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5 maggio 1993
Sulla votazione a scrutinio palese delle domande di autorizzazione a procedere
"La Giunta è stata chiamata per iniziativa del Presidente, per la prima volta dopo la riforma del 1988, ad esprimere un parere sulla prassi interpretativa del nuovo testo dell'articolo 49 del Regolamento per la parte relativa alle "votazioni riguardanti le persone", e segnatamente sulle modalità di votazione delle autorizzazioni a procedere, finora effettuate per tale prassi tutte a scrutinio segreto.
La Giunta ritiene che l'oggetto proprio di tali deliberazioni consista in una decisione su un atto di prerogativa attraverso cui si esercita la garanzia della indipendenza e libertà della funzione parlamentare, nel rapporto con altri organi dello Stato, e non costituisca pertanto questione riguardante persone. Una conferma di tale valutazione può trarsi anche dalla prassi parlamentare precedente alla modifica dell'articolo 49 del Regolamento della Camera, prassi che ha registrato una netta preponderanza di votazioni palesi pur in presenza di norme che stabilivano la prevalenza, a richiesta, dello scrutinio segreto. Va inoltre ricordata (è il caso del Senato prima della modifica regolamentare del 1988, nonché della Camera per il periodo statutario) l'esistenza di una prassi che contemplava il costante e non contestato ricorso al voto palese nelle deliberazioni sulle autorizzazioni a procedere pur in presenza di norme - statutarie o regolamentari - che prevedevano l'obbligo di votazione segreta su questioni relative alle persone.
La Giunta, per tali considerazioni, esprime il parere che una più puntuale e meditata interpretazione dell'articolo 49 conduca a ritenere che le deliberazioni concernenti le autorizzazioni a procedere debbano essere votate a scrutinio palese. Esprime inoltre il parere che le autorizzazioni a procedere concernenti la sottoposizione all'arresto, alla perquisizione personale e domiciliare o ad altra privazione della libertà personale, ricadano nella disciplina prevista dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 49 che prevede la prevalenza, a richiesta, dello scrutinio segreto, per votazioni comunque attinenti ai diritti di libertà ivi richiamati".