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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996 - Supplemento Ordinario n. 209
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove
attivita' intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di
rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonche' per
effetto della costituzione di societa' miste con amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio
1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 9, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dipendenti dalle societa' non
operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del
Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di
crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento
CEE n. 2081/93, nonche' per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di
integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre
il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi,
con pari riduzione della durata del trattamento economico di
mobilita' e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di
mobilita' anche per il periodo per il quale non percepiscono le
relative indennita'. La proroga non si applica ai dipendenti in
possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti
previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' dei trattamenti pensionistici
di vecchiaia e di anzianita' a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria.
2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma
1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale e'
ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di
assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra l'8
febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al comma
1, che non abbiano titolo per usufruire dell'indennita' di mobilita',
il trattamento di integrazione salariale e' fissato in misura pari al
sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7,
commi 6-bis, 6-ter e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
esclusi quelli di cui alle disposizioni richiamate dall'articolo 4,
comma 1, lettera d), del presente decreto, i trattamenti straordinari
di integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 31
maggio 1995, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella
misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
4. L'articolo 1, commi 5 e 8, trova applicazione anche nei confronti
dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando che i
sussidi ivi previsti non sono dovuti per i mesi per i quali ai
predetti soggetti spetti l'indennita' di mobilita'.
5. Per la GEPI e l'INSAR rimangono fermi, nei confronti dei
lavoratori da esse gia' dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui
trattamenti di integrazione salariale siano cessati a tale data ai
sensi del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa vigente,
ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l'INSAR
predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei
quali possono svolgere, in deroga alla normativa vigente, anche
attivita' di mediazione sul mercato del lavoro.
6. I lavoratori di cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui
all'articolo 1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno impegnati
in attivita' di formazione e riqualificazione professionale, entro il
limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 4. Il sussidio erogato ai sensi del
presente comma, sommato a quello fruito durante la partecipazione a
lavori socialmente utili, non puo' superare la durata complessiva di
dodici mesi.
7. L'impegno della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene meno
nei confronti di quei lavoratori che non accettino di partecipare
alle iniziative per essi predisposte.
8. La GEPI e l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data
del 14 giugno 1995, presentano al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale una relazione sull'aggiornamento della lista di
cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi:
9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo,
valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il
1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo
3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondente capitolo per
l'anno successivo.
10. I fondi conferiti all'INSAR per le sue attivita' istituzionali a
qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima societa'
anche per l'attuazione dei compiti assegnati all'INSAR dal presente
decreto, in favore dei lavoratori di cui al presente articolo.
11. La societa' INSAR, al fine di favorire la rioccupazione dei
propri lavoratori e' autorizzata, in analogia a quanto previsto dal
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per la GEPI, a costituire societa'
per azioni con i comuni e le province della Sardegna o entrare in
societa' da essi partecipate anche per la gestione dei servizi
pubblici locali.
12. La GEPI Spa, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 5
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e nei limiti,
rispettivamente, di lire 10 miliardi per l'anno 1995 e di lire 20
miliardi per l'anno 1996, puo' promuovere e favorire iniziative di
autoimpiego, anche in forma cooperativa, da parte dei soggetti di cui
al comma 1 secondo modalita' e condizioni stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I soggetti
in favore dei quali verranno realizzate le predette iniziative non
potranno usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 6.
13. Nel quadro degli interventi disposti dall'articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, la Nova, societa'
costituita dalla GEPI e dalla regione Sicilia, e' autorizzata ad
effettuare interventi nella regione Sicilia nei confronti dei
lavoratori diversi da quelli individuati dal presente articolo e
dalla delibera del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti delle risorse
finanziarie a tal fine assicurate dalla regione Sicilia. Alla
societa' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6,
7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
14. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1996 nei limiti delle
risorse allo scopo preordinate.
1. All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995,
per i lavoratori rientranti nell'area di applicazione delle
disposizioni richiamate al comma 1, lettere a) e d), il trattamento
straordinario di cassa integrazione guadagni e' fissato in misura
pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree di
cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n.
2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il
trattamento di mobilita' e' scaduto o scade entro il secondo semestre
1994, il medesimo e' prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa
domanda, da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS da parte dei
soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della
legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante la persistenza dello stato di
disoccupazione.
4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di
disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, nei territori di cui al citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218 per i quali il trattamento e' scaduto anteriormente alla data
del 31 dicembre 1994, il medesimo e' prorogato fino a tale data.
5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56 e' prorogato al 31
dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza
della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta
dell'impresa.
6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale
concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge
26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 gennaio 1994, n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31
dicembre 1995, nonche' i periodi di durata del trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del
predetto articolo 1, possono essere prorogati per un periodo massimo
di dodici mesi, con pari riduzione del trattamento economico di
mobilita'. In tali casi il trattamento e' pari all'80 per cento del
trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale
proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle
disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2 del predetto articolo 1, non
abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di mobilita'.
7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto
nell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre 1994,
previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza
della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta
dell'impresa.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre
1993, n. 559, vanno interpretate quale formale declaratoria di
soppressione del Fondo per la mobilita' della manodopera, istituito
dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per
il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione
professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, erano gia' confluite, con effetto dal 1 gennaio 1993,
nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato
decreto-legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilita'
relative ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente
acquisiti allo stesso Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 9 del
citato decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le
somme eventualmente gia' riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del
citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo
vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere
destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, ai fini dello svolgimento delle connesse
attivita'. Per lo svolgimento del servizio di cassa del predetto
Fondo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo'
stipulare convenzioni con istituti di credito. L'erogazione da parte
dei fondi ai predetti istituti e' corrispondente all'effettivo
ammontare dei pagamenti da eseguire.
9. L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 va interpretato
nel senso che ai contratti di solidarieta' stipulati nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 1993 e la data del 14 giugno 1995, che non
danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4
dell'articolo stesso in conseguenza dei limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto
concerne, l'entita' del trattamento di integrazione salariale, le
disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863. Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 13, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, e' incrementato
per lire 230 miliardi per l'anno 1995.
10. Fino al 31 dicembre 1995, termine che va inteso riferito alla
scadenza delle sospensioni alla predetta data, come desunta dalla
richiesta dell'impresa, in favore dei lavoratori edili rientranti nel
campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, o dell'articolo 11, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale puo' disporre, per un periodo massimo di 18 mesi, la proroga
del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, e dell'articolo 2, comma 2-ter del
decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi
di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale
comportano la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali
di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del
trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso.
Entro il 31 dicembre i 995, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, nel caso di aziende dichiarate fallite nelle aree
individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.
2052/88, quando sussistano fondate prospettive di ripresa
dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli
occupazionali, puo' altresi' disporre, nel limite delle risorse allo
scopo preordinate, per un importo non superiore a lire 8 miliardi
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, la concessione
del beneficio di cui al presente comma, per lavoratori edili non
aventi i requisiti di effettiva prestazione lavorativa presso la
medesima azienda di cui all'articolo 3, comma 3, del citato
decreto-legge n. 299 del 1994.
11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti dai
lavoratori con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto
presso le imprese dello stesso settore di attivita' che presentino
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in
rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati
licenziati nel periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.
12. Ai lavoratori titolari di indennita' di mobilta', con scadenza
entro il 31 dicembre 1996 e nel limite massimo di 200 unita', da
aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma gia'
stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64,
ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il
trattamento di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e' prorogato fino alla realizzazione dei progetti
previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza
dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge
n. 223 del 1991.
13. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, possono essere prolungati dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale per un massimo di 40 giorni, nei
casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le
valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva, del Comitato
di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
14. Nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 18, primo comma,
lettera h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono essere
organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che siano
da almeno diciotto mesi soci di cooperative, non operative,
finalizzate all'esercizio di attivita' alle quali risultino
funzionali i profili professionali posti come obiettivo delle
attivita' formative stesse. Per la individuazione degli aventi
diritto, le prefetture competenti per territorio verificheranno la
regolarita' delle cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi
dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi.
15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive
modificazioni e integrazioni, relativo alle imprese di spedizione e
di trasporto che occupino piu' di cinquanta addetti e' prorogato al
31 dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso periodo, si
applicano anche le norme in materia di mobilita' ed indennita' di
mobilita'. Restano fermi i limiti di spesa di cui al medesimo comma
7 dell'articolo 7 della citata legge n. 236 del 1993. All'articolo 2,
comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: ''con
piu' di 50 addetti'' aggiungere le seguenti: ''e delle imprese di
vigilanza''.
16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento
ordinario di disoccupazione e' stabilita dal 10 gennaio1995 al 30 per
cento.
17. E' differita al 31 dicembre 1997 la possibilita' di iscrizione
alla lista di mobilita' di cui all'articolo 6, comma 1, della legge
23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18. E' differito al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30
dicembre 1991, n. 412.
19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, gia' prorogati
dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I
trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1.800 unita',
comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono,
altresi', essere autorizzati per un periodo massimo di dodici mesi
nei confronti di lavoratori gia' in servizio alla data del 1 gennaio
1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con
prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1.100 unita'. Ai
relativi oneri si provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996
degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1993 n. 199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293. Per quanto non
diversamente disposto continuano a trovare applicazione gli articoli
1, 2, 3 e 4 del citato decreto-legge n. 199 del 1993.
20. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''anche se il requisito
occupazionale sia pari a quindici unita' per effetto di decremento di
organico dovuto al pensionamento anticipato''.
21. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, trova applicazione, per le domande presentate, con riferimento
ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di programma di
reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia
stipulato protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni
ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione delle aree
interessate. Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede,
con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di cassa
integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale puo' altresi' concedere, anche
in deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di
integrazione salariale, con decorrenza non successiva al 31 ottobre
1996 e per la durata massima di dodici mesi, a beneficio di unita'
produttive, diverse da quelle di cui al periodo precedente, ubicate
nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia
stipulato, prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla
reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti sociali.
L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione
guadagni straordinaria un progetto di lavori socialmente utili,
approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in
deroga all'articolo 1, un progetto elaborato dall'agenzia per
l'impiego e gestito dall'impresa. Nei casi di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di
integrazione salariale sono prorogati per dodici mesi, previo
incarico alla agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un
progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori interessati.
Per i periodi successivi alla concessione del trattamento,
l'erogazione di quest'ultimo e' subordinata all'effettivo impegno dei
lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili, la cui durata
per i lavoratori collocati in mobilita' puo' essere prorogata, nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo, per tutto il periodo di
iscrizione nelle liste di mobilita', con il diritto dei lavoratori
medesimi a percepire il sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'articolo 1,
comma 3, del presente decreto, limitatamente ai periodi per i quali
non hanno titolo a percepire l'indennita' di mobilita', con onere a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Sino al 30 settembre
1995 l'impresa puo' riservarsi, nella predetta istanza, di presentare
il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per gli
interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle
somme previste per tale finalita' dall'articolo 5, comma 8, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonche' quanto a lire 30 miliardi
a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.
22. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto a
comunicare tempestivamente al Comitato tecnico di cui all'articolo
19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i dati relativi ai
provvedimenti adottati ai sensi del comma 21 ed ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
che ne verifica gli effetti finanziari con riferimento alle risorse
disponibili. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e'
tenuto, altresi', a comunicare mensilmente al predetto Comitato
tecnico i dati relativi alle concessioni dei trattamenti di
integrazione salariale nelle ipotesi di contratti di solidarieta', di
fallimento e procedure concorsuali e di aziende commissariate.
23. Le cessioni di beni relativi ad attivita' produttive dismesse,
effettuate gratuitamente nei confronti degli enti locali
territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale
(ASI), delle societa' di promozione a prevalente partecipazione
pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti
gli effetti di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; il
valore fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti e' ammesso in
deduzione. Le predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o in
parte realizzati con contributi statali non comportano la riduzione o
la revoca dei contributi stessi. Qualora dette cessioni siano
effettuate a favore di aree di sviluppo industriale (ASI) di enti
pubblici diversi da quelli indicati nell'articolo 3 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
e di societa' di promozione a prevalente partecipazione pubblica, le
stesse sono soggette agli altri tributi indiretti sugli affari
relativi al trasferimento, con esclusione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, nella misura fissa di lire
150.000 per ogni tributo; l'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili e' ridotta al 25 per cento. In deroga alle
vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa apposita delibera
della giunta, sono autorizzati ad accettare i beni ceduti
gratuitamente. Le successive cessioni gratuite dei beni ricevuti a
seguito di quanto sopra previsto, ovvero, la loro gratuita
concessione in uso a terzi sotto qualsiasi forma, non costituiscono
attivita' commerciale, non sono soggette all'imposta sul valore
aggiunto e alle disposizioni relative alle cessioni dei beni
patrimoniali degli enti territoriali, sono esenti dall'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili, dall'imposta di
registro, da quella sulle donazioni, dalle imposte ipotecarie e
catastali e da ogni altro tributo indiretto sugli affari. Il comune,
con delibera della giunta, puo' sospendere l'applicazione di tributi
comunali per il periodo di tempo occorrente al risanamento, alla
ristrutturazione ed alla ricollocazione dei beni ceduti. Nella
delibera la giunta comunale deve indicare il minor gettito che si
verifica per effetto della sospensione dell'applicazione dei tributi
comunali ed i relativi mezzi di finanziamento.
24. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.
56, si interpreta nel senso che la dimensione di 500 dipendenti puo'
essere riferita anche a piu' unita' produttive. La predetta
disposizione si applica relativamente agli accordi collettivi
stipulati prima del 31 dicembre 1994.
25. Sino al 31 dicembre 1996, quando un contratto collettivo
stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre
1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura
dell'amministrazione straordinaria, consente la salvaguardia di un
rilevante livello di occupazione, avuto riguardo anche alle
caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale puo' concedere, con proprio decreto, al
datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui
all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i
benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma
9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite delle risorse
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
26. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di
ristrutturazione, riorganizzazione, conversione ovvero risanamento
aziendale, nonche' piani di gestione delle eccedenze, aventi un arco
di riferimento esteso al 1995, che presentano rilevanti conseguenze
sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa
ed alla sua collocazione sul territorio, in merito ai quali siano
stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali, in sede
governativa, prima del 31 dicembre 1994, e si siano utilizzate le
disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, ovvero quelle dell'articolo 3, comma 4, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le medesime si applicano ai
lavoratori collocati in mobilita' entro il 30 giugno 1997 dalle
imprese interessate entro il limite massimo di 10.000 unita'. Per i
predetti lavoratori collocati in mobilita' per effetto dell'articolo
7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione
le disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianita' in
vigore alla data del 1 settembre 1992.
27. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al
comma 26 debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale entro il 15 settembre 1995. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale accerta, con proprio decreto, la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 26 ed approva la domanda,
entro il 15 ottobre 1995. Qualora non vengano collocate in mobilita'
entro il 31 dicembre 1995 tutte le previste 8.000 unita', il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare alle
aziende che hanno gia' presentato la domanda nei termini previsti le
unita' residue, in base alle ulteriori domande presentate dalle
aziende medesime entro il 15 marzo 1996, in relazione alle esigenze
derivanti dallo sviluppo nel 1996 dei programmi aziendali gia' posti
a base delle istanze presentate. Le imprese la cui domanda sia stata
accolta rimangono comunque tenute al rispetto delle procedure di cui
agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le medesime
aziende, se appartenenti al settore della manifattura e della
installazione di impianti di telecomunicazioni, possono presentare,
in relazione ad esigenze di riduzione di personale sopravvenute, che
formino oggetto di accordo sindacale stipulato con le organizzazioni
sindacali, in sede governativa, una nuova istanza, entro il 31
ottobre 1996, per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica dei
presupposti richiesti, assegna alle aziende richiedenti le unita'
aggiuntive entro il limite massimo di 2.000 unita'. Per i lavoratori
collocati in mobilita' ai fini del presente comma, gli oneri
conseguenti dal permanere nelle liste di mobilita', oltre i limiti
previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, sono posti a carico delle imprese, ivi compreso l'onere
relativo alla contribuzione figurativa, che a tal fine,
corrisponderanno all'INPS i relativi importi, alla fine di ciascun
anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere
per l'anticipo del pensionamento valutato in lire 114 miliardi per
l'anno 2000, in lire 233 miliardi per l'anno 2001, in lire 176
miliardi per l'anno 2002, in lire 114 miliardi per l'anno 2003, in
lire 118 miliardi per l'anno 2004 e in lire 60 miliardi per l'anno
2005 e' posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Qualora non vengano collocate in
mobilita' entro il 31 dicembre 1996 tutte le previste 10.000 unita',
assegnate ai sensi del presente comma, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale provvede ad assegnare le unita' residue alle
aziende appartenenti al settore della manifattura e della
installazione di impianti di telecomunicazioni o ad imprese del
settore chimico relativamente, per queste ultime, ad unita'
produttive ubicate nei territori di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2
del Regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993,
che presentino domanda entro il 31 gennaio 1997, per i lavoratori
collocati in mobilita' entro il 30 giugno 1997.
28. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, e' inserito il seguente:
29. Nel caso in cui, a seguito di procedure di mobilita' aperte, per
piu' di 500 lavoratori, da imprese o complessivamente da gruppi di
imprese non rientranti nell'area della cassa integrazione guadagni e
conclusesi, entro il 31 dicembre 1995, con accordi collettivi,
stipulati in sede governativa, che prevedano, a favore dei lavoratori
il cui rapporto venga a cessare, la corresponsione di trattamenti,
aggiuntivi al trattamento di fine rapporto, di misura pari ad almeno
il 60 per cento dell'ultima retribuzione per il periodo mancante alla
data di maturazione della pensione di anzianita' o di vecchiaia,
nonche' il subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della
contribuzione volontaria dei predetti lavoratori, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale puo' concedere contributi alle
predette imprese con riferimento all'onere della contribuzione
volontaria da esse sostenuto per i primi tre anni. Ai fini della
retribuzione pensionabile e del versamento dei contributi volontari,
in deroga all'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modifcazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537,
per i lavoratori di cui al presente comma che superano il limite
massimo retributivo fissato nella tabella F allegata alla citata
legge, i versamenti vanno calcolati oltre l'ulima classe di
contribuzione di cui alla citata tabella F. Il contributo puo' essere
concesso con riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori
che, entro il 30 novembre 1996, maturino almeno 30 anni di
contribuzione comuque utili nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o in forme
sostitutive della medesima ed entro il 31 dicembre 1996 inoltrino
domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione. Le istanze
delle aziende vanno presentate al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale entro il 15 febbraio 1996. In caso di
insufficienza delle risorse si provvede mediante riduzione lineare
delle richieste ammissibili. L'onere del presente comma, per l'anno
1996, e' a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, nel
limite delle risorse preordinate allo scopo, non superiori a lire 15
miliardi.
30. L'Eni S.p.a. e' responsabile in solido del pagamento di quanto
dovuto agli enti previdenziali dalle aziende del gruppo che
subentrano, con le modalita' stabilite nel comma 29, ai lavoratori,
aventi i requisiti di cui al comma 29 medesimo, che risolvono
consensualmente il proprio rapporto di lavoro in relazione ai
riassetti organizzativi e produttivi del gruppo stesso, di' cui
all'articolo 9-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. In
tale caso, l'ENI S.p.a. e' altresi' responsabile in solido delle
liberalita' aggiuntive al trattamento di fine rapporto di lavoro, a
carico delle medesime aziende, di importo non inferiore a quelle di
cui al comma 29 e comunque in misura non superiore al trattamento
pensionistico spettante alla data di maturazione del trattamento
medesimo.
31. Al fine di proseguire nel riordino dell'attivita' di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi
nelle regioni, ove e' stato dichiarato lo stato di emergenza, i
lavoratori dipendenti o gia' dipendenti da discariche autorizzate,
che siano state o che saranno progressivamente chiuse, nella
prospettiva del riutilizzo delle risorse umane nelle attivita' di
smaltimento dei rifiuti nel quadro del generale riassetto del
settore, sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque non
antecedentemente al 1 gennaio 1996, nelle liste di mobilita' sino al
31 dicembre 1997, con conseguente fruizione della relativa indennita'
prevista dalla normativa vigente, fatto salvo anche quanto indicato
nell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento
alla permanenza nelle liste anche oltre la predetta data del 31
dicembre 1997. L'iscrizione dei suddetti lavoratori nelle liste di
mobilita' avviene tramite approvazione delle liste dei lavoratori da
licenziare inviate dalle aziende ovvero delle istanze presentate dai
singoli lavoratori gia' licenziati, da parte del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, che provvedera' nel limite massimo di
spesa di 20 miliardi, ivi compresi gli oneri previdenziali
figurativi. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.
32. I soggetti chiamati a gestire, allestire e costruire le
discariche sia direttamente che in regime di convenzione, appalto o
sub-appalto in esercizio provvisorio nonche' gli impianti definitivi
di nuova costituzione, ivi compresi le attivita' e i servizi
collegati, come individuati con decreto del Ministro dell'ambiente,
assumono, in via prioritaria, in deroga alla normativa vigente in
materia di avviamento al lavoro, il personale di cui al comma 31
secondo criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale da adottarsi entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
33. Il Ministero dell'ambiente, le regioni e i comuni interessati
possono presentare, enro il 30 giugno 1996, alla competente
commissione regionale per l'impiego progetti per lavori socialmente
utili destinati ai lavoratori di cui al comma 31. Le regioni, al fine
di non disperdere la professionalita' dei predetti lavoratori,
possono organizzare altresi' appositi corsi di aggiornamento e di
specializzazione professionale sulle nuove tecnologie di raccolta e
trattamento dei rifiuti.
34. La durata dell'intervento salariale di cui all'articolo 7,
comma, 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende in
deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n. 223.
35. I limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223, vanno riferiti ad un arco temporale fisso.
36. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
dopo le parole: ''e degli operatori turistici'' sono inserite le
seguenti: ''nonche' delle imprese di spedizione e di trasporto'' e
dopo le parole: ''31 dicembre 1997'' sono inserite le seguenti: ''e
per le imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre
1996''.
37. Il fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire 100
miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997.
38. All'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge 23 luglio 1991,
n, 223, le parole: ''preventiva comunicazione'' sono sostituite dalle
seguenti: ''comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione''.
39. Fatto salvo quanto previsto dai commi 10, 19, 23, 26, 29 e 31
all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato
in complessive lire 1.116 miliardi per l'anno 1995, in lire 748
miliardi per l'anno 1996, in lire 740 miliardi per l'anno 1997 ed in
lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 si provvede:
Artt. 1 - 2
Artt. 3 - 4
Artt. 5 - 9
Artt. 9 bis - 9 quinquies
Artt. 9 sexies -10
Disposizioni per dipendenti delle societa'
costituite dalla GEPI e dall'INSAR
a) numero di lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in nuove
iniziative produttive ovvero riavviati presso imprese gia' esistenti,
in attivita' di servizio ovvero in iniziative di autoimpiego;
b) numero di lavoratori temporaneamente utilizzati in lavori
socialmente utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali;
c) numero di lavoratori impegnati in attivita' di formazione e
riqualificazione professionale;
d) numero di lavoratori cancellati dalla lista.
Disposizioni in materia di interventi
a sostegno del reddito
a) al comma 16 le parole: ''fino al 30 giugno 1994'' e le parole:
''la somma di lire 9 miliardi'' sono, rispettivamente, sostituite
dalle seguenti: ''fino e non oltre il 31 maggio 1995'' e ''la somma di lire 21,5 miliardi'';
b) al comma 17 le parole: ''in scadenza alla data del 30 giugno
1994'' sono sostituite dalle seguenti: ''in scadenza entro l'anno
1994'' e le parole: ''di ulteriori quattro mesi'' sono sostituite
dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 1994'';
c) al comma 18 le parole: ''di ulteriori quattro mesi'' sono
sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 1994'';
d) al comma 19 le parole: ''di quattro mesi'' sono sostituite dalle
seguenti: ''fino e non oltre il 31 maggio 1995''.
2-bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma
1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i
lavoratori, le cui domande di pensionamento anticipato sono
selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti
previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilita'
successivamente al 1 gennaio 1995.
a) quanto a lire 717 miliardi per l'anno 1995 a carico degli
stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'anno 1995 nonche' a carico del capitolo 7765 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno,
rispettivamente, per lire 230 miliardi, per lire 474,5 miliardi e per
lire 12,5 miliardi; quanto a lire 38 miliardi mediante corrispondente
utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e sucessive modificazioni e
integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di
previsione dei Ministeri interessati; quanto a lire 31 miliardi a
valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; quanto a lire 330 miliardi
mediante utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese
previste per i trattamenti di integrazioni salariale;
b) quanto a lire 748 miliardi per l'anno 1996, a lire 740 miliardi
per l'anno 1997 e a lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
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