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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996 - Supplemento Ordinario n. 209
1. Il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni
urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 18 febbraio 1994, n. 112, 26 aprile
1994, n. 247, 24 giugno 1994, n. 405, 8 agosto 1994, n. 494, 7
ottobre 1994, n. 572, 9 dicembre 1994, n. 674, 8 febbraio 1995, n.
31, 7 aprile 1995, n. 105, 14 giugno 1995, n. 232, 4 agosto 1995, n.
326, 2 ottobre 1995, n. 416, 4 dicembre 1995, n. 515, 1 febbraio
1996, n. 39, 2 aprile 1996, n. 180, 3 giugno 1996, n. 300 e 2 agosto
1996, n. 404.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 16 febbraio 1993, n. 34, 19 aprile 1993,
n. 110, 18 giugno 1993, n. 196, 12 agosto 1993, n. 308, 19 ottobre
1993, n. 416, 16 dicembre 1993, n. 523, 14 febbraio 1994, n. 106, 14
aprile 1994, n. 236, e 18 giugno 1994, n. 381, recanti istituzione
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica.
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 1 febbraio 1996, n. 40, 2 aprile 1996,
n. 181, 3 giugno 1996, n. 301, e 2 agosto 1996, n. 405, e del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511.
5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 262, 28 agosto 1995,
n. 363, 30 ottobre 1995, n. 449, 29 dicembre 1995, n. 554, 26
febbraio 1996, n. 84, 26 aprile 1996, n. 219, e 29 giugno 1996, n.
339.
6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1996, n. 166, 27 maggio 1996,
n. 295, e 26 luglio 1996, n. 396, nonche' dei decreti-legge 25
novembre 1995, n. 500, 19 gennaio 1996, n. 28, e 19 marzo 1996, n.
135, recanti proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro,
e del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499.
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili,
il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato ai sensi del
comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori
socialmente utili, a cui si dovra' provvedere entro e non oltre un
anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, a questi ultimi trova applicazione la
normativa previgente a quella recata dall'articolo 14 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2.
Ai fini della tempestivita' degli interventi per la promozione e
l'attivazione dei lavori socialmente utili:
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti
norme dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451:
comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonche' ai
soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal
comma 3 del presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione dei
lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacita' dei
lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si
consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi
aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente
a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto
medesimo. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: ''Ai
fini dell'utilizzazione in lavori socialmente utili l'iscrizione agli
elenchi ed albi di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a), della
legge 23 luglio 1991, n. 223, non costituisce impedimento qualora il
soggetto interessato, con dichiarazione resa ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non corrisponde
l'esercizio della relativa attivita' professionale''.
3. All'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: al
comma 3; il terzo periodo e' sostituito dal seguente: ''Tale importo
puo' non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per
un numero di ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento
previdenziale o sussidio spettante.''; il comma 4 e' sostituito dal
seguente: ''4. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di
alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito
del progetto per non piu' di dodici mesi e per essi puo' essere
richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio non
superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio e' erogato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per esso
trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilita' e di
indennita' di mobilita'. Ai lavoratori medesimi puo' essere
corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo
integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva
esecuzione delle prestazioni.''.
4. Con priorita' per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per il
finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani
privi di occupazione di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994,. n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di
lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno
1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi
a decorrere dall'anno 1998. Nell'ambito delle disponibilita', per
l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento e'
ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori
di cui al comma 5 e all'articolo 3 e le relative risorse sono
impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi
lavoratori.
5. Ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 1, lettere b) e c), 3 e
4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti
di mobilita' ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56,
nei cui confronti siano cessati nel periodo 1 dicembre 1994-31 maggio
1995 i trattamenti di cassa integrazione salariale, i quali non
abbiano piu' titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei
predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per
cento dell'importo mensile di cui alla lettera a) del secondo comma
dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come
sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente
ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili, nei
progetti per essi approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio e' a
carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti
delle risorse preordinate alle finalita' di cui al medesimo comma. I
lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di
mobilita' sino al 31 dicembre 1995.
6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non
siano utilizzati in lavori socialmente utili e' corrisposto un
sussidio fissato:
7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse
finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione
professionale, il sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai
lavoratori di cui al medesimo comma e all'articolo 3, anche per i
periodi di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi
di formazione approvati prima del 31 maggio 1995, sino al
completamento dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.
Detti lavoratori nei trenta giorni successivi il termine dei corsi,
possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con
fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per un periodo che
sommato a quello del corso di formazione non puo' superare dodici
mesi.
8. Per il periodo dal 1 giugno al 31 luglio 1995 gli uffici
regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero
le sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero le agenzie per
l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3
non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad
attivita' di selezione ed orientamento ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili.
Per tale periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici
della partecipazione alle attivita' predette, e' riconosciuto al
lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b). Per i casi in
cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente
utili alla data del 1 agosto 1995, il predetto sussidio e'
riconosciuto per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 30
settembre 1995. Il sussidio e' a carico del Fondo per l'occupazione
di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle
finalita' di cui al medesimo comma.
9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le
disposizioni in materia di mobilita' e di indennita' di mobilita',
ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il
riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i sussidi imputati a periodi
successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3, il predetto
riconoscimento rileva ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti
assicurativi per il diritto al pensionamento.
10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori
socialmente utili di soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero
cessino i trattamenti di cassa integrazione o di mobilita', ai
medesimi compete il sussidio di cui ai commi 3 e 5 fino al
completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a
12 mesi a decorrere dalla predetta cessazione, a condizione che
questa fattispecie rientri tra i criteri e le priorita' determinate
dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi del comma 20 e nei
limiti delle risorse finanziarie assegnate ad ogni regione. Gli enti
utilizzatori comunicano alla commissione regionale per l'impiego la
prosecuzione dell'impegno di questi lavoratori nel progetto e
segnalano alla competente sede territoriale dell'INPS l'elenco dei
lavoratori impegnati nei suddetti progetti e titolari del trattamento
di integrazione salariale e mobilita'. Dal giorno successivo la
scadenza di detti trattamenti e fino alla data di completamento del
progetto la sede territoriale dell'INPS provvede d'ufficio ad erogare
il sussidio. Quest'ultima provvede altresi' a segnalare all'ente
utilizzatore, ai fini della determinazione dell'eventuale
integrazione al sussidio, la data di cessazione del trattamento di
integrazione salariale ovvero di mobilita'.
11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4,
approvati entro il 31 luglio 1995, sono avviati con priorita' ai
lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 5 ed
all'articolo 3. Per i progetti approvati dal 1 agosto 1995 e sino al
31 dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche i
lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree di cui agli
obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio
del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilita' e'
scaduto, e i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31
maggio 1995 il trattamento straordinario di cassa integrazione e che
non abbiano piu' diritto all'indennita' di mobilita'. Essi, se
avviati per progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono
il sussidio di cui al comma 5; se avviati per progetti approvati
successivamente alla predetta data, per essi trova applicazione la
disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16,
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3 del presente
articolo. Ai predetti lavoratori si applica la disposizione di cui
all'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236. Vengono avviati ai lavori socialmente utili i lavoratori che
dichiarino alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di
residenza la loro disponibilita', con esclusione dei soggetti che
abbiano gia' dichiarato detta disponibilita' in applicazione
dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili
costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per
questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalita' con la
quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori.
13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennita' di
mobilita' fino alla maturazione del diritto alla pensione di
anzianita' o di vecchiaia vengono comunicati dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale ai sindaci dei comuni di residenza dei
predetti lavoratori perche' essi provvedano ad impiegare direttamente
questi ultimi in attivita' socialmente utili ai sensi ed agli effetti
della disciplina di cui al presente articolo ed all'articolo 9, comma
1, lettera c) della legge 23 luglio 1991, n. 223.
14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui
all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni e integrazioni, non si applica l'articolo 4, comma 2,
della legge 8 agosto 1991, n. 274, e continua per essi a trovare
applicazione quanto previsto dall'articolo 2 della legge 6 agosto
1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La medesima
disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto
1991, n. 274, non trova altresi' applicazione nei confronti degli
addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale
ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo
restando per essi quanto previsto dall'articolo 6, comma primo,
lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di
questi ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme sul
collocamento ordinario.
15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi
per l'anno 1996, in lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 ed in lire
691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede:
16. Le somme di cui al comma 15, lettera b), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate anche
nell'anno successivo ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il
sussidio a carico del Fondo di cui al comma 4 e' pari, fino al 31
gennaio 1996, a lire 8.000 orarie per un massimo di 100 ore mensili.
Fermo restando il costo complessivo del progetto per quanto riguarda
i sussidi, per i lavoratori in esso impegnati, le agenzie per
l'impiego possono modificare, d'intesa con i soggetti proponenti, i
progetti gia' approvati, per adeguarne le modalita' organizzative, in
conseguenza dei meccanismi di calcolo del sussidio di cui
all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
come modificato dal comma 3, che per essi viene applicato dal 1
febbraio 1996.
18. I progetti di lavoro socialmente utile possono essere presentati
dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
per impegnare i soggetti ad esse assegnati nell'ambito dell'attivita'
ordinaria delle cooperative medesime. I progetti possono prevedere che l'assegnazione
avvenga su richiesta nominativa. Essi possono essere approvati quando
ricorrano le seguenti condizioni:
19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti a
partecipare ad attivita' di orientamento organizzate dalle agenzie
per l'impiego o dalle sezioni circoscrizionali ad intervalli non
inferiori a tre mesi. Per il periodo di svolgimento delle predette
attivita', che saranno tempestivamente comunicate dagli uffici agli
enti gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed all'INPS, i
lavoratori continuano a percepire il medesimo sussidio ad essi
spettante durante i lavori socialmente utili.
20. Dal 1 gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui
al comma 4, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente
utili, e non destinate al finanziamento dei progetti gia' approvati
nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70 per cento, a livello
regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti gia'
approvati nel 1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata
iscritti nelle liste di collocamento e di mobilita' nelle aree di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Per i progetti approvati dal 1 gennaio 1996, le commissioni regionali
per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del
comma 2, determinano criteri e priorita' nell'assegnazione dei
soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del maggior
bisogno e delle professionalita' acquisite nell'attuazione dei
progetti. Le commissioni regionali per l'impiego destinano un
importo non inferiore al 15 per cento delle risorse assegnate per
l'approvazione di progetti di lavori socialmente utili specificamente
predisposti per i lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, lettera
a) della legge 23 luglio 1991, n. 223, cosi' come modificato dal
comma 2, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione
salariale o di mobilita'. Le predette commissioni potranno utilizzare
anche le risorse finanziarie eventualmente messe a loro disposizione
da parte delle regioni e
di altri enti pubblici proponenti ai fini dell'applicazione del
presente articolo. Ai lavoratori impegnati nei progetti di lavori
socialmente utili approvati utilizzando tali risorse competono, con
l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il
sussidio di cui al comma 3 e i relativi benefici accessori;
l'erogazione puo' essere effettuata dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunita'
occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori
socialmente utili, i soggetti promotori di cui al comma 1
dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
possono costituire societa' miste ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995; n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che
il personale dipendente delle predette societa' sia costituito nella
misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori gia' impegnati nei
predetti progetti e nella misura non superiore al 40 per cento da
soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle
predette societa' miste e', comunque, consentita a cooperative
formate anche da lavoratori gia' impegnati in progetti di lavori
socialmente utili. Con tali societa', in via straordinaria e
limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori
possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto,
convenzioni o contratti, di durata non superiore a 36 mesi, aventi
esclusivamente ad oggetto attivita' uguali, analoghe o connesse a
quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili,
precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.
22. Il Fondo di cui al comma 4 e' incrementato di lire 400 miliardi
per l'anno 1996. A tale fine il Ministro del tesoro e' autorizzato a
contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti,
nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548. Le somme derivanti dai mutui
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito
capitolo dello stato di previsione dei Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
23. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla
base degli elementi forniti dalle commissioni regionali per l'impiego
e dall'INPS, riferisce semestralmente alle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili, distinti tra quelli fruitori del trattamento
straordinario di integrazione salariale, dell'indennita' di mobilita'
e del sussidio di cui al comma 3, ripartiti per eta', sesso,
professionalita' ed anzianita' contributiva, suddivisi per regione.
Analoga comunicazione e' resa per i lavoratori collocati in cassa
integrazione guadagni straordinaria e per quelli che usufruiscono
dell'indennita' di mobilita' e di disoccupazione speciale per
l'edilizia. Con il rapporto del secondo semestre e', altresi',
fornito l'andamento del ricorso al trattamento ordinario di
integrazione salariale.
Misure di carattere previdenziale e contributivo
1. Al fine di asicurare la correntezza delle prestazioni a carico
del Fondo previdenzie e assistenziale degli spedizionieri doganali,
istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede,
quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, e a lire 3 miliardi per
l'anno 1995 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per quello
successivo; quanto a lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a carico del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto; quanto a
lire 13 miliardi a decorrere dall'anno 1996 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
3. Le posizioni assicurative costituite dalla Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso
l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di
commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano
utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato
dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di
posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno
richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere
ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'art. 8 della legge
2 febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla
predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianita'
contributiva, previsto dal citato articolo 8.
4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i
contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza dei
dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1 ottobre 1991-31
dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n.
274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali; sono
trasferiti d'ufficio all'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani (INPGI) senza oneri a carico dei lavoratori
interessati, secondo le modalita' di cui all'articolo 6 della legge 7
febbraio 1979, n. 29, con esclusione della corresponsione
dell'interesse composto ivi previsto.
5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma
1-bis, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' differito al 28
febbraio 1995.
6. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico
dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) e in considerazione degli effetti derivanti
sui regimi pensionistici operanti presso il predetto ente in
conseguenza dell'esercizio, delle deleghe di cui all'articolo 2,
comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche in riferimento al
riequilibrio finanziario delle relative gestioni, e' autorizzata
l'erogazione di un contributo a carico
dello Stato in favore del predetto Ente pari a lire 35 miliardi per
l'anno 1995, a lire 173 miliardi per l'anno 1996, a lire 147 miliardi
per l'anno 1997 e a lire 127 miliardi a decorrere dall'anno 1998.
7. All'onere di cui al comma 6 si provvede: quanto a lire 35
miliardi per l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall'anno
1996, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3673 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi; quanto a lire 126 miliardi per l'anno 1996, a lire 100
miliardi per l'anno 1997 e a lire 80 miliardi a decorrere dall'anno
1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati,
finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi delle
attivita' dello spettacolo e dello sport professionistico, le
disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 8, e dell'articolo 3, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge
29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni dalla legge 1
giugno 1991, n. 166, si applicano alla Societa' italiana autori
editori (SIAE) e all'Unione, nazionale incremento razze equine
(UNIRE). L'ENPALS puo' stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE
per l'acquisizione degli elementi per l'accertamento e la riscossione
dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle imprese dello
spettacolo e dello sport.
9. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso che
gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi
dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli
operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in
applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla
data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro
efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale
data.
10. All'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
11. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti dall'articolo 5,
commi e 9-bis e 9-ter, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
come modificato dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi
per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si
provvede: quanto a lire 40 miliardi per l'anno 1995, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero; quanto a lire 70 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3680
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per il medesimo anno e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
12. Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, si applica alle imprese industriali della
provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che l'obbligo
contributivo di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali
e assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986,
n. 26, si considera comunque assolto con gli adempimenti per i
periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'articolo 2,
comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, anche se
effettuati con conguaglio successivo alla predetta data. Alle minori
entrate per l'INPS si provvede nei limiti delle somme previste per
tale finalita' dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge, 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 1994,
n. 451.
13. A decorrere dal 1 gennaio 1996 il personale ferroviario in
attivita' di servizio e' assicurato all'INAIL secondo la normativa
vigente e l'Ente ferrovie S.p.a. e' tenuto al versamento dei relativi
premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla
medesima data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte
le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi
infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali
verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro
tale data.
14. Con la stessa decorrenza di cui al comma 13 il personale
navigante dell'Ente ferrovie S.p.a. e' assicurato all'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali con la corresponsione del premio
di tariffa stabilito dallo stesso Istituto. Dalla medesima data sono
poste a carico del suddetto Istituto tutte le rendite e tutte le
altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi
infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali
verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro
tale data.
15. Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1
gennaio 1996, delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995,
nonche' di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate
da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi
entro il 31 dicembre 1995, l'Ente ferrovie S.p.a. provvedera' al
versamento di una riserva matematica nella misura e con le modalita'
da definire entro il 31 dicembre 1995 con decreti del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentiti l'INAIL e l'IPSEMA, per la parte di rispettiva
competenza, nonche' l'Ente stesso.
16. All'articolo 1, comma 32, lettera b), della legge 8 agosto 1995,
n. 335, le parole: "nel medesimo anno" sono sostituite dalle
seguenti: "nel corso dell'anno 1996".
17. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, le parole: "dall'articolo 5, comma 4," sono sostituite dalle
seguenti: "dall'articolo 2, comma 4,".
Artt. 1 - 2
Artt. 3 - 4
Artt. 5 - 9
Artt. 9 bis - 9 quinquies
Artt. 9 sexies -10
Disposizioni per l'attivazione
dei lavori socialmente utili
a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni
in materia di promozione di progetti;
b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento
di quanto strettamente necessario per la immediata operativita' dei
progetti, puo' ricorrere, previa autorizzazione del prefetto, a
procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in
materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di
lotta alla criminalita' organizzata;
c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente
utili e' tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le
disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonche' dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti
interregionali, la commissione centrale per l'impiego, provvedono,
anche attraverso apposite sottocommissioni, all'approvazione del
progetto entro sessanta giorni, decorsi i quali il medesimo si
intende approvato, sempre che entro tale termine non venga comunicata
al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche
necessarie;
e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre,
in considerazione della specificita', anche territoriale,
dell'emergenza occupazionale, modalita' straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, ivi
compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'eta'
anagrafica e il luogo di residenza;
f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel
termine previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, designa un
commissario che provvede all'esecuzione dei lavori.
a) per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura
del 70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale,
di mobilita' ovvero di disoccupazione speciale fruito; tale misura
non puo' essere comunque superiore all'importo derivante dalla misura
del 64 per cento di cui al predetto comma 5;
b) per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura
del 64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30 per
cento; tale misura non puo' essere comunque superiore all'importo del
sussidio, previsto nel periodo di cui alla lettera a).
a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995 a carico degli
stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il
medesimo anno, rispettivamente, per lire 129 miliardi e lire 213
miliardi; quanto a lire 482,6 miliardi per l'anno 1996, e a lire 514,3 miliardi a
decorrere dall'anno 1997, a carico dello stanziamento iscritto sul
capitolo 1176 dello stesso stato di previsione per l'anno 1996 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
b) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui dei
capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato
di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'articolo 19, comma
5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, cui non si applicano, per l'anno
1995, le modalita' e procedure di ripartizione previste dal medesimo
articolo 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96; quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui
al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per lo stesso
anno; quanto a lire 141 miliardi per l'anno 1995, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni ed integrazioni;
c) quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire 77 miliardi
per l'anno 1997 e a lire 177 miliardi a decorrere dall'anno 1998,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
a) l'attivita' della cooperativa deve essere stata avviata da
almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi
dell'articolo 3 della citata legge n. 381 del 1991;
b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per
cento o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti e soci,
rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 1 della predetta legge;
c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei
dodici mesi precedenti la presentazione del progetto. Le cooperative
sociali che abbiano gestito un progetto di lavoro socialmente utile
ai sensi del presente comma possono presentare nuovi progetti quando
almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del
precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio
lavoratore.
a) con decorrenza 1 gennaio 1994:
1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella A;
2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
L'art. 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del
Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 303 del 24 novembre 1973, e'
abrogato;
3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di
eta' per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'art. 25 del
regolamento del Fondo, la tabella A, sezione uomini, allegata
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
4) cessano di maturare le anzianita' utili ai fini del calcolo
dell'indennita' di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento
del Fondo previdenziale di cui al presente comma. L'importo
dell'indennita' di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene
liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e,
comunque, non prima della maturazone del requisito di eta' per il
diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo
dell'indennita' di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si
applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120
del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29
maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero non
trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennita' di
buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;
b) e' autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo
previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a
lire 12 miliardi per l'anno 1994, 8,6 miliardi per l'anno 1995 e 13
miliardi annui a decorrere dal 1996.
"9-bis. La retribuzione tabellare e' determinata su base oraria in
relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro
espressa in ore.
9-ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di
calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 e' stabilita
con le modalita' di cui al comma 5.".