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Testo del 1971 | Modificato il 16.12.98 |
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1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine nella Camera spettano alla Camera stessa e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari. | 1. Identico |
2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. | 2. La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alle Aule della Camera, delle Giunte o delle Commissioni se non per ordine del Presidente della Camera e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Per le Aule degli organi parlamentari bicamerali, l'ordine è dato dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato. |
3. La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alla sede della Camera, né ad alcun locale in cui abbiano sede organi e uffici della Camera medesima o che sia comunque nella disponibilità di essa, se non per ordine o previa autorizzazione del Presidente. Non può accedere a locali nei quali abbiano sede organi parlamentari bicamerali, se non per ordine o previa autorizzazione data dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato. | |
4. Gli atti e i provvedimenti di enti e organi estranei alla Camera, la cui esecuzione debba aver luogo all'interno di sedi o locali della Camera medesima o che comunque abbiano ad oggetto tali sedi o locali ovvero documenti, beni o attività di essa, non possono in alcun modo essere eseguiti se non previa autorizzazione del Presidente, che ne valuta gli effetti sulle attività istituzionali della Camera. |