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Testo del 1971 | Modificato il 26.06.86 |
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1. Nel corso della discussione degli articoli possono essere presentati e svolti, per non più di 20 minuti, ordini del giorno che servano di istruzione al Governo in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati o alla legge nel suo complesso e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. | 1. Nel corso della discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione, dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti o con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore. |
2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. | 2. Identico |