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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996 - Supplemento Ordinario n. 209
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
1. Per effetto della soppressione del Servizio per i contributi
agricoli unificati disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, con decorrenza 1 luglio 1995 la riscossione dei premi e
dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i
lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo, rimane
unificata ed e' attribuita all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) che ne dispone la ripartizione tra l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
e le gestioni di pertinenza.
2. Per effetto della soppressione dello SCAU, disposta dall'articolo
19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1 luglio 1995
l'INPS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al
soppresso SCAU.
3. E' costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
di cui al comma 1. La Commissione e' composta da tre rappresentanti
dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro
e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle
organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del
lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse
agricole, alimentari e forestali, nonche' dai direttori generali
dell'INPS e dell'INAIL o da un loro delegato.
4. La Commissione di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie tra i
propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento,
puo' delegare un componente della Commissione stessa.
5. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti da gli
articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e,
in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11 del
predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione
annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo
determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di
manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;
esercita attivita' consultiva nei confronti del consiglio di
vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia
di previdenza agricola; esprime pareri sui ricorsi la cui decisione
e' attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
6. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale gia'
dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, e'
istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
una commissione tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei
Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle
risorse agricole, alimentari e forestali. Tale commissione
provvedera' ad individuare entro il 30 settembre 1995 il personale
dello SCAU che, provvisoriamente assegnato all'INPS per gli
adempimenti connessi alle funzioni di cui ai precedenti commi sara'
trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL
prevedono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e
funzionale, apposite strutture centrali e periferiche, da definirsi
nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse
all'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, dell'attivita' di coordinamento, indirizzo e vigilanza in
materia di previdenza e collocamento in agricoltura, il personale
dello SCAU trasferito all'INPS puo', con il suo consenso, essere
comandato a prestare servizio presso il predetto Ministero per un
periodo massimo di tre anni e nel limite di un contingente non
superiore al 5 per cento, sulla base di criteri fissati d'intesa tra
le due amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento economico e
gli oneri riflessi restano a carico dell'INPS.
7. I trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennita'
integrativa speciale, erogati dal Fondo integrativo di previdenza,
dello SCAU relativi al personale cessato dal servizio fino al 30
settembre 1995, sono posti a carico della gestione speciale ad
esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
alla quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura,
costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei
singoli pensionati. Per il caso di insufficienza degli accantonamenti
costituiti a fronte delle prestazioni del Fondo integrativo di
previdenza dello SCAU, i maggiori oneri occorrenti per i capitali di
copertura faranno carico al bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in
proporzione ai contingenti di persone trasferiti ai due istituti.
8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono confermati
le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo
intercorrente tra il 30 giugno 1995 e la data di entrata in vigore
del presente decreto.
1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la
Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a., costituita ai
sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995 n. 95, cura la selezione, il
finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio
di attivita' autonome realizzate da inoccupati e disoccupati
residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi
comunitari.
2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi al
formazione/selezione, non retributi, della durata di quattro mesi,
durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilita'
dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le
principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e
l'impostazione delle attivita' formative sono ispirate ai criteri
previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale
europeo.
3. Il Ministro de tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e
modalita' di concessione delle agevolazioni.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 la Societa' per
l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui
proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico,
le seguenti agevolazioni:
5. Per l'attuazione del presente articolo la Societa' per
l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione
con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per
l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale
copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi
coofinanziati dall'Unione europea.
7. I titolari delle indennita' di mobilita' ammessi al corso possono
cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto
dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, e' sostituito dal seguente:
2. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, e' sostituito dal seguente:
3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale puo' disporre, in considerazione
della specificita', anche territoriale, dell'emergenza occupazionale,
modalita' straordinarie, ivi compresa l'adozione di criteri quali il
carico familiare, l'eta' anagrafica e il luogo di residenza.
4. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998.
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, le parole: ''di 15.500 unita''' sono sostituite dalle seguenti:
''di 17.100 unita'''.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 15
miliardi per l'anno 1997 e in lire 50 miliardi a decorrere dall'anno
1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1996 all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per i
medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Artt. 1 - 2
Artt. 3 - 4
Artt. 5 - 9
Artt. 9 bis - 9 quinquies
Artt. 9 sexies -10
Disposizioni in materia di soppressione
del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU)
Misure straordinarie per la promozione
del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno
a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto,
documentato, di attrezzature;
b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni
con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di
privilegio speciale;
c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio
sostenute nel primo anno di attivita';
d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
Piani per l'inserimento professionale dei giovani
nelle aree ad alto tasso di disoccupazione
"3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle
associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi
professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di
concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni
regionali per l'impiego.".
"7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni
circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle
commissioni regionali per l'impiego.".
Disposizioni per il settore siderurgico
Entrata in vigore
(Articoli precedenti)