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Capo XXXIV
Articoli:
Art. 146
1. L'Assemblea e le Commissioni in sede legislativa, prima che sia chiusa la discussione sulle linee generali, e le Commissioni in sede referente, prima che sia conferito il mandato della relazione per l'Assemblea, possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL ad esprimere il parere sull'oggetto della discussione.
2. Il Presidente della Camera fissa il termine entro il quale il parere deve essere dato e ha la facoltà di concedere eventuale proroga.
3. Il parere del CNEL è pubblicato nel resoconto stenografico, se espresso per l'Assemblea o per la Commissione in sede legislativa, ed in allegato, alla relazione per l'Assemblea, se espresso per la Commissione in sede referente.
Art. 147
1. Il Presidente della Camera dà comunicazione alle Commissioni parlamentari dell'ordine dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni del CNEL.
2. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL a compiere studi ed indagini, previa definizione dell'oggetto e delle finalità. I risultati di tali studi e indagini sono stampati e distribuiti non appena trasmessi dal CNEL.