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14 luglio 2004


Parere sulla procedura da applicare per la trasmissione in via sperimentale dei lavori delle Commissioni sul canale televisivo satellitare della Camera dei deputati

La Giunta per il Regolamento,

esaminate le questioni interpretative del Regolamento connesse all'adozione di una procedura sperimentale di trasmissione sul canale televisivo satellitare della Camera dei deputati di alcune specifiche fasi dei lavori delle Commissioni;

rilevato che, per quel che riguarda le sedute dell'Assemblea, già ora esse costituiscono oggetto di trasmissione televisiva sul satellite, in conformità con il regime di pubblicità dei lavori previsto dal Regolamento;

considerato che, per quanto riguarda i lavori delle Commissioni, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato, in data 26 novembre 2003, l'avvio di un progetto di sviluppo del canale satellitare, dando mandato al Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna di definire i tempi e le modalità di attuazione dell'iniziativa e di predisporre il relativo regolamento d'uso e che tale Comitato ha approvato, in data 7 aprile 2004, alcuni criteri in ordine all'utilizzo del canale satellitare in una prima fase sperimentale, stabilendo in particolare, per quanto riguarda i profili di interesse della Giunta, che la trasmissione satellitare in tale fase riguardi, in via principale, le sedute delle Commissioni dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ed alle audizioni formali;

vista la mancanza di una normativa in materia e la conseguente necessità di definire, con una pronuncia della Giunta per il Regolamento, la disciplina sperimentale delle trasmissioni televisive satellitari, che potrà successivamente essere consolidata in norme espresse;


ha deliberato all'unanimità il seguente parere:

  1. La trasmissione televisiva delle sedute delle Commissioni dedicate alle interrogazioni a risposta immediata (di cu il Regolamento prevede già la trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso) è autorizzata in via permanente, salvo criteri di rotazione nella trasmissione rimessi alla decisione del Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna;
  2. la trasmissione televisiva delle sedute dedicate ad audizioni formali è autorizzata in via di principio (anche qui prevedendosi criteri di rotazione nella trasmissione) salvo che non vengano formulate obiezioni all'atto dell'inserimento in calendario o all'ordine del giorno dell'audizione stessa. In tal caso l'obiezione può essere superata quando il Presidente della Commissione accerti che sulla trasmissione vi sia il consenso dei rappresentanti dei gruppi pari ad almeno i tre quarti dei membri della Camera (quorum previsto dalle norme regolamentari per le decisioni sulla programmazione dei lavori);
  3. quando sia autorizzata la diffusione via satellite dei lavori delle Commissioni, questi ultimi sono altresì trasmessi attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso;
  4. il Presidente della Commissione dà tempestivamente notizia al Comitato per la comunicazione delle sole audizioni per le quali non si siano verificate le condizioni per la trasmissione televisiva satellitare;
  5. delle sedute delle Commissioni monocamerali di inchiesta dedicate ad audizioni formali, in ragione del particolare regime di funzionamento di tali organi, è disposta la trasmissione sul canale satellitare solamente ove la Commissione stessa comunichi tempestivamente alla Presidenza della Camera la relativa richiesta (assunta dal suo Ufficio di Presidenza con la suddetta maggioranza dei tre quarti);
  6. per le audizioni delle Commissioni bicamerali e delle Commissioni riunite di Camera e Senato, la trasmissione televisiva satellitare avviene sulla base di intese con la Presidenza del Senato;
  7. qualora il Comitato per la comunicazione e l'informazione, cui spetta ogni valutazione circa tempi, modalità, nonché effettiva trasmissione sul canale satellitare dei lavori delle Commissioni, ritenga di non inserire nel palinsesto televisivo una seduta di Commissione di cui sia autorizzata la trasmissione televisiva, ne dà comunicazione alla Commissione stessa prima che la seduta abbia inizio.

Ai fini dell'applicazione della disciplina sopra esposta, è consentito l'accesso nelle aule delle Commissioni agli operatori tecnici esterni la cui presenza sia strettamente necessaria alla ripresa televisiva dei lavori delle Commissioni stesse, qualora questi ultimi abbiano luogo in aule non appositamente attrezzate.

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