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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 1997
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
1. Alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", sono apportate le
modifiche di cui ai commi successivi.
1-bis. Al comma 34 dell'articolo 1, al terzo periodo,
dopo le parole: "antirosolia, anitiparotite" e' aggiunta la
seguente: ", antipertosse".
2. Il comma 53 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "53. Le
dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del comma
52 costituiscono il parametro di riferimento ai fini
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e sono ridotte in via definitiva in misura pari al
numero dei posti che si rendono disponibili nel quinquennio
successivo per ogni livello o qualifica, anche dirigenziale, esclusi
i posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla data del 30
aprile 1997 non si provvede alla rideterminazione delle stesse,
previa verifica dei carichi di lavoro. La mancata rideterminazione
delle dotazioni organiche entro la data sopraindicata determina, per
le amministrazioni inadempienti, la riduzione automatica del 5 per
cento delle dotazioni iniziali iscritte nei capitoli del bilancio
dell'esercizio in corso per spese non obbligatorie".
2-bis. Nell'articolo 1, comma 126, primo periodo, le
parole: "al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20
milioni lordi annui" sono sostituite dalle seguenti: "al 20 per
cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni
lordi annui".
3. Al comma 117 dell'articolo 1, le parole "comma 115" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 116".
4. Il comma 173 dell'articolo 1 e' sostituito dai seguenti:
4-bis. Le disposizioni di cui al commia 4 hanno efficacia
a decorrere dal 1 gennaio 1997.
4-ter. Il comma 234 dell'articolo 1 e' abrogato.
5. Nel comma 19, secondo periodo, dell'articolo 2 le parole "1
gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1 aprile 1997".
5-bis. All'articolo 2, comma 38, sono aggiunte in fine,
le seguenti parole: "anche qualora la notifica del
provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge".
5-ter. All'articolo 2, comma 46, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Allo scopo di rendere celermente applicabile
la disposizione di cui al presente comma ai soli fini del
condono edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali
e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono determinati parametri
e modalita' per la qualificazione della indennita' risarcitoria
prevista dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
con riferimento alle singole tipologie di abuso ed alle zone
territoriali oggetto del vincolo".
6. Al comma 115 dell'articolo 2 sono eliminate le seguenti parole:
"dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione
nazionale".
6-bis. La lettera f) del capoverso 7 del comma 60
dell'articolo 2 e' sostituita dalla seguente:
7. Al comma 60 dell'articolo 2, al capoverso 18, sono soppresse le
parole "e le province autonome di Trento e Bolzano".
8. Il comma 62 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
8-bis. Al comma 65, terzo periodo, dell'articolo 2, le
parole: "Nel caso di inizio dei lavori entro tale data" sono
sostituite dalle seguenti: "Nel caso di mancato inizio dei
lavori entro tale data";
8-ter. Ai commi 65 e 68 dell'articolo 2, le parole: "31
gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1 aprile 1997"
8-quater. Al comma 69 dell'articolo 2 le parole:
"l'accordo di programma di cui al comma 73" sonno sostituite
dalle seguenti: "l'accordo di programma di cui al comma 75". <
8-quinquies. Al comma 104, primo periodo, dell'articolo
2, le parole: "su proposta delle regioni interessate, da
prodursi entro, sessanta giorni a decorrere dal 31 dicembre
1996, sono" sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con le
regioni interessate sono revocate e"; nel medesimo periodo sono
soppresse le parole: "assicurando il rispetto dell'originaria
allocazione territoriale delle risorse."; il secondo periodo e'
soppresso.
8-sexies. Al comma 106 dell'articolo 2, le parole:
"previa conforme deliberazione della" son sostituite dalle
seguenti: "sentita la".
8-septies. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis,
8-quinquies e 8-sexies hanno efficacia a decorere dal 1
gennaio 1997.
9. Il comma 172 dell'articolo 2 e' soppresso.
10. Nel comma 177 dell'articolo 2; dopo le parole: "registro
delle imprese" sono inserite le seguenti: ", ove questa sia
espressamente richiesta dalla normativa vigente,".
10-bis. Nel comma 177 dell'articolo 2, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Entro il 31 luglio 1997 con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le semplificazioni delle
modalita' con cui le pubbliche amministrazioni procedono a tale
accertamento senza duplicazione di adempimenti per gli utenti,
anche avvalendosi delle informazioni contenute nel repertorio
di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e i casi in cui, per le
limitate dimensioni dell'attivita', l'iscrizione al registro
delle imprese non e' obbligatoria per i produttori agricoli di
cui al primo periodo del quarto comma dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633".
10-ter. Il comma 196 dell'articolo 2 e' sostituito dal
seguente:
11. (Soppresso).
11-bis. Dopo il comma 47 dell'articolo 3 e' inserito il
seguente:
12. Al comma 53 dell'articolo 3, al capoverso 1, le parole: "ferma
restando la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni." sono sostituite
dalle seguenti: "ferma restando la disposizione di cui all'articolo
84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato
dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.".
13. (Soppresso).
13-bis. Al comma 173 dell'articolo 3 dopo le parole: "n.
633," sono inserite le seguenti "o rientranti in altri regimi
speciali".
13-ter. Al comma 175 dell'articolo 3, le parole: "31
gennaio" sono sostituite dalle seguenti "termine di
presentazione della dichiarazione annuale".
13-quater. Al comma 215, lettera c), dell'articolo 3, la parola:
"c-bis)" e' sostituita dalla seguente: "b-bis".
13-quinquies. Per i soggetti operanti nell'ambito delle
aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del
regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988,
come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio,
del 20 luglio 1993, la regolarizzazione di cui ai commi 226 e
227 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo'
avvenire, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori,
anche in sessanta rate bimestrali, la prima delle quali da
versare entro il 31 marzo 1997.
1. All'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n.
664, il numero: "2770" e' sostituito dal seguente: "1282". La
disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia a
decorrere dal 1 gennaio 1997.
1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma e' aggiunto il
seguente:
2. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli prevista al numero
8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' elevata al 10 per cento.
3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 1997.
4. Non si procede al recupero di somme dovute a norma dei commi
primo e secondo dell'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ne' si fa luogo al
rimborso di quelle gia' corrisposte.
5. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e' aggiunto il seguente comma:
1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 551,
e' sostituito dal seguente: " 4. L'importo massimo di emissione di
titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da
rimborsare e quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in L.
128.000 miliardi.". E' abrogato il decreto - legge 21 novembre 1996,
n. 590.
1.- 2. (Soppressi).
3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dal comma 6
dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in
materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, nel testo
sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, e'
differito al 31 dicembre 1997.
4. Per l'anno 1997 resta ferma la facolta' per l'Agenzia
spaziale italiana (ASI), nei limiti delle disponibilita' di
bilancio, di stipulare i contratti di cui all'articolo 16,
comma 1, della legge 30 maggio 1988, n. 1886.
5. (Soppresso).
5-bis. Ai dipendenti pubblici in posizione di fuori ruolo
presso gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, continua ad essere
corrisposto lo stesso trattamento economico spettante al
personale di pari qualifica dell'amministrazione di
provenienza.
1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici
completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti
giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e
comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il
termine di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad
esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed
enti, ne' possono essere posti in essere atti esecutivi.
2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti
dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di
disponibilita' finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il
pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento
rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La
reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto
dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle
prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro
sono determinate le modalita' di emissione nonche' le caratteristiche
dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma.
3. L'impignorabilita' dei fondi di cui all'art. 1 del decreto-legge
25 maggio 1994, n. 313, convertito con modificazioni, dalla legge 2
luglio 1994, n. 460, e' estesa, con decorrenza dall'esercizio
finanziario 1993 anche alle somme destinate ai progetti finanziati
con il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga,
istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle somme destinate alle spese di missione del
Dipartimento della protezione civile nonche' a quelle destinate
agli organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre
1977, n. 801.
4. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n.
313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n.
460, dopo le parole: "Polizia di Stato sono inserite le parole
", della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato".
1. In via transitoria ed eccezionale, in attesa di una organica
disciplina legislativa che consenta lo svolgimento delle attivita'
informatiche del Ministero del tesoro sotto la diretta
responsabilita' dell'amministrazione interessata, e comunque non
oltre il 31 dicembre 1997, per assicurare la continuita' delle
prestazioni del sistema informativo della Ragioneria generale dello
Stato, e' data facolta' all'amministrazione stessa di rinnovare, per
un periodo di quattro mesi, i contratti in essere per la
manutenzione, la conduzione e lo sviluppo del predetto sistema, in
scadenza il 31 dicembre 1996, alle stesse condizioni praticate per il
1996. Sui contratti rinnovati viene acquisito il solo parere di
congruita' tecnico-economica dell'autorita' per l'informatica nella
pubblica amminitrazione, che e' reso, in via successiva, entro il
termine di cui all'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, ridotto alla meta'. Sulla base del predetto parere i contratti
potranno essere ulteriormente rinnovati fino al 31 dicembre 1997,
rinegoziandone, in conformita' del parere medesimo, le condizioni
contrattuali; in detta rinegoziazione e' previsto, a carico della
societa' che gestisce il sistema informativo, l'obbligo di attenersi,
nell'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture
relativi al sistema stesso, alla normativa nazionale e comunitaria
riguardante gli organismi pubblici.
1. A decorrere dall'anno 1997 e fino all'anno 2006 e' autorizzata
la spesa di lire 35 miliardi annui ad integrazione del fondo di cui
all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui
agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate per il
quinquennio 1996-2000. All'onere derivante dal presente articolo si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
1-bis. Un quinto del fondo di cui al comma 1 e' riservato
alle imprese individuali che abbiano un volume di affari annuo
inferiore ai cinque miliardi di lire. Qualora si verifichi una
eccedenza della quota del fondo di cui al presente comma, essa
viene utilizzata per far fronte alle richieste di finanziamento
agevolato delle altre imprese editoriali.
1-ter. Al comma 194 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono aggiunti i seguenti periodi: "La
misura dei contributi previdenziali previsti dal presente comma
e' ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme
versate ai fondi integrativi di previdenza del settore
editoriale stabilite da accordi collettivi nazionali che hanno
acquisito forza di legge in attuazione della legge 14 luglio
1959, n. 741. Al relativo onere, valutato in lire 13 miliardi
per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini
del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 del Ministero
del tesoro per l'anno 1997, a tal fine parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare
con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio".
1. Le aziende turistiche di cui al numero 48 dell'elenco allegato
al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525,
come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1995, n. 378, che abbiano assunto lavoratori a tempo parziale o in
forma stagionale dopo l'entrata in vigore della legge 31 gennaio
1994, n. 97, sono equiparate, ai fini degli oneri previdenziali, alle
imprese ed ai datori di lavoro di cui all'art. 18 della legge
medesima. Non sono pertanto dovuti all'INPS gli addebiti contributivi
relativi al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della
predetta legge 31 gennaio 1994, n. 97, e l'entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.
1. Le indennita' di anzianita' spettanti ai dipendenti delle
imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai
sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive
modificazioni e integrazioni, il cui rapporto di lavoro sia cessato a
decorrere dai due anni precedenti la emanazione del provvedimento che
dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ovvero dovute
ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la
continuazione dell'esercizio dell'impresa, facciano parte dello
stesso gruppo, sono considerate, per il loro intero importo, come
debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa
agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
2. Nelle proccdure di amministrazione straordinaria in corso sono
fatti salvi gli effetti degli atti compiuti ai sensi del comma 1.
1. Al comma 7-bis dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, introdotto dall'articolo 2, comma 16-bis, del decreto-legge 21
ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 647, la parola: "libero" e' sostituita dalla
parola: "liquido".
1. Per le finalita' previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991,
n. 257, resta ferma per l'anno 1997 il vincolo di destinazione di
apposite quote del Fondo sanitario nazionale per finanziare
l'integrazione di 225 miliardi di lire agli stanziamenti di cui
all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come
modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412.
1. Il comune di Napoli e' autorizzato ad utilizzare, fino a
concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, le residue
disponibilita' delle assegnazioni disposte dal CIPE sul fondo per il
risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14
maggio 1981, n. 219, per realizzare interventi di recupero edilizio
su edifici e opere di urbanizzazione, individuati con ordinanza del
sindaco in presenza di condizioni di dissesto del sottosuolo o di
rischio per l'igiene e la sicurezza pubblici. L'ordinanza costituisce
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' degli
interventi.
1. E' posto termine alla realizzazione dell'intervento relativo
alla costruzione dei locali da adibire a scuola della Guardia di
finanza di cui al comma 14 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre
1986, n. 910. I rapporti convenzionali gia' perfezionati alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono risolti di diritto, con
pagamnto delle prestazioni effettivamente rese alla stessa data,
oltre al rimborso delle spese sostenute.
1. All'articolo 89, comma 5, del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di
pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale e'
autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa
depositi e prestiti per il pagamento a saldo delle passivita'
rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla data di notifica
del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione,
l'organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone
comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che provvede
al pagamento delle residue passivita' ad intervenuta erogazione del
mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti eroga la
relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di
liquidazione. Analogo mutuo puo' essere assunto in alternativa alla
vendita di immobili.".
1. A valere sulle somme destinate alle finalita' di cui al
decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni ed
integrazioni, relativo ad interventi in favore degli sfollati della
ex Jugoslavia, l'importo di lire 15 miliardi e' destinato a
fronteggiare le inderogabili esigenze di assistenza ai medesimi
sfollati, ospitati nei centri di accoglienza governativi.
1. In materia di sgravi contributivi, a decorrere dal periodo di
paga in corso al 1 dicembre 1996 e sino al 30 novembre 1997, lo
sgravio si applica nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia,
Calabria, Sicilia e Sardegna nella misura del sei per cento secondo i
criteri e le modalita' previste dal decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. Per i nuovi
assunti ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla data
del 30 novembre 1996, nel predetto periodo e nelle regioni di. cui
al primo periodo con l'aggiunta dell'Abruzzo e del Molise e' concesso
lo sgravio totale di cui all'articolo 2 del citato decreto
ministeriale 5 agosto 1994. La presente disposizione trova
applicazione anche per i territori di cui all'articolo 5-bis del
decreto-legge 29 marzo 1995, n 96, convertito con modificazioni,
dalla legge 31 maggio l995, n. 206.
2. L'inquadramento dei datori di lavoro secondo i criteri previsti
dall'articolo 49, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e di
cui all'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, non ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore della predetta
legge n. 88 del 1989 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini dell'obbligo
di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di
azienda industriali (INPDAI), relativamente al personale dirigente
gia' iscritto all'INPDAI delle aziende inquadrate nel ramo industria
con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della
medesima legge n. 88 del 1989 interessate al passaggio al diverso
settore. Resta salva, successivamente al 1999, la possibilita' di
tale personale di mantenere l'iscrizione all'INPDAI.
2-bis. Nei casi in cui, per effetto del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di
concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile
1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto
1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a
carico dei datori di lavoro, i predetti sono applicati mediante
un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con
inizio dal 1 gennaio 1997.
2-ter. La disposizione del comma 2-bis si applica
anche ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza
successiva al 31 dicembre 1995.
2-quater. Nel caso in cui, anteriormente al 1 gennaio
1996, siano state determinate, con apposito provvedimento
adottata ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe
iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione
imponibile per i soci di societa' e di enti cooperativi, anche
di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni
delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al
comma 2-bis del presente articolo, si calcolano sul
salario convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il
periodo di validita' del provvedimento medesimo, comunque non
superiore a sei anni. Il medesimo criterio, per lo stesso
periodo, si applica alle societa' ed enti cooperativi, anche di
fatto, che, avendo esercitato la facolta' di cui all'articolo
6, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1970, provvedano alla revoca di tale
facolta'; in mancanza di revoca si applicano le disposizioni
previste dal comma 2-bis del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 2.258
miliardi si provvede:
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in lire 15 miliardi
per l'anno 1997, in lire 30 miliardi per l'anno 1998 ed in lire 45
miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle
risorse del Fondo di cui al comma 3, lettera b), intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 510 del 1996.
1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione
finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la
rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1 gennaio
1987 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci
anni dalla data di immatricolazione e' riconosciuto un contributo
statale fino a lire unmilionecinquecentomila per i veicoli di
cilindrata fino a 1.300 centimetri cubici e fino a lire due milioni
per i veicoli di cilindrata superiore, sempre che sia praticato dal
venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il
contributo e' corrisposto dal venditore mediante compensazione con il
prezzo di acquisto.
2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 7 gennaio
1997 e il 30 settembre 1997 e risultanti da contratto stipulato
dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione
che: a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per
trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e
c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato
in precedenza; b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia
un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e che sia intestato, da data anteriore al 30
giugno 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad
uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo,
ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia
intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei
predetti familiari; c) nell'atto di acquisto sia espressamente
dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e
siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo
statale di cui al comma precedente.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo,
il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un
demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla
richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro
automobilistico.
3-bis I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono
essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case
costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche
convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza,
della demolizione, del recupero di materiali e della
rottamazione.
4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto
importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui
viene richiesto al pubblico registro automobilistico
l'originale del certificato di proprieta' e per i successivi.
5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere
ad essi trasmessa dal venditore:
5 -bis. Fuori dell'ipotesi disciplinata dal comma 3, per
l'annotazione nel pubblico registro automobilistico della
cessazione dalla circolazione dei veicoli di cui all'articolo
54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, immatricolati in data anteriore al 1 gennaio 1987
ed intestati a persone fisiche, non e' dovuta l'imposta di
bollo e gli emolumenti in favore dell'Automobile club d'Italia
sono a carico del bilancio dello Stato, se la richiesta della
formalita' e' presentata nel periodo compreso fra la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto ed il 31 dicembre 1998. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
sono stabilite le modalita' di corresponsione di detti
emolumenti. Per conseguire i benefici indicati nel primo
periodo, il richiedente la formalita' deve espressamente
dichiarare, nel relativo modello, di non fruire del contributo
statale di cui al comma 1; in caso di falsa dichiarazione i
predetti benefici sono revocati di diritto.
6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono
essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.
7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente
articolo, valutato per l'anno 1997 in lire 160 miliardi, si fa fronte
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8. Con provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio, gli
eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel
triennio 1997 - 1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione
con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di
cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa
contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento
di cui al comma 7.
1. E' costituito, presso il Ministero dei trasporti e della
navigazione, per gli anni 1997 e 1998 un Fondo per agevolare
l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte
della rottamazione di analoghi automezzi usati. Il Fondo ha una
dotazione complessiva di lire 12,5 miliardi per ciascuno dei suddetti
anni.
2. A valere sul "Fondo" di cui al comma 1, e' erogato alle aziende
pubbliche di trasporto che acquistano entro il 31 dicembre 1998
automezzi per il trasporto pubblico locale e che consegnino per la
rottamazione un analogo automezzo immatricolato in data anteriore al
1 gennaio 1982 un contributo pari al 10 per cento del prezzo
d'acquisto lordo.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, definisce, con proprio decreto, i criteri e le
procedure per l'ammissione al contributo di cui al comma 2 e la
relativa erogazione.
4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente
articolo, pari a lire 12,5 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e
1998, si fa fronte mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis.
1. In caso di irregolarita' procedimentali nelle lotterie
nazionali e in quella internazionale, che abbiano provocato un
danno ai possessori dei biglietti, il Ministero delle finanze
e' autorizzato a definire il rapporto anche a titolo
transattivo, sentita una commissione nominata annualmente dal
Ministro delle finanze, costituita da tre magistrati, e nel
rispetto delle norme di contabilita' generale dello Stato.
2. Le maggiori somme eventualmente dovute, anche per le
situazioni ancora in corso di definizione, fanno carico al
fondo di riserva delle lotterie nazionali di cui all'articolo
23 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive
modificazioni.
3. Le somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali
sono attribuite all'erario.
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto - legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire 868
miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998
e di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997 -
1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiane e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Artt. 1 - 4
Artt. 5 - 9
Artt. 10 - 30
Disposizioni correttive ed integrative
della legge 23 dicembre 1996, n. 662
"173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina
concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli
enti locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti o che, pur avendo, popolazione inferiore, siano
capoluoghi di provincia, la giunta comunale e' composta dal
sindaco che la presiede e da un numero di assessori non
superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al
consiglio con eventuale arrotondamento all'unita' per eccesso
e, ove occorra, anche mediante aumento di una unita', in modo
da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale e'
composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da
un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto
dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento
all'unita' per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una
unita', in modo da raggiungere il numero pari.
173-bis. Fino all'entrata in vigore della nuova
disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli
organi degli enti locali, nei consigli provinciali e' eletto un
presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione
dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare
l'assemblea nel termine massinio di venti giorni dalla
richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal
presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli
argomenti che formano oggetto della richiesta.
173-ter. Il comma 189 va interpretato nel senso che non
sono considerati redditi da lavoro ai fini della medesima
disposizione le indennita' percepite in applicazione della
legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni.
173-quater. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei
consigli comunali si applicano le norme in materia di
aspettative, permessi ed indennita' stabilite dalla legge 27
dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per gli
assessori di province o comuni delle classi demografiche ivi
indicate, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio".
"f) revisione o installazione di impianti tecnologici al
servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione
di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di
nuove disposizioni:".
" 62. Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare
entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione
di opere pubbliche, relativamente alle istanze presentate entro la
data del 30 settembre 1996, previo parere della commissione prevista
a tale fine".
"196. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 649, il secondo e il terzo periodo sono
sostituiti dai seguenti: ''Con dette somme sono realizzate
prioritariamente strutture pubbliche di seconda accoglienza e
centri di servizi polivalenti autogestiti, al fine di
assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento
al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini
extracomunitari. Le finalita' di seconda accoglienza sono
perseguite, ove possibile, anche in strutture gia' realizzate
con i contributi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39. Le somme non impegnate per la
realizzazione dei predetti centri e servizi entro 18 mesi
dall'erogazione, sono definitivamente revocate e versate a cura
delle regioni stesse al capitolo 2368 dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato''".
"47-bis. In caso di scioglimento di societa' cooperative
o di loro consorzi, di diritto o disposto per atto
dell'autorita' ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile,
come integrato dall'articolo 18 della legge 31 gennaio 1992, n.
59, in luogo delle sanzioni previste in materia tributaria per
gli inadempimenti formali e per le omesse dichiarazioni nelle
ipotesi di mancato compimento di atti di gestione o di
inattivita' si applica la pena pecuniaria di lire 300.000".
Modifiche alla legge di bilancio
Disposizioni circa le imposte sulle vincite
e sugli spettacoli
"La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco
autorizzate e' compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640".
"Quando gli enti pubblici gestiscono direttamente le case da
gioco l'imponibile come sopra determinato e' assoggettato a
imposta nella misura del 50 per cento".
Importo massimo delle emissioni nette
di titoli pubblici per il 1996
Differimento e modifica di termini
in materia di pubblico impiego
(Soppresso dalla legge di conversione)
Esecuzione forzata
nei confroni di pubbliche amministrazioni
(Soppresso dalla legge di conversione)
Proroga della gestione del sistema informativo
dalla Ragioneria generale dello Stato
Credito agevolalo all'editoria
Oneri contributivi a carico delle aziende turistiche
Indennita' di anzianita' per i dipendenti di imprese
gia' sottoposte ad amministrazione straordinaria
Modifica dell'articolo 16
della legge 28 gennaio 1994, n. 84
Vincolo di destinazione di quote
del Fondo sanitario nazionale
Interventi di recupero edilizio nel comune di Napoli
Cessazione dell'intervento di cui all'articolo 7, comma 14
della legge 22 dicembre 1986, n. 910
Mutui per il pagamento a saldo delle passivita'
degli enti locali
(Soppresso dalla legge di conversione)
Interventi in favore degli sfollati dalla ex Jugoslavia
Disposizioni in materia previdenziale
a) quanto a lire 1.650 miliardi, a carico dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, come rideterminata, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663;
b) quanto a lire 600 miliardi, a carico delle disponibilita' per
l'anno 1997 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Conseguentemente:
l'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 1997 dall'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' ridotta per
lire 300 miliardi; il Fondo medesimo e' incrementato per lo stesso
anno per lire 300 miliardi. A tal fine il Ministero del tesoro e'
autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e
prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641. Le somme
derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale;
b-bis) quanto a lire 8 miliardi, mediante parziale
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione
dell'articolo 6-bis.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Soppresso dalla legge di conversione)
Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi
a fronte della rottamazione di analoghi beni usati
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare
del veicolo usato;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del
veicolo usato e originale del certificato di proprieta' rilasciato
dal pubblico registro automobilistico;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal
comma 2, lettera b).
Il predetto importo e' iscritto su apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero delle finanze per il successivo
riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata.
Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico
locale a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati.
Disposizioni in materia di lotterie
Integrazione del Fondo occupazione
Entrata in vigore
(Articoli precedenti)