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CAPO XV - Articolo 69
Dichiarazione d'urgenza


Giunta per il Regolamento - Disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento
Testo del 1971 Modificato il 24.09.97
1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un Presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere alla Camera che ne sia dichiarata l'urgenza. 1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un Presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.
2. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva e comunque non prima della distribuzione dello stampato. L'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, nonché il Governo, ove ne faccia richiesta, delibera per alzata di mano. 2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.
3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.

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