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14 luglio 1993


Sulla possibilità di intervento dei deputati dissenzienti in sede di contingentamento

La Giunta per il regolamento, in relazione alla questione di richiesta di parola da parte di deputati, anche se dissenzienti, una volta esauriti i limiti di tempo concessi in sede di contingentamento, per enunciare, sia pure senza motivazione, il proprio voto;

visto il dibattito e le conclusioni a cui era già pervenuta nella riunione del 12 maggio u.s. così come comunicate in Assemblea nella seduta del 19 maggio;

constatato il perdurare di contestazioni da parte di Gruppi parlamentari;

ribadisce che ai sensi della normativa vigente, esaurito il tempo assegnato ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento a ciascun gruppo e ad altro tiolo, non può essere ad alcuno concessa la parola, ponendosi il tempo contingentato come limite generale ed invalicabile al diritto di intervento di ciascun deputato, e conferma pertanto la piena correttezza della prassi applicativa secondo cui anche gli interventi dei deputati dissenzienti devono mantenersi nei limiti di tempo complessivamente assegnati.

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