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CAPO XXVIII - Articolo 127 Bis
Esame delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee


Testo del 1971 Modificato il 01.08.96
1. Le sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite ed inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie. 1. Le sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite e inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.
2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie. 2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla Commissione politiche dell'Unione europea.
3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative o adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi. 3. Identico
4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio. 4. Identico
5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4. 5. Identico

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