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23 luglio 1974
Sull'inammissibilità di pregiudiziali e sospensive in sede di discussione degli articoli
"La Giunta per il Regolamento, riunita su istanza del deputato Roberti, esaminate le decisioni adottate dalla Presidenza della Camera nelle sedute del 18 e del 22 luglio 1974 relativamente alla ammissibilità di questioni pregiudiziali e sospensive in ordine alla discussione degli articoli; ritenuto:
- che il secondo comma dell'articolo 85 del Regolamento, nel richiamare esplicitamente l'articolo 44, esclude la applicabilità delle altre disposizioni interruttive del procedimento contenute nel titolo sulla discussione (compreso quindi l'articolo 40);
- che l'articolo 72 della Costituzione, nel prescrivere l'obbligo di approvare "articolo per articolo" un disegno di legge, preclude l'uso di strumenti, quali pregiudiziale e sospensiva, volti ad impedire la votazione di ciascun articolo; c) che il divieto di sospensiva e pregiudiziale sugli emendamenti - a' termini del terzo comma dell'articolo 85 del Regolamento - in quanto operante su argomenti nuovi introdotti cogli emendamenti, rafforza il concetto espresso nei commi 4° e 5° dell'articolo 40 che, unificando le discussioni di questioni pregiudiziali e sospensive, rivela la ratio regolamentare intesa ad escludere la reiterazione di dibattiti incidentali sugli stessi oggetti, tali essendo gli articoli di un disegno di legge noti fin dall'inizio della discussione; d) che l'accantonamento o il rinvio di un articolo rivolto a posticiparne l'esame a quello di altri articoli sia da distinguere dalla sospensiva in senso tecnico e quindi è e rimane sempre ammissibile;
decide, in sede di parere a' termini dell'articolo 16 del Regolamento, che non sono ammissibili questioni pregiudiziali o sospensive in sede di discussione degli articoli".