituzionale;
- la valutazione della coerenza della disciplina proposta con le normative dell'Unione europea;
- il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;
- la definizione degli obiettivi dell'intervento e la valutazione di congruità dei mezzi per conseguirli, con la eventuale individuazione dei problemi applicativi;
- l'analisi dei costi e dei benefìci, con particolare verifica dei costi per i cittadini, la pubblica amministrazione e le imprese;
- l'inequivocità del significato delle singole disposizioni, anche in relazione al contesto normativo vigente in cui si inseriscono;
- la congruità dei tempi previsti per l'attuazione delle nuove norme e dei termini da esse stabiliti.
Gli elementi che concorrono all'istruttoria legislativa affluiscono alle Commissioni da diverse fonti:
- il Governo e la pubblica amministrazione, ai quali sono richiesti gli elementi informativi necessari per compiere le valutazioni che attengono alla necessità, alla congruità e all'efficacia dell'intervento legislativo;
- i pareri delle altre Commissioni, che devono essere sufficientemente articolati;
- la eventuale consultazione, nelle forme ritenute opportune, di soggetti esterni costituzionalmente rilevanti e di quelli rappresentativi degli interessi coinvolti;
- il supporto tecnico degli Uffici della Camera nell'analisi della legislazione e nella verifica dei dati e delle valutazioni acquisite.
L'attivazione delle fonti istruttorie rientra nella organizzazione dei lavori necessaria per ciascun procedimento e va di conseguenza presa in considerazione con priorità in sede di programmazione dei lavori, entro i tempi complessivamente disponibili.
4. Conseguenti requisiti della relazione per l'Assemblea e dei testo legislativo.
4.1. La relazione predisposta per l'Assemblea a norma dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento informa della istruttoria svolta secondo i criteri indicati al punto 3. La relazione dà conto, inoltre, delle modalità di redazione del testo, mettendo in evidenza ogni eventuale difformità rispetto alle regole di seguito indicate.
4.2. Ai fini della redazione dei testo, restano ferme tutte le regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi adottate dalla Presidenza della Camera con la circolare del 19 febbraio 1986. Si richiamano in particolare le seguenti indicazioni:
il testo della legge è redatto in modo da rendere esplicite nella formulazione delle singoledisposizioni le modificazioni e le abrogazioni di disposizioni vigenti:- le disposizioni modificate sono sempre esplicitamente richiamate;
- sono esplicitamente elencate le disposizioni abrogate in conseguenza dell'entrata in vigore della nuova disciplina, adottando la formula: "sono abrogate in particolare" (si veda il numero 13, lettera c), della già citata circolare del 1986);
- le norme derogatorie e quelle che disciplinano casi particolari richiamano la norma generale cui fanno eccezione;
- i singoli istituti e i singoli oggetti sono indicati sempre con la medesima denominazione, curando l'uniformità con la legislazione vigente;
- l'argomento deve essere quanto più possibile omogeneo e vi deve essere coerenza tra oggetto e titolo;
- ciascun argomento è definito, quando è necessario per la comprensione della norma, ricorrendo a specifiche disposizioni esplicative;
- l'ambito di applicazione delle norme è definito indicando espressamente eventuali categorie di destinatari;
- sono specificate le autorità amministrative competenti per i singoli procedimenti;
i commi sono costituiti, tutte le volte in cui sia possibile, da una sola norma. Il testo della legge è redatto con la massima chiarezza e semplicità e in modo da concorrere alla semplificazione e al riordino della legislazione vigente:
- è salvaguardato l'ambito proprio della discrezionalità della pubblica amministrazione e dell'autonomia negoziale dei privati;
- i procedimenti amministrativi sono ricondotti ai princìpi generali e, ove possibile, a modelli uniformi, ispirati alla massima semplicità compatibile con gli obiettivi e al principio della trasparenza;
- quando l'intervento lo richieda o lo renda possibile, sono sistematicamente introdotte nel testo specifiche disposizioni per il coordinamento con la legislazione vigente nonché disposizioni che semplifichino e riordinino la normativa di settore, anche mediante delega al Governo per l'emanazione di testi unici (clausole di coordinamento legislativo).
5. Ammissibilità degli emendamenti.
5.1 La disposizione dell'articolo 89 del Regolamento deve essere applicata nel senso di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi affatto estranei all'oggetto della discussione, non solo ove non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame, ma anche ove esulino dalla funzione propria dell'atto legislativo o del tipo di strumento legislativo all'esame della Commissione.
5.2 Debbono quindi essere dichiarati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi palesemente incongrui rispetto al contesto logico e normativo e quelli manifestamente lesivi della sfera di competenza riservata ad altre fonti del diritto (leggi costituzionali, regolamenti parlamentari, legislazione regionale, regolamenti comunitari) o che comunque modifichino in modo del tutto frammentario e parziale disposizioni contenute in atti normativi non aventi forza di legge.
5.3 Relativamente ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, l'articolo 96-bis, comma 8, del Regolamento prescrive che sono inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi non strettamente attinenti alla materia del decreto. La materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematico affrontata dall'intervento normativo.
5.4Ciascun deputato ha il diritto di opporsi alla dichiarazione di inammissibilità pronunziata dal presidente della Commissione. In tale ipotesi, ed altresì in tutti i casi in cui l'ammissibilità di emendamenti ed articoli aggiuntivi appaia comunque dubbia, non deve procedersi alla loro votazione la questione deve essere rimessa al Presidente della Camera, al quale spetta adottare le relative decisioni ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del Regolamento, conformemente ai pareri più volte espressi dalla Giunta per il regolamento. Ove la pronunzia del Presidente non intervenga in tempi utili, resta fermo il diritto di ripresentare l'emendamento in Assemblea, per verificarne in quella sede l'ammissibilità.
5.5Gli emendamenti meramente formali non sono posti in votazione, ma sono presi in considerazione ai soli fini del coordinamento formale del testo.
6. Attività conoscitiva collegata all'istruttoria.
6.1 Nell'ambito dell'istruttoria legislativa, le Commissioni si avvolgono, previa intesa con il Presidente della Camera, delle audizioni, delle indagini conoscitive e delle altre procedure di informazione previste dal Regolamento per acquisire elementi dalla Corte dei conti e dal CNEL, dalla pubblica amministrazione, dalle autorità indipendenti, da esperti e dai rappresentanti dei principali interessi coinvolti dal provvedimento (enti, organizzazioni, associazioni di categoria e rappresentative di interessi diffusi).
6.2 La scelta dei soggetti da ascoltare deve avvenire sulla base di criteri predeterminati, tali da assicurare il contributo di una pluralità di opinioni.
6.3 Le procedure conoscitive devono essere organizzate nel rispetto dei tempi disponibili e secondo il principio di massima economia dei lavori, in relazione agli oggetti specifici del provvedimento in esame. A tal fine può essere opportuno ricorrere a forme di consultazione basate su questionari preordinati, anche per orientare successive audizioni.
6.4 Per le attività conoscitive di maggiore ampiezza, le Commissioni avranno cura di informare, tramite il Presidente della Camera, il Presidente dell'altro ramo del Parlamento, in vista delle possibili intese tra Presidenti delle due Camere.
7. Pareri delle Commissioni.
7.1 Il sistema dei pareri realizza la partecipazione delle Commissioni all'istruttoria legislativa secondo le rispettive competenze. Deriva da ciò l'esigenza di una compiuta presa in considerazione, nell'attività referente, dei pareri espressi.
7.2 Per i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio) e XI (Lavoro) e per quelli assegnati ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del Regolamento (cosiddetti pareri "rinforzati"), vi è l'obbligo di attendere, prima di concludere l'esame in sede referente, che la Commissione consultata si esprima sul testo risultante dalle modifiche introdotte, salvo che ciò risulti impossibile a causa dei tempi imposti dal calendario dei lavori dell'Assemblea. E' altresì, necessario che la relazione motivi l'eventuale inosservanza di tali pareri, dando così compiuto significato alle disposizioni degli articoli 73, comma 1-bis, 74, comma 3, e 75, comma 2, del Regolamento, che ne prevedono la stampa in allegato.
7.3 I pareri della Commissione affari costituzionali debbono in tutti i casi riguardare anche il profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato, richiamato dall'articolo 75, comma 1, del Regolamento. Tali pareri tendono a tutelare, oltre alla legittimità costituzionale dei progetti di legge, la coerenza ordinamentale dei medesimi ed il rispetto di un equilibrato rapporto tra le fonti del diritto al fine di evitare un uso inappropriato dello strumento legislativo.
7.4 E' sempre obbligatorio il parere della Commissione bilancio relativamente al profilo della copertura finanziaria. A tale Commissione devono quindi essere tempestivamente trasmessi nuovi testi o emendamenti recanti oneri. L'eventuale presentazione in Assemblea di tali emendamenti, non previamente esaminati in Commissione, richiede tempi adeguati per lo svolgimento dell'istruttoria da parte della Commissione bilancio.
7.5 I progetti di legge assegnati per l'espressione del parere alla Commissione politiche dell'Unione europea si intendono sempre assegnati con gli effetti previsti dall'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento.
7.6 Saranno sempre assegnati ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento i pareri della Commissione giustizia relativamente alle norme recanti sanzioni, quelli della Commissione finanze relativamente alle disposizioni di carattere tributario e quelli della Commissione lavoro pubblico e privato relativamente alla materia previdenziale ed alla tutela degli spazi propri dell'autonomia contrattuale.
8. Sentenze della Corte costituzionale.
Qualora nella materia disciplinata dal progetto di legge siano intervenute sentenze della Corte costituzionale, la Commissione competente deve procedere all'esame congiunto della sentenza con il progetto di legge, con formale integrazione dell'ordine del giorno, a norma dell'articolo 108 del Regolamento.
10 gennaio 1997.
SEDE IL PRESIDENTE
VIOLANTE
20 aprile 2001
SOMMARIO
- Titolo dell'atto legislativo
- Aspetti generali dell'atto legislativo
- Rapporti tra atti normativi
- Terminologia
- Numerazione e rubricazione degli articoli
- Numerazione e rubricazione degli articoli aggiuntivi
- Partizioni interne degli articoli
- Partizioni dell'atto legislativo di livello superiore all'articolo
- Norme recanti "novelle"
- Numerazione dei commi nelle "novelle"
- Riferimenti normativi interni
- Riferimenti normativi esterni
- Allegati
- Abbreviazioni e sigle
- Vigenza dell'atto legislativo ed efficacia di singole disposizioni
REGOLE E RACCOMANDAZIONI SULLA FORMULAZIONE TECNICA DEI TESTI LEGISLATIVI (1)
(1)Nel presente testo le "raccomandazioni" sono riportate con opportuna evidenziazione e in carattere corsivo all'interno dei paragrafi che trattano la materia corrispondente. In assenza di esplicite indicazioni i principi enunciati devono intendersi come "regole".
Le regole e le raccomandazioni del presente testo sono applicabili, con gli opportuni adattamenti, a tutti gli atti normativi di competenza statale comunque denominati.
1. Titolo dell'atto legislativo
a) Nel titolo dell'atto legislativo è esplicitato almeno l'oggetto principale della disciplina normativa. Non sono quindi adottate né espressioni generiche, né semplici citazioni per data e numero di promulgazione o emanazione di leggi e decreti (c.d. titoli "muti"). Il titolo dei progetti di legge è pertanto adeguatamente riformulato se, nel corso dell'iter, vengono introdotte rilevanti modifiche. Nel titolo sono in particolare specificati i seguenti elementi, ove essi costituiscano il contenuto esclusivo o prevalente dell'atto:
- la presenza di deleghe legislative;
- l'atto o gli atti oggetto di modifica;
- la normativa comunitaria recepita o la modifica di atti di recepimento, indicando sempre la normativa comunitaria di riferimento;
- il carattere derogatorio rispetto alla legislazione vigente. Nel titolo è inoltre indicato l'oggetto delle disposizioni tributarie eventualmente contenute nell'atto (articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212).
2. Aspetti generali dell'atto legislativo
a) L'atto legislativo disciplina materia omogenea. La ripartizione delle materie all'interno dell'atto è operata assicurando il carattere omogeneo di ciascuna partizione, ivi compreso l'articolo, nonché di ciascun comma all'interno dell'articolo.
b) Ogni precetto normativo contenuto nell'atto è formulato evitando qualsiasi ambiguità semantica e sintattica e rispettando, per quanto possibile, sia il principio della semplicità che quello della precisione.
c) Le disposizioni derogatorie e quelle che disciplinano casi particolari richiamano la disposizione generale cui fanno eccezione.
d) Le disposizioni contenenti deleghe legislative, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, recano i seguenti elementi:
- il destinatario della delega (il Governo);
- il termine per l'esercizio della delega e l'eventuale termine per l'emanazione di disposizioni integrative o correttive;
- l'oggetto della delega;
- i principi e i criteri direttivi (che devono essere distinti dall'oggetto della delega).Il termine "delega" è usato esclusivamente in presenza di una delegazione legislativa con la formula: "Il Governo è delegato ad adottare…". E' inoltre sempre indicata la denominazione propria dell'atto da emanare (decreto legislativo) ed è precisato se la delega può essere esercitata con uno o più atti. Le disposizioni di delega sono contenute in un apposito articolo. Un articolo non può contenere più di una disposizione di delega.
e) Le disposizioni che attribuiscono al Governo un potere regolamentare specificano sempre se si tratta di regolamenti di esecuzione, di delegificazione, di organizzazione o ministeriali, richiamando espressamente, a seconda dei casi, i relativi commi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel caso di regolamenti di delegificazione sono altresì indicate le norme generali regolatrici della materia.
f) Le disposizioni che prevedono l'emanazione di un testo unico indicano sempre se il predetto testo è retto da una delega legislativa o da una mera autorizzazione alla raccolta di norme, nonché se il testo unico deve essere redatto ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, ovvero secondo un'autonoma disciplina.
g) Le disposizioni che prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti non individuano l'organo parlamentare competente (salva l'attribuzione per legge della predetta pronuncia ad un organismo bicamerale) e prevedono la trasmissione dell'atto "al Parlamento".
h) Le disposizioni che prevedono adempimenti a carico delle regioni o degli enti locali o che delegano, trasferiscono o conferiscono compiti e funzioni non individuano direttamente gli organi competenti né il tipo di atto da emanare.
RACCOMANDAZIONI
Qualora l'atto lgislativo contenga una disciplina organica di una determinata materia, si raccomanda che l'ordine delle disposizioni contenute nell'atto osservi la seguente sequenza:
a) parte introduttiva, contenente "disposizioni generali": finalità dell'atto e principi generali espressi in modo da facilitarne l'interpretazione (sono da escludere norme meramente programmatiche o semplici dichiarazioni di intenti non attinenti alle finalità dell'atto); ambito di operatività dell'atto, con una definizione, chiara ma non rigida, del campo di applicazione, sia oggettivo che soggettivo; definizioni;
b) parte principale, contenente: disposizioni sostanziali e procedurali relative alla materia disciplinata; eventuali previsioni sanzionatorie; indicazione delle strutture pubbliche coinvolte nell'intervento normativo (copertura amministrativa) e disposizioni finanziarie;
c) parte finale, contenente: disposizioni relative all'attuazione dell'atto; disposizioni di coordinamento normativo (volte a chiarire anche l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni relativamente ad altre già vigenti); disposizioni abrogative; disposizioni transitorie;
d) disposizioni sull'entrata in vigore dell'atto e sulla decorrenza (o scadenza) di efficacia di singole disposizioni.
Occorre distinguere le finalità da elementi delle fattispecie da disciplinare. E' opportuno non inserire in ogni disposizione le finalità, raggruppandole nella parte introduttiva.
In un atto che contenga principi fondamentali per l'esercizio, da parte delle regioni, della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, è opportuno che i predetti principi siano collocati in una parte dell'atto diversa da quella eventualmente contenente norme immediatamente applicabili in assenza di leggi regionali ovvero applicabili a decorrere da una data prefissata, in caso di mancato adeguamento della legislazione regionale ai principi medesimi.
Le disposizioni concernenti la copertura finanziaria sono preferibilmente accorpate in un unico articolo.
E' opportuno che le disposizioni transitorie indichino un ambito temporale definito per la loro applicazione.
E' opportuno che ciascun articolo sia costituito da un numero limitato di commi.
3. Rapporti tra atti normativi
a) E' privilegiata la modifica testuale ("novella") di atti legislativi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette.
b) Non si ricorre alla tecnica della novellazione nel caso di norma transitoria, con particolare riguardo a testi unici.
c) Se un atto ha subito modifiche, eventuali "novelle" sono riferite all'atto modificato e non agli atti modificanti.
d) Occorre inserire correttamente eventuali termini per l'adozione di atti previsti da una "novella": infatti l'espressione "dalla data di entrata in vigore della presente legge (o del presente decreto)", inserita nella "novella", comporta la decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'atto modificato. Pertanto, ove si intenda far decorrere il termine dalla data di entrata in vigore dell'atto modificante, occorre inserirlo in autonoma disposizione posta fuori della "novella".
e) Non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi.
f) Qualora si intenda disciplinare con legge una materia già oggetto di delegificazione, si opera non mediante novella di atti di rango subprimario, bensì mediante autonoma disposizione legislativa chiarendo:
- ove possibile, le parti dell'atto secondario che sono abrogate;
- se la modifica comporta anche un aggiornamento dei principi della delegificazione;
- se in futuro permane l'autorizzazione già conferita al Governo a disciplinare la materia con regolamento.
g) La cosiddetta formula abrogativa esplicita innominata (del genere: "tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate") non e` utilizzata. Essa e` superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale.
h) Nell'incertezza circa la completezza dell'elenco delle disposizioni abrogate, per mettere in evidenza che tale elenco (comunque preferibile a formule generiche o implicite di abrogazione) può non essere esaustivo, si utilizza la seguente formula: "Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:".
i) Ove con l'atto legislativo si intendano fissare principi fondamentali per le regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, tale intento deve risultare chiaramente esplicitato.
l) La disposizione con la quale si intende interpretare autenticamente altra precedente disposizione è formulata utilizzando la seguente espressione: "Il comma &133; dell'articolo &133; della legge &133; si interpreta nel senso che &133;". L'intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione è chiaramente esplicitato e, ove l'atto sia rubricato, deve risultare nella rubrica dell'articolo (in particolare, per le disposizioni tributarie, si veda l'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000). Deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo. L'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 vieta peraltro di attribuire effetto retroattivo alle disposizioni tributarie.
m) La modifica a norme dei testi unici "misti" previsti dall'articolo 7 della legge n. 50 del 1999 è fatta unicamente al decreto del Presidente della Repubblica (cosiddetto testo A) contenente sia le disposizioni legislative sia quelle regolamentari. In caso di sostituzione o aggiunta di articoli o commi è necessario precisare, apponendo la lettera L o R, il rango della disposizione oggetto di modifica. Ove la modifica sostituisca un intero articolo, o introduca un articolo aggiuntivo, la novella reca, dopo la parola "ART", la lettera (L o R) corrispondente alla fonte che opera la modifica. Se la modifica comporta la sostituzione o l'aggiunta di un comma all'interno di un articolo a contenuto "misto", la lettera (L o R) è posta in calce al comma stesso. Se la sostituzione riguarda singole parole, tale indicazione va invece omessa, fermo restando che modifiche a parti di testo di livello inferiore al comma possono essere apportate solo da atti di fonte pariordinata.
RACCOMANDAZIONI
E' opportuno che ogni atto legislativo contenga una disposizione che indichi espressamente le disposizioni abrogate in quanto incompatibili con la nuova disciplina recata.
Analoga previsione è contenuta nelle disposizioni legislative di delegificazione, nel quale caso l'abrogazione ha effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari.
4. Terminologia
a) Per evitare equivoci o dubbi interpretativi e per agevolare la ricerca elettronica dei testi, i medesimi concetti ed istituti sono individuati con denominazioni identiche sia nel titolo sia nei vari articoli e negli allegati, senza fare ricorso a sinonimi. I concetti e gli istituti utilizzati in un atto sono gli stessi utilizzati in precedenti atti normativi per le medesime fattispecie, salvo che il fine esplicito della disposizione sia di rinominarli.
b) Nella formulazione dei precetti è adottata la massima uniformità nell'uso dei modi verbali, la regola essendo costituita dall'indicativo presente, escludendo sia il modo congiuntivo sia il tempo futuro.
c) E' evitato l'uso del verbo servile diretto a sottolineare la imperatività della norma ("deve"; "ha l'obbligo di"; "è tenuto a").
d) E' evitata la forma passiva (in particolare il "si " passivante) quando con il suo impiego non risulta chiaro l'agente o il destinatario cui la disposizione si riferisce.
e) E' evitata la doppia negazione.
f) Se in un atto legislativo si intende porre una formulazione disgiuntiva assoluta ("aut... aut") e non relativa ("vel") e dal contesto non risulta evidente tale intento, il dubbio è sciolto ripetendo la disgiunzione "o" due volte. E' evitato l'impiego dell'espressione "e/o".
g) Nell'uso di una enumerazione è espresso chiaramente il carattere tassativo o esemplificativo della stessa.
h) Qualora sia necessario ripetere più volte in uno stesso testo la medesima espressione composta, è consentita la sua sostituzione con una denominazione abbreviata, riportando nella prima citazione l'espressione stessa per esteso seguita dalla denominazione abbreviata che sarà usata al suo posto, preceduta dalle parole "di seguito denominato/a" .
i) Il verbo "abrogare" è utilizzato con riferimento a disposizioni di atti legislativi di livello non inferiore al comma (o alla lettera se il comma è diviso in lettere; oppure al numero o alla ulteriore unità minima in cui è ripartito il numero). Quando si intenda invece riferirsi a periodi (frasi sintatticamente complete che terminano con il punto) o parole è usato il verbo "sopprimere" (ad esempio: "Il comma … è abrogato"; "Il terzo periodo del comma … è soppresso"; "Al comma … le parole: … sono soppresse").
l) Per evitare forme enfatiche di redazione del testo, le lettere iniziali maiuscole sono limitate ai soli casi di uso corrente. In ogni caso, all'interno di uno stesso testo legislativo, si seguono criteri rigorosamente uniformi.
m) E' evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente.
n) La parola straniera assunta nella lingua italiana è usata esclusivamente al singolare, salvo i casi già entrati nell'uso.
o) Con riferimento a termini, è usata l'espressione "proroga" quando il termine non è ancora scaduto e l'espressione "differimento" quando il termine è già scaduto.
p) Nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volonta' da parte di più soggetti pubblici, sono usati, a seconda dei casi:
- il termine "intesa" per le procedure tra soggetti appartenenti a enti diversi (ad esempio, tra Stato, regioni ed altri enti territoriali);
- il termine "concerto" per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri).
RACCOMANDAZIONI
termini attinti dal linguaggio giuridico o da un linguaggio tecnico sono impiegati in modo appropriato, tenendo conto del significato loro assegnato dalla scienza o tecnica che li concerne. Se un termine tecnico-giuridico ha un significato diverso da quello che lo stesso termine ha nel linguaggio corrente, occorre fare in modo che dal contesto sia chiaro in quale delle due accezioni il termine è impiegato.
E' opportuno ricorrere a definizioni allorché i termini utilizzati non siano di uso corrente, non abbiano un significato giuridico già definito in quanto utilizzati in altri atti normativi ovvero siano utilizzati con significato diverso sia da quello corrente sia da quello giuridico.
E' opportuno che i termini stranieri entrati nell'uso della lingua italiana e privi di sinonimi in tale lingua di uso corrente siano corredati da una definizione.
E' opportuno che, ove si ricorra a denominazioni abbreviate ai sensi della lettera h), queste contengano almeno una parola che specifichi il contenuto relativamente alla materia trattata, al fine di agevolare la ricerca elettronica.
E' opportuno che, ove siano previsti termini, questi siano espressi in mesi (anziché in giorni o anni), salvo che la disposizione fissi una data determinata.
Con riferimento a quanto previsto alla lettera p), ove non sia possibile fare ricorso ai termini "intesa" e "concerto", si raccomanda l'uso del termine "accordo", in particolare con riferimento ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati.
5. Numerazione e rubricazione degli articoli
Gli articoli degli atti legislativi recano una numerazione progressiva secondo la serie naturale dei numeri cardinali. Pertanto anche nel caso di atti consistenti di un articolo unico, detto articolo è contrassegnato come "ART. 1".
Oltre alla numerazione progressiva secondo la serie naturale dei numeri cardinali, gli articoli recano, di norma, anche una rubrica. In ogni caso si segue il criterio della uniformità: o di rubriche sono corredati tutti gli articoli o nessuno lo è. Recano sempre una rubrica gli articoli dei disegni di legge finanziaria, comunitaria, dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, nonchè degli atti contenenti deleghe legislative e disposizioni di delegificazione. L'articolo unico, peraltro, non è corredato di rubrica.
6. Numerazione e rubricazione degli articoli aggiuntivi
a) Gli articoli aggiuntivi, da inserire con "novelle" in testi legislativi previgenti, sono contrassegnati con il numero cardinale dell'articolo dopo il quale devono essere collocati, integrato con l'avverbio numerale latino (bis, ter, quater, eccetera).
b) Il tipo di numerazione di cui alla lettera a) è adottato anche per gli articoli aggiuntivi inseriti dopo l'ultimo articolo del testo previgente.
c) Anche in caso di articolo unico non recante la numerazione cardinale, gli articoli aggiuntivi sono denominati: ART. 1-bis, ART. 1-ter, e via dicendo.
d) Articoli aggiuntivi che debbano essere collocati prima dell'articolo 1 di un atto legislativo previgente o dell'articolo unico non recante la numerazione cardinale sono contrassegnati con i numeri "01", "02", "03", eccetera.
e) Gli articoli da inserire in testi legislativi previgenti, e che si renda indispensabile collocare in posizione intermedia tra articoli aggiunti successivamente al testo originario, sono contrassegnati con il numero dell'articolo dopo il quale vengono inseriti, integrato da un numero cardinale (l'articolo inserito tra l'1-bis e l'1-ter diviene quindi 1-bis.1). L'articolo inserito tra l'1 e l'1-bis è denominato 1.1. Un ulteriore articolo inserito tra l'1.1 e l'1-bis, successivo all'1.1, è indicato come 1.1.1, e così di seguito.
e) Gli articoli aggiuntivi, per la rubricazione, si conformano alla impostazione del testo nel quale vanno ad inserirsi: tali articoli sono pertanto dotati di rubrica solo nel caso in cui gli articoli di quel testo ne siano dotati, a meno che, con espressa decisione, non si stabilisca di apporre rubriche anche ai rimanenti articoli dell'atto legislativo.
7. Partizioni interne degli articoli
a) Ogni articolo si divide soltanto in commi. Il comma termina con il punto a capo.
b) Tutti gli atti legislativi sono redatti con i commi numerati.
c) In uno stesso articolo, i commi sono contrassegnati con i numeri cardinali, seguiti dal punto.
d) Il comma unico di un articolo è contrassegnato con il numero cardinale "1".
e) Ogni comma può suddividersi in periodi, cioè in frasi sintatticamente complete che terminano con il punto, senza andare a capo. Si va a capo soltanto alla fine del comma. Le uniche eccezioni ammissibili sono: la suddivisione del comma in lettere anziché in periodi; il comma che reca una "novella". Nei riferimenti normativi l'espressione "periodo" è impiegata esclusivamente con riferimento a frasi che terminano con il punto. L'espressione "capoverso" è utilizzata esclusivamente in presenza di "novelle", secondo quanto previsto al numero 9, lettera f).
f) Quando il comma si suddivide in lettere (seguite dalla parentesi), si va a capo dopo i due punti con cui termina la parte introduttiva del comma stesso (denominata "alinea"), nonché alla fine di ogni lettera; non si va a capo all'interno di una lettera, a meno che questa, a sua volta, non si suddivida in numeri, nel qual caso si va a capo sia dopo l'alinea della lettera sia alla fine di ogni numero. Qualora si renda necessario introdurre una ulteriore ripartizione all'interno del numero, si fa ricorso alla suddivisione: 1.1, 1.2, 1.3, eccetera. Al termine di una partizione in lettere o numeri non è ammesso l'inserimento di un periodo autonomo rispetto alla lettera o al numero prima di passare al comma o alla lettera successivi.
g) Le lettere utilizzabili all'interno di un comma sono quelle dell'alfabeto italiano (non quindi le lettere j, k, w, x, y). Se le lettere dell'alfabeto non sono sufficienti ad esaurire la elencazione, si prosegue a lettere raddoppiate (aa), bb), cc)) e, se occorre, triplicate (aaa), bbb), ccc)) e così via.
h) L'impiego dei numeri cardinali seguiti dalla parentesi, per contrassegnare le suddivisioni interne ad un comma, è consentito soltanto all'interno di una suddivisione in lettere, non in alternativa a questa.
i) L'impiego di trattini o di altri segni per contraddistinguere partizioni interne di un comma diverse dai periodi, dalle lettere e dai numeri non è consentito.
8. Partizioni dell'atto legislativo di livello superiore all'articolo
a) Le partizioni che contraddistinguono articoli singoli e gruppi di articoli all'interno di un atto legislativo sono denominate in modo uniforme con i seguenti termini: sezione, capo, titolo, parte, libro. Tali partizioni, ove utilizzate, comprendono tutti gli articoli dell'atto.
b) Per l'uso delle partizioni di cui alla lettera a), si adotta la sequenza: capo, come partizione di primo livello, recante uno o più articoli, eventualmente scomponibile in sezioni; titolo, come partizione di secondo livello, comprendente uno o più capi; parte, come partizione di terzo livello, comprendente uno o più titoli; libro, come partizione di quarto livello, comprendente una o più parti.
c) In riferimento alla sequenza di cui alla lettera b), è escluso l'impiego di una partizione superiore quando non sia stata utilizzata quella inferiore. Fa eccezione la sezione, che può essere utilizzata solo come eventuale partizione interna di un capo.
d) Le partizioni di livello superiore all'articolo possono essere corredate di rubriche, purchè sia rispettato il principio della uniformità enunciato al numero 5.
e) Le partizioni di livello superiore all'articolo recano una numerazione continua all'interno di ogni partizione immediatamente superiore. Ogni partizione è contrassegnata con un numero progressivo in cifre romane.
9. Norme recanti "novelle"
a) Le norme recanti "novelle" si compongono di due parti: la parte introduttiva (denominata "alinea") e la parte consistente nella "novella" in senso stretto. Questa puo' comprendere uno o più capoversi, come previsto alla lettera f).
b) L'alinea della norma recante "novella" contiene il dispositivo volto a precisare il rapporto, di sostituzione o di integrazione, tra la norma previgente e quella recata dalla "novella": esso termina con i due punti, ai quali fa seguito la parte novellistica, inscritta fra virgolette, in apertura e in chiusura.
c) L'alinea non si limita a stabilire, genericamente, l'inserimento o l'aggiunta della "novella" nel testo previgente, ma indica sempre l'esatta collocazione della parte novellistica in detto testo, precisando quindi dopo quali parole o dopo quale comma o dopo quale articolo la "novella" vada inserita.
d) La "novella" redatta in termini di sostituzione integrale di un articolo, di un comma numerato, di una lettera o di un numero ripete, all'inizio del virgolettato, l'indicazione del numero o della lettera (ad esempio: «L'articolo 86 della legge ... è sostituito dal seguente: (a capo) "ART. 86 (eventuale rubrica se presente nel testo novellato) 1."»).
e) Se la parte novellistica consiste di uno o più commi, lettere o numeri, essa viene riportata, fra virgolette, a capo, dopo i due punti con cui si conclude l'alinea. Se, viceversa, la "novella" consiste di un periodo o di più periodi o di semplici parole da inserire, in sostituzione o in aggiunta, nella norma previgente, la "novella" stessa è riportata, tra virgolette, di seguito all'alinea (e, quindi, senza andare a capo).
f) I riferimenti a norme recanti "novelle" sono effettuati denominando "capoverso" la "novella" in senso stretto, quando questa sostituisce o introduce un intero comma nel testo previgente; se la parte novellistica comprende una pluralità di commi da inserire o sostituire nel testo previgente, essi assumono la denominazione di "primo capoverso", "secondo capoverso", "terzo capoverso", e via dicendo , nel caso di commi non numerati. Qualora i commi introdotti dalla novella siano numerati, essi assumono la denominazione caratterizzata dal rispettivo numero cardinale (capoverso 1, capoverso 2, eccetera).
g) Nei riferimenti a partizioni di un articolo non rispondenti ai criteri indicati al numero 7 e al presente numero, non sono usate espressioni diverse da quelle sopra indicate né impiegate le medesime ("alinea", "capoverso") con significati diversi da quelli stabiliti al numero 7 e al presente numero. Tali casi sono risolti altrimenti: ad esempio, con citazioni testuali (le parole "…" oppure le parole da "..." a "..." sono sostituite dalle seguenti: "...").
h) Le citazioni e le "novelle" relative ai codici penali utilizzano, anche nel virgolettato, le denominazioni "comma" e "periodo". Non sono pertanto utilizzate le denominazioni originariamente in uso in tali testi ("prima parte" e "capoverso").
i) Nelle "novelle" è evitata l'utilizzazione di numeri corrispondenti ad articoli o commi abrogati in precedenza.
l) Qualora si intenda sostituire un insieme di articoli o di commi numerati con un numero minore di articoli o di commi, sono sostituiti espressamente gli articoli e i commi in corrispondenza dei quali se ne introducano di nuovi identificati con i medesimi numeri, e sono abrogati gli articoli e i commi cui non corrispondano nuovi articoli o commi con il medesimo numero.
m) Anche quando un'intera partizione superiore all'articolo venga sostituita da una nuova partizione, contenente un numero minore di articoli, gli articoli per i quali non sia previsto un nuovo contenuto testuale sono espressamente abrogati.
n) Qualora i commi di un articolo modificato non siano numerati, non si procede alla sostituzione di un comma con più commi, ovvero alla sostituzione di più commi adiacenti con un comma solo. Ciò per non alterare la sequenza dei commi eventualmente richiamati nello stesso atto o in altri atti.
o) Anche quando un'intera partizione superiore all'articolo venga sostituita da una nuova partizione, contenente un numero minore di articoli, gli articoli per i quali non sia previsto un nuovo contenuto testuale sono espressamente abrogati.
p) Qualora i commi di un articolo modificato non siano numerati, non si procede alla sostituzione di un comma con più commi, ovvero alla sostituzione di più commi adiacenti con un comma solo. Ciò per non alterare la sequenza dei commi eventualmente richiamati nello stesso atto o in altri atti.
RACCOMANDAZIONI
L'unità minima del testo da sostituire con una "novella" è preferibilmente il comma (o comunque un periodo o una lettera di un comma, o un numero contenuto in una lettera), anche quando si tratti di modificare una singola parola o un insieme di parole.
Conviene che ogni norma recante una "novella" ad un determinato atto costituisca un articolo a se stante, anziché un comma di un articolo recante più "novelle" a diversi atti legislativi.
Le norme recanti "novelle" ad un medesimo testo sono preferibilmente collocate rispettando l'ordine del testo novellato.
Qualora si intendano apportare modificazioni a più commi di uno stesso articolo è opportuno formulare la disposizione nel modo seguente: "All'articolo …della legge … sono apportate le seguenti modificazioni:" cui seguono più lettere nell'ambito dello stesso comma, ciascuna delle quali indica le modificazioni a uno o più commi.
Se vi è la necessità di apportare modifiche testuali dello stesso tenore ad uno stesso atto è opportuno usare una formula riassuntiva del tipo: "l'espressione y, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: z".
10. Numerazione dei commi nelle "novelle"
a) Nella "novella" recante sostituzione integrale di un articolo di un atto legislativo previgente, nel quale i commi sono numerati, i commi del nuovo testo sono ugualmente contrassegnati con numeri cardinali. Se la "novella" sostituisce singoli commi dell'articolo del testo previgente con un pari numero di commi, i commi che costituiscono la novella sono contrassegnati con lo stesso numero cardinale dei commi sostituiti.
b) Se la novella introduce nuovi commi, anche mediante la sostituzione di singoli commi con un numero maggiore di commi, questi sono contrassegnati con lo stesso numero cardinale del comma dopo il quale sono collocati, integrato con l'avverbio numerale latino bis, ter, quater, e via dicendo. Tale criterio è seguito anche per i commi aggiuntivi inseriti dopo l'ultimo comma o, rispetto all'articolo previgente composto di un comma unico, quando il comma aggiuntivo debba essere inserito dopo detto comma unico.
c) Commi aggiuntivi, inseriti in un testo legislativo previgente, i commi del quale non siano numerati, non sono numerati. La numerazione va invece apposta quando la nuova formulazione riguardi non singoli commi soltanto, ma un intero articolo del testo previgente. Tuttavia articoli aggiunti o sostituiti nella Costituzione e nei codici che recano commi non numerati non recano i commi numerati.
d) Per gli atti legislativi i cui articoli recano commi non numerati, i commi aggiuntivi inseriti da successive "novelle" sono citati con il numero ordinale risultante dalla loro collocazione nella nuova sequenza dei commi; in altri termini la numerazione della sequenza originale dei commi si intende modificata in dipendenza dell'aggiunta dei nuovi commi. Uguale criterio è seguito in caso di abrogazione di commi. Pertanto nella citazione dei commi si fa riferimento alla sequenza di essi vigente alla data di entrata in vigore dell'atto legislativo che rinvia ai medesimi.
e) Commi aggiuntivi, inseriti in un testo legislativo previgente i commi del quale siano numerati, che debbano essere collocati prima del comma 1, sono contrassegnati con i numeri "01", "02", "03", eccetera.
f) I commi che si renda indispensabile inserire tra due commi numerati aggiunti successivamente ad un testo previgente sono contrassegnati con il numero del comma dopo il quale sono inseriti, integrati da un numero cardinale. Il comma inserito tra l'1-bis e l'1-ter diviene quindi 1-bis.1. Il comma inserito tra l'1 e l'1-bis è denominato 1.1 . Un ulteriore comma inserito tra l'1.1 e l'1-bis, successivo all'1.1, è indicato come 1.1.1 e così di seguito.
g) Se si devono operare ulteriori modifiche che non possono essere apportate seguendo i criteri fissati nelle lettere precedenti, l'articolo è integralmente sostituito, applicando la regola indicata nel primo periodo della lettera a).
Riferimenti normativi interni
Nei riferimenti interni, cioè agli articoli ed ai commi del medesimo atto legislativo che opera il riferimento, la citazione degli articoli è completata con l'espressione "della presente legge" solo quando (e in questo caso l'integrazione diventa obbligatoria) ulteriori riferimenti ad altre fonti normative possano, nel contesto, produrre incertezze interpretative.
La medesima regola di cui alla lettera a) si applica alla citazione di un comma all'interno di uno stesso articolo; in questo caso, cioè, l'espressione "del presente articolo" è utilizzata soltanto se ulteriori riferimenti ad altre fonti normative o ad altri articoli possano, nel contesto, produrre incertezza.
Nei riferimenti interni a testi recanti la numerazione dei commi, la citazione dei commi stessi è fatta sempre con riferimento al numero cardinale e non con l'uso del numero ordinale.
Nei riferimenti interni è sempre evitato l'uso delle espressioni "precedente" e "successivo". Tali espressioni sono superflue, stante la necessità di citare sempre il numero degli articoli o dei commi, e tra l'altro possono determinare problemi di coordinamento e dubbi di individuazione in caso di modifiche successive al testo in oggetto.
11. Riferimenti normativi esterni
a) Nei riferimenti esterni, cioe' ad atti diversi dall'atto legislativo che opera il riferimento, la citazione è fatta con la indicazione della data (giorno, mese, anno) di promulgazione o emanazione della legge o del decreto citato, corredata con il relativo numero e omettendo il titolo dell'atto, salvo quanto previsto alla lettera c). In caso di ripetute citazioni di una stessa legge o decreto, è ammessa - limitatamente peraltro alle citazioni successive alla prima - la semplice indicazione del numero e dell'anno, omettendo il giorno e il mese.
b) Per i riferimenti esterni ad un atto che abbia subito successive modificazioni, effettuati relativamente al testo vigente al momento dell'adozione dell'atto che opera il riferimento, è usata la formula "e successive modificazioni " (omettendo le parole "e integrazioni", che possono essere fonte di equivoci interpretativi) solo quando tali modificazioni riguardino la disposizione richiamata e non altre dello stesso atto in cui la disposizione è collocata. Per evitare possibili dubbi di legittimità costituzionale, ove il riferimento si intenda operato al testo vigente ad una data determinata, tale intento deve risultare in maniera chiara ed inequivoca. Ove si tratti della Costituzione o dei codici, la indicazione "e successive modificazioni" è omessa in quanto il riferimento si intende sempre fatto al testo vigente.
c) I riferimenti contenuti nei provvedimenti in materia tributaria sono fatti indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio (articolo 2, comma 3, della legge n. 212 del 2000).
d) Non sono ammessi i riferimenti a catena (si rinvia all'articolo x che a sua volta rinvia all'articolo y), effettuando il riferimento sempre alla disposizione base.
e) Quando si intende riferirsi a disposizioni modificate, il riferimento è fatto sempre all'atto che ha subito le modifiche e non all'atto modificante.
f) Nei riferimenti esterni a testi recanti commi non numerati la citazione dei commi stessi è fatta sempre con riferimento al numero ordinale. Nel caso in cui l'articolo sia costituito da un unico comma non numerato, il riferimento è fatto all'articolo.
g) Nei riferimenti esterni a testi recanti la numerazione dei commi, la citazione dei commi stessi è fatta sempre con riferimento al numero cardinale e non con l'uso del numero ordinale.
h) E' evitata l'espressione "ultimo - penultimo comma" o "ultimi due commi" quando ci si riferisce a commi non numerati.
i) E' evitato l'uso delle espressioni: "articoli … o commi … e seguenti". E' sempre indicato con precisione il numero degli articoli o dei commi cui si intende fare riferimento.
l) Per i decreti convertiti in legge, il riferimento è fatto con la formula: "decreto-legge x, convertito (, con modificazioni,) dalla legge y".
m) I testi unici o i complessi di disposizioni sono citati con la formula: "testo unico … (o disposizioni …) di cui al decreto del Presidente della Repubblica (o altro atto) …".
n) Il riferimento ai testi unici "misti" previsti dall'articolo 7 della legge n. 50 del 1999 è operato unicamente al decreto del Presidente della Repubblica (cosiddetto testo A) contenente sia le disposizioni legislative sia quelle regolamentari. Nella citazione sono omesse le indicazioni (L o R) poste in calce a ciascun comma o a fianco della intestazione di ciascun articolo.
o) I regolamenti governativi e ministeriali sono citati con l'esplicita menzione del termine "regolamento" che individua la natura dell'atto e con la formula: "regolamento di cui al …".
o) Per i decreti e gli altri atti non numerati comunque pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono indicati, oltre all'organo emanante e alla data (giorno, mese, anno) di emanazione, anche il numero e la data (giorno, mese, anno) della Gazzetta Ufficiale in cui l'atto è stato pubblicato.
q) I decreti ministeriali o interministeriali non sono richiamati in modo innominato, ma con la indicazione specifica del Ministro o dei Ministri che li hanno emanati, omettendo gli eventuali Ministri "concertati".
r) I riferimenti alle direttive e ai regolamenti comunitari sono fatti con le formule: "direttiva 95/337/CEE del Consiglio (o altro organo emanante), del 27 luglio 1995"; "regolamento (CEE) n. 737/95 del Consiglio (o altro organo emanante), del 26 aprile 1995". La sigla CEE è sostituita da CE per gli atti adottati dopo l'entrata in vigore del trattato di Maastricht (1° novembre 1993). Dal 1999 l'indicazione dell'anno (prima del numero per direttive e decisioni e dopo il numero per i regolamenti) figura su 4 cifre. Vi sono infine atti comunitari atipici i quali, sfuggendo alle suddette regole di nomenclatura, rendono necessaria la citazione della data di emanazione dell'atto ovvero, in assenza di ogni altro riferimento utile, della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. In caso di ripetute citazioni di uno stesso atto comunitario, limitatamente a quelle successive alla prima, nonché ai fini della sua indicazione nel titolo del testo legislativo, è ammessa l'omissione dell'organo emanante e della data dell'atto. In tali casi si ricorre alle seguenti formule: direttiva «68/193/CEE»; «decisione 78/884/CEE»; «regolamento (CEE) n. 1859/95».
s) I riferimenti ad accordi internazionali sono fatti con la seguente formula: "Accordo firmato a … il …" integrata, sulla base dei dati a disposizione, da una delle seguenti formule:
- "ratificato ai sensi della legge …";
- "la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge …";
- "reso esecutivo ai sensi della (oppure "di cui alla") legge …".
t) Quando è necessario citare partizioni di atti comunitari o internazionali è seguita la terminologia adoperata in tali testi.
RACCOMANDAZIONI
Le partizioni dell'atto normativo sono citate, preferibilmente, in ordine decrescente e separate da virgole (esempio: "articolo 1, comma 2, lettera b").
Le partizioni di livello superiore all'articolo nella loro interezza sono citate, preferibilmente, in ordine decrescente, a partire dalla partizione di livello più alto (esempio: titolo I, capo II, sezione I).
E' opportuno evitare, nei riferimenti, il rinvio ad altre disposizioni operato con l'espressione: "in quanto compatibili".
Allegati
a) Tabelle, quadri, prospetti, elenchi, eccetera, non sono inseriti nel testo degli articoli né in allegato ad essi, ma in allegato al testo legislativo, dopo l'ultimo articolo. All'inizio di ciascun allegato è citato l'articolo (o il primo articolo) che rinvia all'allegato stesso (tranne che nel caso di allegato contenente le modificazioni apportate in sede di conversione a decreti-legge). Gli allegati non contengono nelle note esplicative ulteriori disposizioni sostanziali, che devono invece trovare collocazione nell'articolato.
Abbreviazioni e sigle
a) Le abbreviazioni (troncamento della parte finale della parola o di altre parti che compongono la parola) sono escluse dal testo degli atti legislativi , con la sola eccezione dell'abbreviazione della parola: "Articolo" in "ART.", ma limitatamente alla intestazione di ciascun articolo.
b) Se un ente, un organo o un qualunque istituto (ad esempio: imposta sul valore aggiunto; valutazione di impatto ambientale) è citato ripetutamente nel medesimo atto legislativo, è ammesso che, dopo la prima citazione (recante la denominazione per esteso e la sigla tra parentesi), le successive siano effettuate con la sola sigla.
c) Anche al fine di agevolare la ricerca informatica, le lettere che compongono la sigla non sono separate da punti.
15. Vigenza dell'atto legislativo ed efficacia di singole disposizioni
a) Occorre distinguere fra data di entrata in vigore dell'atto legislativo nel suo complesso e decorrenza dell'efficacia di sue singole disposizioni. Nel primo caso è usata l'espressione: "La presente legge entra in vigore il …". Nel secondo caso è usata la seguente diversa espressione: "Le disposizioni dell'articolo x hanno effetto a decorrere da …".
b) Il termine iniziale per le ipotesi di diversa decorrenza di singole disposizioni è individuato in date certe (la pubblicazione e, preferibilmente, l'entrata in vigore) e non in date più difficilmente note alla generalità (l'approvazione, la promulgazione o l'emanazione).
c) La data da cui decorre la cessazione dell'applicazione o l'abrogazione di determinate disposizioni è definita ricorrendo a riferimenti temporali individuabili con certezza.
d) Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento.
Sede, 20 aprile 2001
IL PRESIDENTE
VIOLANTE
25 settembre 2001
CRITERI PER LA REDAZIONE DEI TESTI NORMATIVI IN VISTA DELLA FINE DELLA FASE TRANSITORIA DELL'UNIONE MONETARIA (31 DICEMBRE 2001) E DELLA CESSAZIONE DEL CORSO LEGALE DELLA LIRA (28 FEBBRAIO 2002)
- Premessa Dal 1° gennaio 1999 la moneta degli Stati membri partecipanti all'unione monetaria è l'euro, diviso in 100 cent. Limitatamente alla fase transitoria (che si concluderà il 31 dicembre 2001), l'euro, ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, è diviso altresì nelle unità monetarie nazionali in base al tasso di conversione, che per l'Italia è di 1 euro = 1936,27 lire. Il citato regolamento comunitario disciplina quindi la conversione in euro degli importi espressi in lire nelle norme vigenti: la cifra espressa in lire va divisa per il tasso di conversione predetto, facendo ricorso anche a cifre decimali. Solo per le sanzioni pecuniarie, la cifra derivante dalla divisione viene arrotondata eliminando i decimali (articolo 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213). La stessa fonte comunitaria dispone che i riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengano intesi come riferimenti all'unità euro. Ciò significa, in sostanza, che tutte le norme dell'ordinamento giuridico italiano vigenti alla data del 1° gennaio 2002 "scritte", per così dire, in lire, dovranno essere "lette" come se fossero espresse in euro, applicando le sopra indicate regole di conversione. Quanto detto sopra comporta una duplice conseguenza: da un lato, anche dopo la fine periodo transitorio non sarà giuridicamente necessario procedere ad una riscrittura di tutte le norme vigenti espresse in lire; d'altro lato, dopo il 31 dicembre 2001 non sarà più possibile fare ricorso alla lira nelle nuove leggi. Inevitabilmente, quindi, per un periodo presumibilmente non breve coesisteranno nell'ordinamento norme recanti importi espressi in lire e norme recanti importi espressi in euro. Appare pertanto opportuno definire criteri, relativi alla redazione dei testi normativi, volti a rendere quanto più agevole la gestione del passaggio dalla lira all'euro.
- Progetti di legge recanti autorizzazioni di spesa.
- Nei progetti di legge recanti autorizzazioni di spesa per il triennio 2001-2003, alla cui copertura si provvede a carico dei fondi speciali della legge finanziaria 2001, gli importi monetari sono espressi in lire relativamente al 2001 e in euro per gli anni successivi.
- Nei progetti di legge recanti autorizzazioni di spesa decorrenti dal 2002, alla cui copertura si provvede a carico dei fondi speciali della legge finanziaria 2002, gli importi monetari sono espressi in euro.
- Altri progetti di legge recanti importi monetari.
- Nei progetti di legge presentati a decorrere dal 1° ottobre 2001 gli importi monetari diversi dalle autorizzazioni di spesa (soglie di valore, sanzioni pecuniarie, eccetera) sono espressi in euro.
- Le novelle a importi monetari espressi in lire contenuti in testi previgenti sono espresse in euro.
- Emendamenti. Gli emendamenti volti esclusivamente a sostituire un importo espresso il lire con il corrispondente importo espresso in euro, in applicazione del tasso di conversione legale, sono privi di portata modificativa. Invece gli emendamenti volti ad effettuare la suddetta sostituzione con un qualche arrotondamento hanno contenuto sostanziale.
- Coordinamento. Poichè, come già detto, la conversione di un importo espresso in lire in un importo espresso in euro applicando il tasso di conversione legale non ha carattere sostanziale, ma è una mera correzione di forma ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento, essa potrà essere compiuta in sede di coordinamento finale del testo. Nella medesima sede potranno essere prese in esame le proposte di conversione recanti un arrotondamento di limitato rilievo, in rapporto alla somma indicata. Alla luce del criterio suddetto, in sede di coordinamento finale del testo è opportuno apportare al testo approvato tutte le modificazioni, legate alla conversione degli importi espressi in lire in importi espressi in euro, utili ai fini della sua migliore chiarezza e intellegibilità. Ad esempio, se il testo approvato sostituisce, in una tabella previgente espressa in lire, un singolo importo esprimendolo in euro, si potrà, in sede di coordinamento (in Commissione o in Assemblea), sostituire l'intera tabella con una nuova stesura, tutta espressa in euro secondo il tasso di conversione legale. La conversione in euro di "cifre tonde" espresse in lire applicando il tasso di conversione legale dà luogo a cifre con decimali (ad esempio: lire 1 milione = euro 516,45). Attiene ovviamente a una valutazione di merito - esulando quindi dall'ambito delle mere correzioni di forma - se, per la migliore chiarezza e applicabilità delle norme, sia opportuno sostituire volta per volta una cifra tonda espressa in lire con una cifra tonda espressa in euro. Si dovrà cioè valutare se sia prevalente l'interesse a mantenere assolutamente identico il valore indicato (introducendo quindi nella normativa una cifra espressa in decimali), ovvero l'interesse ad una maggiore chiarezza e facilità di applicazione della norma, al prezzo di una limitata modificazione del valore espresso.
Sede, 25 settembre 2001.
IL PRESIDENTE
CASINI