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Capo XIX ter

Articoli:

Art. 96-ter (*)

1. Gli schemi di atti normativi del Governo, trasmessi alla Camera per il parere parlamentare, sono assegnati dal Presidente alla Commissione competente per materia secondo le disposizioni dell'articolo 143, comma 4.

2. Gli schemi di cui al comma 1, qualora implichino entrate o spese, sono assegnati altresì alla Commissione bilancio, che, nel termine stabilito dal Presidente, trasmette alla Commissione competente per materia i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

3. Per l'esame degli schemi di cui al comma 1 da parte della Commissione alla quale sono assegnati per il parere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 9. Ove ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti, la Commissione alla quale i suddetti schemi sono assegnati per il parere ai sensi del comma 1 trasmette gli schemi al Comitato per la legislazione, affinché esso li esamini. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis, commi 3, 4 e 5, secondo periodo.

4. Qualora gli schemi di cui al comma 1 investano in misura rilevante aspetti di competenza di Commissioni diverse da quella alla quale essi sono assegnati, queste possono chiedere al Presidente della Camera di essere autorizzate a trasmettere propri rilievi alla Commissione competente per materia. La Commissione alla quale gli schemi sono assegnati a norma del comma 1 può chiedere al Presidente della Camera di invitare altre Commissioni a formulare propri rilievi sugli aspetti di loro competenza. Qualora il Presidente della Camera accolga le richieste avanzate ai sensi del presente comma, i suddetti rilievi possono essere espressi entro i successivi otto giorni, ovvero nel diverso termine fissato dal Presidente medesimo.

5. La Commissione competente per materia esprime il proprio parere entro il termine stabilito dalla legge a norma della quale esso è stato richiesto o, in mancanza, entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 143, comma 4. Il parere espresso, unitamente ai rilievi formulati dalla Commissione bilancio a norma del comma 2, è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.

(*) Capo e articolo approvati il 20 luglio 1999.

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