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Testo del 1971 | Modificato il 29.09.83 |
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1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno 24 ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se firmati da un presidente di Gruppo o da dieci deputati possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta. | 1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno 24 ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta. |
2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da un presidente di Gruppo o da dieci deputati. | 2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. |
3. Il Governo può presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione della mozione. | 3. Identico |
4. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere solo messi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione. | 4. Identico |
5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate. | 5. Identico |