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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996 - Supplemento Ordinario n. 209
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire
la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese
industriali ed artigiane operanti nei territori individuati
all'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e' sospesa la
condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui
all'articolo 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di
quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi
provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle
associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali
aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni
ed organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto
collettivo nazionale di riferimento. Tali accordiprovinciali debbono
prevedere in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale
riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli
previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Ai predetti accordi e' riconosciuta validita' pari a quella
attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento
quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le
normative nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale
sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale
di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo
provinciale. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo
per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di
recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione, e presso le sedi
provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.
3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal
periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del
programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici
conenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo
dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi
pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione
ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a
condizione, che entro il termine di cui al comma 2 venga sottoscritto
e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento.
4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei
contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti e' quella
fissata, dagli accordi di riallineamento. La presente disposizione
deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative
alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva
di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e
dell'articolo 6, commi 9, lettera c), e 11, del decreto legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre. 1989, n.
389. Restano comunque salvi e conservano la loro efficacia i
versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. E' ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento
contributivo compresi quelli gia' stipulati, limitatamente ai tempi
ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, purche' tale
modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti
eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle
valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell'accordo
territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia
sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il primitivo
accordo.
6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare
l'attivita' ispettiva di concerto con gli istituti previdenziali,
sente le commissioni eventualmente istituite a livello provinciale
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare.
1. Al fine di consentire "maggiore celerita' nella concessione dei
trattamenti di integrazione salariale straordinaria, fino al 31
dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale straordinario
per crisi aziendale puo' essere concesso anche in una unica soluzione
quando il piano contenga prospettive di risanamento e, ove
necessario, modalita' di gestione degli esuberi alternativi al
collocamento dei lavoratori in mobilita'. Tale disposizione trova
applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame
degli organi della procedura. 2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, le parole: "mensile o annuale" sono sostituite dalle seguenti:
"o mensile".
3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente
alla data del 14 giugno 1995. Per questi ultimi la misura del
trattamento di integrazione salariale spettante e' pari al 60 per
cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.
4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarieta', ad
eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle
disponibilita' preordinate nel Fondo per l'occupazione, di cui
all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi,
ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed
assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla
riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento.
La misura della riduzione e' del 25 per cento ed e' elevata al 30 per
cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.
2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo
disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la
predetta misura e' elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per
cento.
5. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si
interpreta nel senso che il termine in esso previsto, come modificato
dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio l994, n. 451,
segna esclusivamente il periodo entro il quale il contratto di
solidarieta' deve essere stipulato per poter accedere al beneficio
ivi previsto.
6. I contratti ad incremento degli organici per i quali trova
applicazione il beneficio previsto all'articolo 7, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono stipulati
sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le organizzazioni maggiormente
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, fissa
l'ammontare del beneficio previsto dal predetto articolo e determina
le modalita' della spesa e della sua attivazione attraverso le
commissioni regionali per l'impiego. Con il medesimo decreto una
parte delle risorse di cui al presente comma viene riservata alle
imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti.
7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, che trova applicazione anche successivamente al
31 dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 4, nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo.
1. Il termine previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea delle miniere
carbonifere del Sulcis, e' prorogato al 31 gennaio 1998. La
Carbosulcis S.p.a. mantiene le funzioni di gestione temporanea per un
periodo non superiore a due anni.
2. Alle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle
attivita' di cui al comma 1, la Carbosulcis S.p.a. provvede, in
aggiunta all'utilizzo dei mezzi propri, con:
3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede a
stabilire i criteri e le modalita' di rendicontazione delle somme
assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2.
4. La presa in consegna delle strutture minerarie da parte del nuovo
concessionario individuato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994, nonche' l'assunzione di tutto il
personale in forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre
trenta giorni dal momento del rilascio delle autorizzazioni,
necessarie per l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degli impianti.
1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e
di assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente
ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno
stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle
aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai
legali rappresentanti degli istituti interessanti ed inoltrati ai
predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le
ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.
2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e
di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993 sono
definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno
operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:
3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai
singoli istituti, ciascun raggruppamento fara' pervenire, entro 15
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un
documento sottoscrittoda tutti i legali rappresentanti degli istituti
inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle
aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed
alle attivita' assistenziali svolte sul territorio nazionale ed
all'estero.
4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi
delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi
sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza
sociale per i liberi professionisti.
5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione
regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale, da
effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, una quota non superiore
allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione
del contributo al finanziamento degli istituti stessi e' utilizzata
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per procedere,
con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in
materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero
finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attivita' di
tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le
predette somme non impegnate in ciascuno esercizio finanziario,
possono esserlo per le medesime finalita' nell'esercizio successivo.
6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, ha facolta' di integrare, con propri
decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi
all'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804, e del presente articolo, limitatamente
ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio rispetto a quelli
presuntivamente iscritti nel bilancio dell'anno successivo.
1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le
seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo
del comma 14, sono soppressi; all'articolo 16, comma 14, secondo
periodo, le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle
seguenti: "31 marzo 1995" e le parole: "31 dicembre 1994" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1995"; all'articolo 18, comma
1, le parole: "ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del
decreto medesimo" sono soppresse. All'articolo 1, comma 45, della
legge 8 agosto 1995, n. 335: al terzo periodo le parole: "membri
medesimi" vanno interpretate intendendosi riferite anche ai membri
collocati fuori ruolo e dopo le parole: "di altre Amministrazioni
dello Stato" sono aggiunte le seguenti: ", enti ed organi pubblici".
All'articolo 3, comma 3, lettera d), della citata legge n. 335 del
1995, dopo le parole: "con funzioni di coordinamento" sono aggiunte
le seguenti: "nonche' adozione di misure anche organizzative e
funzionali intese a rendere piu' incisiva ed efficace la difesa
diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in
materia di invalidita' civile, pensionistica, ivi compresa quella di
guerra. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, dopo le parole: "del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con il
Ministro del tesoro.". La rappresentanza di parte datoriale nel
consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP),
fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e' ripartita tra due
rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed
uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8
giugno 1990, n.. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero
dell'interno.
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Entro tre mesi dalla
stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A puo'
optare perla permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le
norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni." La opzione di
cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del
1994, gia' esercitata alla data di entrata in vigore del presente
decreto, puo' essere revocata entro il 31 ottobre 1996, ovvero entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per il suo esercizio, da
parte del personale che non abbia trovato collocazione presso le
pubbliche amministrazioni. Fino alla scadenza dei predetti termini
per l'esercizio della revoca il personale continua a prestare
servizio presso i rispettivi enti. Al comma 2 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e' aggiunto il seguente
periodo: "Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto
di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione
nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino
a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso
l'ufficio legale predetto.". Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fino a quando non sia
intervenuta l'approvazione dello statuto previsto dal successivo
articolo 3, comma 2, lettera a), hanno facolta' di revocare la
deliberazione di trasformazione in enti privatizzati con le stesse
procedure e modalita' previste dall'articolo 1 del citato decreto
legislativo n 509 del 1994, per tale deliberazione. La revoca ha
effetto di ripristino della previgente natura giuridica.
3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si
interpreta come destinato alle finalita' di promozione e sviluppo
della cooperazione previste al medesimo articolo 11.
4. Le somme erogate dalla Comunita' europea quali contributi per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, ed assegnate sullo stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non
impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo
in quello successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno
esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul
capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio
finanziario potranno esserlo in quello successivo.
5. Fino al 31 dicembre 1998, la commissione di vigilanza di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni e integrazioni, puo' avvalersi, fino ad un
limite di venti unita', di dipendenti del Ministero del lavoro e
della previdenzasociale, di amministrazioni dello Stato o enti
pubblici che svolgano la propria attivita' nelle materie di
pertinenza della commissione. I predetti dipendenti, ivi compreso il
personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso
degli interessati, in posizione di comando o di distacco. Gli oneri
relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di
appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza,
unitamente a quelli dei componenti della precedente commissione di
vigilanza, gia' collocati fuori ruolo, che assumono la qualifica di
esperti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 8
agosto 1995, n. 335. La predetta commissione puo' altresi'
effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette
disciplinate dalle norme di diritto privato, in misura non superiore
a dieci unita'.
6. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993; n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, gli ultimi due periodi sono soppressi.
7. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 26
della legge 12 agosto 1977, n. 675; e successive integrazioni e
modificazioni, e' integrata da due rappresentanti dei datori di
lavoro e da due rapprestanti dei lavoratori. Al comma 3 dell'articolo
2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La commissione dura in carica tre anni".
8. Il personale gia' dipendente dall'ente "Colombo 92" ed in
servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso la gestione di
liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito a decorrere dal 1
luglio 1995, alle dipendenze del comune di Genova e collocato in
apposito ruolo ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione
del trattamento economico e giuridico del personale del comparto
regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente utilizzato
nella gestione del complesso immobiliare trasferito al comune di
Genova ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa
spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.
9. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali
per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono deliberare
l'elevazione dell'eta' massima prevista per la stipula del contratto
di formazione e lavoro.
10. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui
all'articolo, 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, spetta
per la partecipazione alle riunioni della commissione medesima un
gettone di presenza il cui importo e modalita' di erogazione sono
determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento
dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresi', ai
propri componenti il trattamento economico di missione
secondomodalita' e misure fissate dalla vigente normativa per il
dirigente generale C delle amministrazioni dello Stato. Al relativo
onere nonche' a quello per spese connesse ad attivita' di studio e
ricerca funzionali ai compiti attribuiti alla commissione predetta e
da quest'ultima deliberate, complessivamente previsti in lire 106
milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel
capitolo 4603 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
11. Per gli adempimenti assicurativi connessi all'attuazione di
progetti di lavori socialmente utili da parte del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale presso le proprie strutture, gli
oneri sono a carico del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo di lire 3
miliardi.
12. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto
ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con
qualifica di esperto o direttore, puo' essere temporaneamente
impiegato anche presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi
al trattamento economico rimangono a carico delle agenzie di
provenienza, mentre quelli connessi con le indennita' e il rimborso
spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso cui viene
effettuata la prestazione.
13. Lo stanziamento del capitolo 1089 dello stato di previsione del
Ministero dei beni culturali ed ambientali puo' essere utilizzato
anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti,
promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante
lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale
o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3.
14. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31
gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1995, n. 95, le parole: "di lire 5 miliardi" sono sostituite
dalle seguenti: "di lire 7 miliardi e 700 milioni".
15. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995, n.
345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n.
427, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ne' sono dovuti
interessi".
16. All'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
aggiunto il seguente comma: "3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono
altresi' destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma
definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite
le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono
concessi, nella misura di cui all'articolo 1, comma 3, per ogni
lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici
di cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per
la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio.".
17. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie
specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.".
18. Al fine di consentire l'espletamento delle attivita' connesse
alle rispettive funzioni, la presidente e la vice presidente della
Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo
e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e il vice
presidente del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di
parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori
e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, hanno diritto
a fruire, previa documentazione, nel limite di sei giorni mensili di
permessi retribuiti, qualora siano dipendenti del settore privato o
di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
19. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle
agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3,
della legge 28 febbraio 1987, n. 56 sono rinnovati ovvero prorogati
fino alla riforma organica del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Alle
medesime date e' differita, per la predetta Amministrazione,
l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 57 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
e integrazioni.
20. All'articolo 47 comma 1, lettera e), del testo unico delle
imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche' il compenso corrisposto ai lavoratori
impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in
lavori socialmente utili".
21. I lavoratori che a decorrere dal 1 dicembre 1994 abbiano
prestato attivita' lavorativa con contratto a tempo determinato alle
dipendenze dell'ente "Poste italiane", hanno diritto di precedenza
nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito
accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzioni a
tempo indeterminato da parte dell'ente "Poste italiane" per la stessa
qualifica e/o mansione fino alla data del 31 dicembre 1996; i
lavoratori interessati debbono manifestare la volonta' di esercitare
tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente
"Poste italiane", a decorrere dalla data della sua costituzione e
comunque non oltre il 30 giugno1997, non possono dar luogo a rapporti
di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine
finale di ciascun contratto.
22. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: "degli istituti di
ogni ordine e grado" sono aggiunte le seguenti: "degli archivi, delle
biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato".
23. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, si interpreta nel senso che la
previgente normativa continua a trovare applicazione esclusivamente
per il numero di unita' indicato negli accordi sindacali di cui al
medesimo comma.
24. Ai componenti dei Comitati di valutazione dei progetti
presentati per il finanziamento nell'ambito della programmazione
comunitaria del Fondo sociale europeo per gli anni 1994-1999, ovvero
di proroga della precedente programmazione per gli anni 1990-1993,
per i programmi operativi gestiti dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e di altre Amministrazioni centrali dello Stato,
spetta per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza il
cui importo e modalita' di erogazione sono determinati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro. Sono fatti salvi i provvedimenti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale adottati
precedentemente in materia. Ai componenti dei predetti Comitati
spetta altresi' il trattamento di missione secondo modalita' e misure
fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle
Amministrazioni dello Stato. Gli oneri relativi alla presente
disposizione fanno carico alle linee finanziarie di assistenza
tecnica previste per i programmi operativi del Fondo sociale europeo
relativi alle programmazioni citate e, per la quota a carico del
finanziamento nazionale, alla gestione fuori bilancio del Fondo di
rotazione per la formazione professionale e per accesso al Fondo
sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, e successive modificazioni e integrazioni.
25. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo', nel
limite complessivo di lire 50 miliardi a carico del Fondo per
l'occupazione di cui al comma 4 dell'articolo 1 con proprio decreto:
26. Il personale assunto a norma dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell'articolo 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, tuttora in
servizio ed in possesso dei relativi requisiti per la nomina, e'
inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneita' da espletarsi
con le modalita' fissate con decreto del Ministro del tesoro, nel
ruolo speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n.
295, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
novembre 1994, in posizione non superiore a quella rivestita nel
rapporto a tempo determinato. Detto personale e' assegnato alle
segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di
guerra e di invalidita' civile con le modalita' previste dalle norme
vigenti. La domanda e' presentata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in
mancanza il rapporto di lavoro cessa alla data di scadenza
originariamente prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento
nel ruolo speciale sono prorogati i rapporti in corso alla data
dell'11 novembre 1996. I posti che rimangono vacanti nel ruolo
speciale, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro, sono coperti
con il trasferimento consensuale dei dipendenti assegnati o comandati
presso le commissioni e, per le ulteriori vacanze, ai sensi della
vigente normativa, con la mobilita' del personale delle altre
amministrazioni pubbliche in eccedenza.
27. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del
presente decreto-legge.
Artt. 1 - 2
Artt. 3 - 4
Artt. 5 - 9
Artt. 9 bis - 9 quinquies
Artt. 9 sexies -10
Disposizioni in materia di contratti
di riallineamento retributivo
Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarieta'
e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale.
Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis
a) le risorse rinvenienti dalla medesima societa', accantonate ai
sensi degli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e
successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti
ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 752 del 1982, per i
quali pertanto non e' piu' adottato alcun piano di recupero;
b) una quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti
dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
m), della legge 29 marzo 1985, n. 110, comprensive degli interessi
complessivamente maturati alla data di entrata in vigore del presente
decreto, per la parte non ancora utilizzata destinata alla
costruzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 27 giugno 1985, n. 351. La rimanente
quota del 20 per cento delle risorse suddette resta nelle
disponibilita' della societa' costituita ai sensi della citata legge
n. 351 del 1985, per il conseguimento degli scopi sociali. Le somme
di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate con decreto del
Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Norme in materia di finanziamento dei patronati
a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato
delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto
nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di
assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai
lavoratori (ITAL);
b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di
patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA),
Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale
di assistenza sociale per gli esercenti attivita' commerciale
(ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli
artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per
gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani
(EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti
attivita' commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente
nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);
c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di
patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di
assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai
coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL),
Patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane
italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori
(ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL),
Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano
(FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali
dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana
artigiani italiani (ACAI); Patronato sozialer beratungsring (SBR).
Disposizioni diverse in materia di personale
ed in materia previdenziale
a) prorogare fino a tre mesi i progetti di lavori socialmente utili
in scadenza a partire dal 30 novembre 1996 che vedano impegnati i
lavoratori della regione Sardegna;
b) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione
salariale di cui, rispettivamente, all'articolo 4, comma 21, terzo e
quinto periodo;
c) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione
straordinaria dei lavoratori gia' sospesi dal lavoro a seguito di
cessazione dell'attivita', dismissioni anche parziali di rami di
attivita' ovvero di procedure concorsuali che abbiano interessato le
aziende medesime al fine di consentire il loro reimpiego in nuove
iniziative industriali o di servizio realizzate nelle predette aree;
d) prorogare fino a dodici mesi i contratti di solidarieta'
stipulati senza soluzione di continuita', con determinazione nella
misura del 70 per cento dell'ammontare del trattamento di
integrazione salariale. Le proroghe di cui al presente comma possono
interessare le aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento
CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993.
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