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Articolo 21
1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca formandone l'ordine del giorno, ne presiede le sedute; ne convoca l'ufficio di Presidenza; può convocare, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, i rappresentanti designati dai Gruppi.
2. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.