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Titolo VI
Articoli:
Art. 92
L'elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta", agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545 [*], è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:
- alla "Valle d'Aosta" spetta un solo deputato;
- la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà
- la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta;
- la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dalla legge.
L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.
Una scheda valida rappresenta un voto individuale.
NOTE:
[*] D.Lgs. 7 settembre 1945, n. 545 "Ordinamento amministrativo della Valle d''Aosta".
Art. 93
Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art. 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.
E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.