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Testo del 18.07.90 | Modificato il 01.08.96 | Modificato il 27.07.99 |
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1. La Commissione speciale per le politiche comunitarie e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità o alle attività di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente. | 1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità o alle attività di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente. | 1. Identico |
2. Il Presidente trasmette alla Commissione speciale per le politiche comunitarie e, per il parere, alle Commissioni competenti per materia la relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario. Su di essa la Commissione speciale può riferire all'Assemblea, allegando i pareri espressi dalle Commissioni competenti, ovvero approvare risoluzioni a norma dell'articolo 117. | 2. Il Presidente trasmette alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per il parere, alle Commissioni competenti per materia la relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario. Su di essa la Commissione politiche dell'Unione europea può riferire all'Assemblea, allegando i pareri espressi dalle Commissioni competenti, ovvero approvare risoluzioni a norma dell'articolo 117. | 2. Abrogato |