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Si è registrato un prevalente orientamento favorevole ad un'ipotesi interpretativa dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento alla luce della quale: per partito organizzato nel paese si intende una «forza politica» (anche aggregativa di più partiti) che, pur non corrispondente alla rigida nozione di «partito organizzato nel paese», sia evidentemente riconoscibile al momento delle elezioni, avendovi presentato proprie liste con lo stesso contrassegno, e che non si sia invece costituita successivamente ad esse. Si individua cioè nella stessa lista elettorale il criterio di identificazione della forza politica la cui soggettività parlamentare è riconosciuta dal Regolamento. Il requisito elettorale richiesto è rappresentato - nel quadro di un'interpretazione coerente con il mutato sistema elettorale - dall'accesso all'assegnazione nazionale dei seggi (mantenendo allo stato ferma la necessità della presentazione delle liste in almeno venti circoscrizioni): per i soggetti politici derivanti dall'aggregazione di più partiti che abbiano presentato unitariamente liste alle elezioni (ed abbiano partecipato all'assegnazione nazionale dei seggi), tale requisito ricorrerebbe ovviamente soltanto ove il gruppo autorizzato sia (e resti, nei suoi elementi costitutivi) rappresentativo della formazione politica complessiva identificata nella lista, e non di singole componenti di essa.
Emerge inoltre come, su un piano di stretta interpretazione del quadro regolamentare vigente, e considerati gli argomenti addotti nel corso del suo intervento iniziale, non sembri praticabile la fissazione, in via generale, attraverso un'operazione interpretativa, di un numero minimo di deputati necessario per l'autorizzazione alla costituzione in un gruppo."