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17 gennaio 1979


Sull'impossibilità dell'audizione dei designati ai fini dell'espressione da parte delle Commissioni del parere sulle nomine negli enti pubblici


"Premesso che sono senz'altro utilizzabili anche ai fini dell'espressione del parere sulle nomine ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 tutti gli strumenti conoscitivi che il Regolamento attribuisce alle Commissioni permanenti per l'esplicazione dei loro compiti istituzionali, non si ritiene invece praticabile la procedura di una audizione del designato per le seguenti considerazioni:

1) ai sensi del secondo comma dell'articolo 143 del Regolamento le Commissioni hanno facoltà di chiedere che i Ministri dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione ed a enti pubblici anche con ordinamento autonomo; viceversa nel caso in questione si tratterebbe di ascoltare chi ancora non è preposto alla carica o, qualora trattisi di dirigente che già ricopra altro incarico pubblico, per ragioni non inerenti alla carica che in atto ricopre;

2) l'obbligo di motivazione del parere anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire, previsto dall'articolo 2 della legge citata, deve intendersi come indicativo di un criterio di valutazione della professionalità del designato, ma non autorizza una verifica dei propositi di gestione dello stesso, non spettando in questa fase alle Camere la formulazione, anche solo indiretta ed implicita, di un indirizzo di gestione che impegni direttamente il designato, ciò che rientra nella competenza dell'esecutivo. E' ovviamente salvo il diritto delle Camere di esercitare in tutta la sua pienezza nei confronti del Governo la propria funzione di indirizzo, impartendo in qualsiasi momento all'Esecutivo le direttive che ritengano opportune anche in rapporto alle nomine, e, una volta intervenuta la nomina, di cooperare con il Governo precisandone ed integrandone gli indirizzi e verificandone l'attuazione anche attraverso i poteri informativi, ispettivi e di controllo che il Regolamento attribuisce alle Commissioni direttamente nei confronti dei dirigenti pubblici".

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