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Art. 72
1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea e ne dà notizia in aula. Se nei due giorni successivi all'annuncio un Presidente di Gruppo o dieci deputati propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.
2. Non possono essere assegnati alle Commissioni progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.
3. Dopo l'assegnazione di un progetto di legge, due Commissioni possono chiedere al Presidente della Camera di deliberare in comune.
4. Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o più Commissioni, è deferita al Presidente della Camera. Questi, se lo ritenga necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il Regolamento.
Art. 73 (*)
1. Se il Presidente della Camera ritenga utile acquisire il parere di una Commissione su un progetto di legge assegnato ad altra Commissione, può richiederlo prima che si deliberi sul progetto. La Commissione competente può, previo assenso del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra Commissione.
1-bis. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima Commissione sia stampato ed allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.
2. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni dalla effettiva distribuziorie dello stampato. Il termine è di tre giorni per i progetti di legge dichiarati urgenti e per i disegni di legge di conversione di decreti-legge. La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente della Camera. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere nell'esame del progetto.
3. Quando un progetto di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio con la illustrazione del progetto da parte del relatore designato dal Presidente della Commissione. Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate. Il parere può anche esprimersi con la formula: << nulla osta all'ulteriore corso del progetto >>.
4. La Commissione consultata può stabilire che il parere sia illustrato oralmente presso la Commissione alla quale è destinato. Può altresì richiedere, per il parere espresso ad altra Commissione in sede referente, che esso sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 23 luglio 1987. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.
Art. 74 (*)
1. Tutti i progetti di legge implicanti entrate o spese sono distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente, al cui esame sono stati assegnati, e alla Commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario, anche avendo riguardo ai vincoli stabiliti nel documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalla risoluzione parlamentare, e ai principî contenuti nei trattati dell'Unione europea.
2. Se la Commissione competente introduce in un progetto di legge disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese, deve trasmettere il progetto alla Commissione bilancio e programmazione. Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti nell'articolo 73.
3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.
(*) Articolo modificato il 20 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.
Art. 75 (*)
1. La Commissione affari costituzionali e la Commissione lavoro, quando ne siano richieste a norma del comma 1 dell'articolo 73, esprimono parere, rispettivamente, sugli aspetti di legittimità costituzionale del progetto di legge e su quelli concernenti il pubblico impiego. La Commissione affari costituzionali può altresì essere chiamata ad esprimere parere sui progetti sotto il profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato.
2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione lavoro sono stampati e allegati alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nei pareri, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.
(*) Articolo modificato da ultimo il 20 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.
Art. 76
1. L'ordine di esame dei progetti di legge in Commissione si conforma alle decisioni adottate in applicazione delle norme del capo VI sulla organizzazione dei lavori.
2. Compatibilmente con il principio stabilito nel comma 1 del presente articolo, l'ordine di esame segue l'ordine di presentazione con priorità per i progetti indicati nel comma 2 dell'articolo 81.
3. L'esame dei progetti di legge che siano stati fatti propri da un Gruppo parlamentare, mediante formale dichiarazione del rispettivo Presidente, all'atto dell'annuncio in aula, deve essere iniziato dalla Commissione entro e non oltre un mese dalla assegnazione.
Art. 77
1. Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge identici o vertenti su materia identica, l'esame deve essere abbinato.
2. L'abbinamento è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente a norma dell'articolo 79.
3. Dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati, la commissiorie procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.
Art. 78
1. Quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un progetto di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato al Senato, il Presidente della Camera ne informa il Presidente del Senato per raggiungere le possibili intese.
Art. 79 (*)
1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo princìpi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di essa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.
2. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente è costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione dei necessari elementi informativi, dalla formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea.
3. La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato, che richiede al Governo i dati e gli elementi informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11.
4. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i seguenti aspetti:
a) la necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge;
b) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;
c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese;
d) l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi.
5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 4, la Commissione può richiedere al Governo di fornire dati ed informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione si avvale inoltre delle procedure di cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e 148.
6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.
7. Qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione senza indicarne il motivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della Camera stabilisce un nuovo termine per la presentazione della relazione all'Assemblea di cui all'articolo 81. Del tardivo o mancato adempimento da parte del Governo è dato conto in tale relazione.
8. Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o comunque volte ad impedire il compimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della Commissione.
9. La Commissione può nominare un comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria e la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.
10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal comma 1, terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo princìpi di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo, anche interamente sostitutivi del testo proposto dal relatore.
11. La Commissione introduce nel testo norme per il coordinamento della disciplina da esso recata con la normativa vigente, curando che siano espressamente indicate le disposizioni conseguentemente abrogate.
12. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto; nomina altresì un comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza reca un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.
13. Le relazioni per l'Assemblea danno conto delle risultanze dell'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione con riguardo agli aspetti indicati nel comma 4.
14. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine più breve. Qualora l'Assemblea autorizzi la relazione orale, sono stampati e distribuiti nello stesso termine il testo della Commissione e i testi alternativi eventualmente presentati dai relatori di minoranza.
15. Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, la Commissione stessa può proporre all'Assemblea che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione.
(*) Articolo modificato il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.
Art. 80
1. Se l'autore di una proposta di legge non fa parte della Commissione incaricata di esaminarla, egli deve essere avvertito della convocazione della Commissione, affinché possa partecipare alle sue sedute senza voto deliberativo. Egli può essere incaricato della relazione introduttiva in Commissione e nominato relatore per la discussione in Assemblea.
2. Ciascun deputato può trasmettere alle Commissioni emendamenti od articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere o essere richiesto di svolgerli davanti ad esse. Le Commissioni ne danno notizia all'Assemblea nelle loro relazioni.
Art. 81 (*)
1. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea devono essere presentate nel termine di due mesi dall'inizio dell'esame in sede referente.
2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII.
(*) Articolo modificato il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.