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Capo XXX

Articoli:

Art. 136

1. I deputati presentano le interpellanze al Presidente della Camera.

2. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.

Art. 137

1. Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.

2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione le interpellanze sono poste senz'altro all'ordine del giorno della seduta del primo lunedí successivo.

3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interpellanze presentate dallo stesso deputato.

4. Prima della scadenza del termine previsto nel comma 2 o nel giorno fissato per lo svolgimento, il Governo può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo, ovvero di voler differire la risposta ad altra data entro le due settimane successive, salvo che l'interpellante consenta a più lungo rinvio. Di fronte ad una richiesta di rinvio o in caso di urgenza, l'interpellante può chiedere all'Assemblea di fissare lo svolgimento nel giorno che egli propone.

Art. 138

1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di quindici minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il Presidente può concedere maggior tempo agli interpellanti se la questione riveste eccezionale rilevanza politica.

2. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo può presentare una mozione.

Art. 138-bis (*)

1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.

2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedì precedente, sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del giovedì mattina.

3. Lo svolgimento delle interpellanze urgenti di cui al presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 138.

(*) Articolo approvato il 24 settembre 1997.

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