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Capo XXXII
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Art. 140
[ Parte III: Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione; Capo XXXII: Delle Inchieste Parlamentari ]
1. Le proposte di inchiesta parlamentare seguono la procedura prevista per i progetti di legge.Art. 141
[ Parte III: Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione; Capo XXXII: Delle Inchieste Parlamentari ]
1. Quando la Camera decide di procedere ad una inchiesta, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari. La Camera può delegarne la nomina al Presidente.2. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
3. Se anche il Senato delibera un'inchiesta sull'identica materia, le Commissioni delle due Camere possono deliberare di procedere conGiuntamente.
Art. 142
[ Parte III: Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione; Capo XXXII: Delle Inchieste Parlamentari ]
Quando una Commissione d'inchiesta ritenga opportuno di trasferirsi o di inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Parlamento, ne informa, prima di deliberare al riguardo, il Presidente della Camera.