![]() |
![]() Indici delle leggi |
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996 - Supplemento Ordinario n. 209
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento
ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e
gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni
nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.
Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle
liste di collocamento nonche' le disposizioni di cui all'articolo 8
della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'articolo 2, del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma
1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per
l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore
assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la
qualifica ed il trattamento economico e normativo.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il datore di lavoro e' tenuto a
consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una
dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione
effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si
applichi il contratto collettivo il datore di lavoro e' altresi'
tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicita' della
retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata
normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata consegna al
lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato
invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione
di cui al comma 2contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono
puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire
3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la medesima
sanzione e' punita l'omessa esibizione del libro matricola nel caso
in cui quest'ultima consegua l'impossibilita' di accertare che il
registo sia stato compilato antecedentemente all'assunzione.
4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai
commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (I.N.P.S.) prevista dalle vigenti
disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne
comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.
5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni
eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al
comma 2, viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo
necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle
conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette
agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale viene determinato un modello semplificato per tutte le
predette comunicazioni e dichiarazioni.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni e
le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei
soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e
degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge
alla gestione e all'amministrazione del personale dipendende del
settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti
di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con riferimento alle
predette dichiarazioni e comunicazioni, la facolta' di cui
all'articolo 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del
soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei
documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di
riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e' punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma
3, terzo periodo, per ogni lavoratore riservatario non assunto.
Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non puo'
godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella
regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal
momento della violazione.
8. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere
costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai
controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi
precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo
dell'ispettorato provinciale del lavoro, puo' essere temporaneamente
adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in
possesso di adeguata professionalita'. A questo ultimo personale sono
attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di
servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione
professionale per il personale interessato, finalizzati allo
svolgimento della attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali
finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995
e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al
relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il
personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attivita' formativa,
si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del
decreto-legge 29 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo, dell'articolo
1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511, conservano
efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per
l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni,
i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni
locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si
presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel
giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15 giorni.
All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo
l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino gia'
inseriti nelle graduatone di cui all'aricolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si
tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nelle liste nel limite
massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle
commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche
rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28
febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi
che concorrono alle loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla commissione centrale per l'impiego valgono
anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo
III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una piu'
efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono
dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a
semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi
concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di iavoro, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto. del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo
decreto del Presidente della Repubblica e' emanato entro 180 giorni
dalla datadi entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994,
anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non
superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati
decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei
criteri per la formazione delle graduatorie.
14. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici
periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il
personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso
l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal
capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal
comandante del reparto appositamente istituito e operante alle
dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, il quale, con proprio decreto, puo' attribuire compiti
specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di
vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro.
La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di
cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1955, n. 520, e' aumentata di 143 unita' di cui due ufficiali,
90 unita' ripartite tra i vari gradi di maresciallo, 22 unita'
ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere
capo, 29 unita' appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.
All'onere derivante dall'incremento relativo alle 102 unita' valutato
in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a
decorrere dall'anno 1996 si provvede a carico dello stanziamento
iscritto, sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per
l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successvi.
All'onere relativo alle residue 41 unita' si provvede ai sensi e per
gli effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della
regione siciliana in data 21 maggio 1996 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca
delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini
extracomunitari, nonche' contro i provvedimenti adottati dagli
ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei
libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori,
e' ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato rispettivamente, al direttore
dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al
direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per
territorio, che decidono, con provvedimento definitivo. I ricorsi
avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
1. Al fine di venire incontro alle esigenze di maggiore
flessibilita' nelle modalita' di assunzione e di garantire nel
contempo il tempestivo accertamento delle giornate di lavoro
effettuate, anche con rapporti di compartecipazione, nel settore
dell'agricoltura, i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui
all'articolo 9-bis, commi 2 e 3, mediante documenti tratti dal
registro di impresa di cui all'articolo 9-quater. L'obbligo di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, e' adempiuto anche nei confronti
dell'INPS e viene meno nei confronti di quest'ultimo nel momento
della realizzazione del sistema telematico integrato, in ciascuna
provincia, tra il predetto Istituto ed il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. Fino alla data del 31dicembre 1995 gli
obblighi di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 3, continuano ad essere
assolti con le modalita' previste per gli altri settori. A decorrere
dal 1 gennaio 1996, l'onere della riserva nelle assunzioni previsto
dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, trova
applicazione, con riferimento alle assunzioni a tempo determinato,
anche ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno
occupato lavoratori per un numero di giornate superiore a 1350. Il
potere di delibera previsto dai commi 5, lettera c), e 6 del citato
articolo 25 e' esercitato, anche con riferimento ad ambiti
circoscrizionali, dalle commissioni provinciali per la manodopera
agricola le quali possono altresi' determinare criteri e modalita' di
applicazione del predetto onere di riserva.
2. Costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali ed
assistenziali, oltre all'elenco annuale, anche la decisione della
commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura ai
sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, la
decisione di accoglimento del ricorso di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo
dell'ispettorato del lavoro di riconoscimento al lavoratore di
giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo, nonche' la
sentenza definitiva del giudice ordinario.
3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3,
lettera a), 6 e 7, l'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 7 e
8, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. E'
a'ltresi' abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1996; l'articolo 15 del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 marzo 1970, n. 83. L'articolo 14, primo comma, del
citato decreto-legge n. 7 del 1970, non trova applicazione con
riferimento ai rapporti a tempo determinato. La denuncia aziendale di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va
rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa
rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque quando si
chieda il passaggio al modello semplificato del del registro
d'impresa di cui all'articolo 9-quater, comma 1. Il comma 3
dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e'
sostituito dal seguente:
4. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del
diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti,
sono richiesti 35 anni di anzianita' assicurativa e un requisito
minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle
coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennita'
ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti
operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianita' e'
costituito da 156 contributi giornalieri.
5. Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270, riferite
ad anni antecedenti il 1 gennaio 1984, la rivalutazione con i
coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma 12 dell'articolo 7 del
decreto-legge di cui al comma 4, non puo' determinare per ciascun
anno il superamento ne' delle 270 giornate complessive ne' delle 156
giornate utili per il diritto a pensione di anzianita'.
6. I termini relativi al versamento dei contributi agricoli
unificati per la manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995 e nel
primo trimestre 1996 sono, rispettivamente, differiti, senza
interessi o altri oneri, al 10 ottobre 1996 e al 15 novembre 1996.
L'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in lire 23
miliardi, e' a, carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 9-bis, comma 9, e'
utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per il
concorso al finanziamento di servizi di trasporto contemplati da
convenzioni stipulate dalle commissioni regionali per l'impiego ai
sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per
programmare rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che
interessino ambiti territoriali comprendenti anche regioni diverse
nelle aree determinate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale previo parere della Commissione centrale per
l'impiego.
1. I datori di lavoro agricolo devono tenere il registro di impresa
previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale del 29 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 240 del 13 ottobre 1995. Il registro e'
rilasciato dall'INPS subordinatamente alla presentazione della
denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375. I datori di lavoro agricolo che, sulla base di
dichiarazioni trimestali della manodopera occupata, assumono per un
numero di giornate non superiore a 270 hanno facolta' di optare per
il modello semplificato di detto registro, salvo che occupino operai
a tempo indeterminato.
2. In sede di prima applicazione l'INPS, entro il 31 ottobre 1995,
provvede ad inviare alle aziende agricole registrate nei propri
archivi i moduli, preintestati, della denuncia aziendale. A far tempo
da tale data rilascia, dietro presentazione del modulo di denuncia
aziendale, il registro di impresa ovvero il modello semplificato di
quest'ultimo. In sede di prima applicazione, fermo rimanendo
l'obbligo della presentazione della denuncia aziendale, l'INPS
rilascia il modello semplificato del registro di impresa ai datori di
lavoro che risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per un numero
di giornate non superiore a 270, salvo che occupino operai a tempo
indeterminato.
3. Nella sezione matricola e paga del registro d'impresa debbono
essere iscritti tutti gli operai, nell'ordine cronologico della loro
assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale,
luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, contratto
collettivo applicato a livello d'inquadramento ovvero retribuzione
lorda giornaliera convenuta, data di assunzione. Per i lavoratori a
tempo determinato vanno inoltre indicate la tipologia della
lavorazione, le giornate di lavoro previste ed il relativo periodo di
svolgimento. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro vanno altresi' indicati il tipo di contratto e la sua durata,
il livello iniziale e finale di inquadramento, gli estremi
dell'autorizzazione amministrativa ove prescritta.
4. La sezione matricola e paga e' composta di fogli a lettura
ottica. Ciascun foglio e' riprodotto in cinque esemplari,
predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre
contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti
anche la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro
cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla sezione
circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura
entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al
lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio
sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro.
Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al
mese, puo' essere utilizzato in sostituzione del documento previsto
per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375. I termini della comunicazione
all'INPS e alla sezione circoscrizionale per l'impiego si computano
escludendo i giorni festivi.
5. In caso di assunzione a tempo determinato la registrazione nella
sezione matricola e paga, con i relativi obblighi di cui al comma 4,
deve essere effettuata con riferimento a ciascuna fase o periodo
lavorativo. E' consentita altresi' un'unica registrazione qualora
l'assunzione riguardi piu' fasi o periodi lavorativi, a condizione
che gli stessi siano preventivamente indicati con le relative
giornate.
6. Qualora l'assunzione avvenga sulla base di convenzione, stipulata
ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, avente per
oggetto programmi di assunzione di operai a tempo determinato, il
datore di lavoro, in deroga al comma precedente, potra' effettuare
un'unica registrazione e comunicazione delle assunzioni programmate
nell'anno, ovvero nel piu' breve periodo previsto dalla convenzione
medesima.
7. Nella sezione presenze, predisposta per registrazioni relative a
ciascun trimestre solare, devono essere trascritti i dati anagrafici
del lavoratore, l'anno, il mese e il giorno in cui si svolge la
prestazione di lavoro e riportati in ordine progressivo i numeri dei
fogli di assunzione relativi, nel trimestre, allo stesso lavoratore.
8. Nel registro d'impresa semplificato devono essere iscritti tutti
gli operai nell'ordine cronologico della loro assunzione, con
l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di
svolgimento della prestazione, mansioni, tipologia della lavorazione,
giornate di lavoro previste e relativo periodo di svolgimento,
contratto collettivo applicato e livello di inquadramento ovvero
retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione.
9. Il registro d'impresa semplificato e' composto di fogli a lettura
ottica. Ciascun foglio e' riprodotto in cinque esemplari, predisposti
per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto
la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga.
Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data
di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego
e per il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data
di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto
dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e
paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare,
in caso di rapporti di durata non superiore al mese, puo' essere
utilizzato in sostituzione del documento previsto per l'adempimento
dell'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375. In caso di rapporti di lavoro di durata superiore al
mese, fermo restando l'obbligo di indicare nel registro d'impresa la
retribuzione complessiva corrisposta per l'intero rapporto di lavoro,
il datore di lavoro e' tenuto per ciascun periodo di paga a
rilasciare al lavoratore analogo documento.
10. La sezione matricola e paga e la sezione presenze del registro
d'impresa, nonche' il registro d'impresa semplificativo devono essere
numerati in ogni pagina e devono contenere nell'ultima pagina
l'indicazione del numero dei fogli che li compongono, nonche' del
primo e dell'ultimo numero progressivo. Quest'ultima indicazione deve
essere datata e sottoscritta da un incaricato dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
11. La sezione matricola e paga va compiltata all'atto
dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale
della facolta' di tenere il predetto documento o parti di esso presso
i soggetti di cui all'art. 9-bis, comma 6, e' tenuto a darne
preventiva comuniazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla
sede INPS competenti per territorio. Nel caso in cui il datore non si
sia avvalso della predetta facolta', la sezione matricola e paga deve
essere disponibile nella sede aziendale e deve essere esibita ad ogni
richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza sull'osservanza
delle disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro
nonche' in materia di imposte.
12. La sezione presenze va tenuta presso la sede aziendale. Essa va
compilata entro il giorno successivo a quello in cui si e' svolta la
prestazione. Sul luogo di lavoro devono essere disponibili
informazioni sugli estremi della registrazione effettuata nella
sezione matricola e paga.
13. Il registro d'impresa semplificato va compilato all'atto
dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale
della facolta' di tenere il predetto documento presso i soggetti di
cui all'articolo 9-bis, comma 6, e' tenuto a darne preventiva
comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS
competenti per territorio. Il datore di lavoro che esercita la
predetta facolta' deve tenere copia del registro sul posto di lavoro
e deve esibirla ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla
vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di
legislazione sociale e del lavoro nonche' in materia di imposte.
14. I sistemi di registrazione devono comunque garantire la
inalterabilita' e la indelebilita' dei dati assunti; ove siano
necessarie correzioni, queste dovranno eseguirsi in modo che le
registrazioni corrette siano leggibili.
15. Il datore di lavoro puo' sostituire il registro d'impresa o sue
sezioni, rilasciato dall'INPS, con altri sistemi equipollenti, in
conformita' a quanto previsto per i datori di lavoro extra agricoli,
secondo le modalita' stabilite dal predetto Istituto.
16. All'atto dell'assunzione delle norme in materia di iscrizione
nelle liste di collocamento, il datore di lavoro deve ritirare dal
lavoratore l'attestato di disoccupazione (modello C/1) ed allegarlo
alla comunicazione di assunzione da inviare alla sezione
circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura,
salvo che il lavoratore medesimo dichiari di non esserne
momentaneamente in possesso indicandone i motivi. Il datore di
lavoro, che e' tenuto a riportare sul registro d'impresa e sul
modello semplificato i motivi addotti dal lavoratore, non risponde
della loro veridicita'.
17. In sede di prima applicazione della presente normativa, gli
operai a tempo indeterminato e a tempo determinato in forza alla data
del 3 febbraio 1996 devono essere registrati sui documenti di cui ai
commi 3 e 8. Il predetto obbligo puo' essere assolto entro un mese
dalla pubblicazione del presente decreto. Limitatamente agli operai a
tempo determinato le annotazioni relative alla durata del rapporto ed
al numero di giorni di lavoro devono essere riferite al periodo
residuo compreso tra la data di entrata in vigore del presente
decreto ed il termine del rapporto, indicato nella comunicazione di
assunzione.
18. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 4
e l'infedele compilazione del registro di impresa sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun
lavoratore interessato. La medesima sanzione si applica a carico del
datore di lavoro che ometta di tenere o di esibire i documenti di cui
ai commi 3 e 8 che egli e' obbligato a tenere nella sede aziendale.
Con la medesima sanzione e' punita l'omessa esibizione del registro
di impresa nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilita'
di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente
all'assunzione. Il presente comma trova applicazione con riferimento
alle violazioni che intervengano successivamente al 31 dicembre 1996.
19. L'omessa, incompleta o infedele presentazione all'INPS, nei
termini prescritti, della dichiarazione della manodopera occupata
prevista dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375, e' punita con la sanzione amministrativa da lire
25.000 a lire 150.000 per ogni lavoratore dipendente.
20. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente
articolo e dall'articolo 9-bis sono versati su apposito capitolo
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 9-bis, comma 9.
21. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano
applicazione le vigenti disposizioni in materia di tenuta,
compilazione e conservazione dei documenti di lavoro.
22. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali puo', con proprio decreto, sentite
le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente
rappresentative del settore a livello nazionale, determinare nuovi
modelli dei registri d'impresa di cui al presente articolo, in
considerazione dell'esperienza applicativa.
1. Per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle
giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato,
l'INPS, sulla base delle dichiarazioni della manodopera occupata di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, a
decorrere dall'anno 1996 provvede a compilare gli elenchi nominativi
annuali, di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940,
n. 1949, e successive modificazioni. Provvede, altresi', alla
compilazione di elenchi nominativi trimestrali.
2. Gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di
lavoro prestate presso ciscun datore di lavoro, sono pubblicati entro
il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione
delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione
per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del
lavoratore.
3. L'elenco nominativo annuale e' pubblicato entro il 31 maggio
dell'anno successivo. Esso contiene l'indicazione delle giornate
complessivamente attribuite al lavoratore in base alle dichiarazioni
trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche conto delle
integrazioni e modificazioni, intervenute prima della sua
compilazione, conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle
risultanze dell'attivita' ispettiva e di controllo.
4. L'elenco nominativo annuale e' notificato ai lavoratori
interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio
del comune di residenza. Della pubblicazione effettuata dal comune
viene data notizia a cua dell'INPS attraverso i mezzi di
informazione. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di
giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione
dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica
al lavoratore interessato.
5. Gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale devono
essere trasmessi a cura dell'INPS alle commissioni circoscrizionali
per il collocamento in agricoltura non oltre venti giorni
dall'avvenuta compilazione.
6. Il lavoratore, ove riscontri difformita' tra le giornate lavorate
e quelle risultanti nell'elenco nominativo trimestrale ed intenda
attivare la procedura di riconoscimento prevista dall'articolo 8 del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,
dallalegge 11 marzo 1970, n. 83, deve inviare al capo
dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio,
entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
predetto elenco, una informazione circostanziata relativa alla
prestazione lavorativa non riconosciuta.
7. La comunicazione deve contenere l'indicazione del datore di
lavoro, del luogo della prestazione, dei giorni lavorati, della
tipologia della lavorazione, delle mansioni svolte e della
retribuzione percepita.
8. Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro adotta modalita'
e tempi di intervento idonei a tutelare l'interesse del lavoratore a
non essere discriminato sul mercato del lavoro.
9. L'ispettorato provinciale del lavoro provvede ad inviare alle
commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura,
entro il 30 settembre successivo alla pubblicazione dell'elenco
annuale cui l'istanza si riferisce, una copia delle comunicazioni
ricevute, con l'esito degli accertamenti.
10. La commissione circoscrizionale per il collocamento in
agricoltura puo' disporre l'integrazione dell'elenco nominativo
annuale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n.
83, solo per giornate di lavoro indicate nell'informazione effettuata
ai sensi del comma 6. L'integrazione e' disposta sulla base delle
risultanze degli accertamenti dell'ispettorato del lavoro e comunque
non oltre le giornate indicate dal lavoratore nella predetta
informazione.
11. L'INPS accerta, ai fini contributivi e previdenziali, le
giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e
piccoli coltivatori diretti, di cui all'articolo 8 della legge 12
marzo 1968, n. 334, provvedendo all'iscrizione dei loro nominativi
nell'elenco annuale sulla base delle dichiarazioni prodotte ai sensi
dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 375.
12. Per l'accertamento delle giornate di lavoro, di cui al comma 11,
l'INPS applica i valori medi d'impiego di manodopera per singola
coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi del comma
15.
13. La dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere corredata da
copia autenticata del contrato registrato ovvero stipulato con
l'assistenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro agricoli, dai certificati catastali dei terreni in
concessione, dagli stati di famiglia del concedente e del
concessionario, nonche' dall'indicazione della prevedibile
ripartizione tra ciascun componente del nucleo familiare delle
giornate di lavoro derivanti dall'applicazione dei valori medi
d'impiego per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
14. In presenza di contratti di piccola colonia e di
compartecipazione familiare in essere antecedentemente alla vigenza
delle norme contenute nella legge 3 maggio 1982, n. 203, compresi i
contratti in regime di proroga, la dichiarazione prevista
dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 maggio 1993,
n. 375, in assenza di contratto registrato, puo' essere corredata da
dichiarazione personale di responsabilita' resa ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la sussistenza di un accordo per
la coltivazione dei terreni.
15. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme
parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei
contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni
provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle
caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di
coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame,
nonche' delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia,
con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per
singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
16. I valori medi, determinati ai sensi del comma 15, valgono, a
decorrere dal 1 gennaio 1997, per l'accertamento ai fini
previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro dei lavoratori
di cui al comma 11.
17. In fase di prima attuazione i valori medi saranno determinati
entro il 30 aprile 1997, sulla base di proposte delle commissioni
provinciali da inviare al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale non oltre il 31 marzo 1997. In caso di mancato invio delle
proposte nei termini sopraindicati si provvede con il solo parere
della commissione centrale.
18. I valori medi d'impiego di manodopera devono essere sottoposti a
revisione almeno ogni tre anni.
19. A decorrere dalla data del 3 febbraio 1996 e con riferimento
all'elenco anagrafico con il quale sono accertate le giornate di
lavoro agricolo dell'anno 1996 e seguenti, cessa la compilazione
degli elenchi suppletivi trimestrali di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e all'articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
20. Ai fini dell'accertamento delle giornate di lavoro nel settore
agricolo e della formazione degli elenchi anagrafici principali e
suppletivi trimestrali, limitatamente all'anno 1995 e precedenti,
restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 12 del regio
decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni,
nonche' l'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e
l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
375.
Artt. 1 - 2
Artt. 3 - 4
Artt. 5 - 9
Artt. 9 bis - 9 quinquies
Artt. 9 sexies -10
Disposizioni in materia di collocamento
Disposizioni in materia di lavoro agricolo
"3. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione
determinato sulla base della stima tecnica e' significativamente
supeiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali,
l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il
termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita
adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori
utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS procede
all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle
retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive, modificazioni
ed integrazioni.". I commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata
finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde,
ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il
diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni
ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto
legislativo.
2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono
riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti
collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi
territoriali ivi previsti.". L'articolo 14, comma 1, lettera b),
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, trova applicazione anche per il
versamento dei contributi nel settore agricolo.
Registro d'impresa nel settore agricolo
Accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo
(Articoli precedenti)
(Articoli successivi)