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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 1997
1. Il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni
urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a
completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 23
dicembre 1996, n. 663, le parole "200 miliardi annui" sono
sostituite dalle seguenti "260 miliardi annui" e dopo le
parole: "di redditi da pensione" sono inserite le seguenti: "e
da lavoro dipendente". All'onere derivante dalla disposizione
di cui al presente comma si fa fronte utilizzando parzialmente,
per lire 60 miliardi, le maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni di cui all'articolo 6-bis).
2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle
spese sostenute e ai compensi corrisposti dal 1 gennaio 1997. Le
disposizioni del comma 1, lettere c) e d), si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996; per le
imprese che negli esercizi precedenti hanno dedotto quote di
ammortamento finanziario di cui all'articolo 69 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in aggiunta a quelle di
ammortamento di cui agli articoli 67 e 68 del medesimo testo unico,
ai fini del residuo ammortamento, a norma dei predetti articoli 67 e
68, ovvero del successivo articolo 69, si considera gia' ammortizzato
l'ammontare delle quote complessivamente dedotte; se tale ammontare
supera il costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare il reddito
del predetto periodo di imposta.
3. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo
16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da indicare
nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte,
e' dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per
cento. Il versamento e' effettuato nei termini e con le modalita'
previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi e si applica la
disposizione recata dall'articolo 6, comma 3, del decreto - legge 31
maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 1994, n. 473, in materia di soprattasse per l'omesso o ritardato versamento delle imposte dovute.
4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae
dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare un
importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo non superiore
a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea,
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997
per effettuare interventi di cui alle lettere a), b), c) e d)
dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457,
recante norme per l'edilizia residenziale. Nel caso di contitolarita'
del contratto di mutuo, o di piu' contratti di mutuo, si applica
quanto stabilito dal comma 1, lettera b) dell'articolo 13-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni
alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma.
5. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 9, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quella contenuta
nell'articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta
dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
devono intendersi riferite esclusivamente, ai destinatari
iscritti alle forme pensionistiche complementari
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 124 del 1993.
6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:
7. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Si
applica il comma 3 dell'articolo 16 del medesimo testo unico".
8. AlI'articolo 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le
parole: "Agli effetti del comma 10" sono sostituite dalle seguenti:
"Agli effetti del comma 9".
1. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
si intendono nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato e le filiali italiane di banche estere non devono operare
alcuna ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dalle stesse
percepiti su depositi e conti intrattenuti presso banche con sede
all'estero, ovvero presso filiali estere di banche italiane.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Fino al 31 dicembre 1997, per le prestazioni di servizi aventi ad
oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria
degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto e'
stabilita nella misura del 10 per cento.
3. Fino al 31 dicembre 1997, l'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto del 16 per cento prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera
b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente le
cessioni di animali vivi della specie bovina e suina e relative carni
e preparazioni, e' ridotta al 10 per cento.
4. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'indetraibilita'
dell'imposta sul valore aggiunto relativa ad operazioni concernenti
taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, e'
prorogato al 31 dicembre 1999.
5. E' abrogato il comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo
1988, n. 67, che stabilisce l'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto in misura ridotta limitatamente alle somministrazioni
di gas metano effettuate nei territori del Mezzogiorno.
6. Per l'anno 1997 le percentuali di compensazione di cui
all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, recante il regime speciale per i produttori
agricoli in materia di imposta sul valore aggiunto, sono stabilite
per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti:
7. Resta fermo, anche per i prodotti indicati nel comma 6, quanto
stabilito dal primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, circa la determinazione
delle percentuali di compensazione per gruppi di prodotti mediante
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
8. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
e' abrogata la lettera a), concernente l'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto nella misura del 4 per cento sui prodotti
farmaceutici di cui al comma 1, lettera e), numero 2), del presente articolo.
8-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
9. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis), del
decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, che prevede l'applicazione
dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per
cento agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, si
applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap
di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le
modalita' alle quali e' subordinata l'applicazione della predetta
aliquota.
9-bis. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, che individua gli acquisti non
imponibili o esenti dall'imposta sul valore aggiunto, le
parole: "comma sesto" sono sostituite dalle seguenti: "commi
settimo e ottavo".
10. Le disposizioni del comma 1, lettera e), numero 2) si applicano
alle forniture eseguite a decorrere dal 1 gennaio 1997. Le
disposizioni del comma 1, lettera b), relative alle prestazioni di
servizi di telecomunicazione, hanno effetto a decorrere dal 10 aprile
1997.
1. Dopo l'articolo 2645 del codice civile, e' aggiunto il seguente:
1-bis. All'articolo 2668 del codice civile e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
2. Al comma 1 dell'articolo 2659 del codice civile, il numero 4) e'
sostituito dal seguente: "4) la natura e la situazione dei beni a cui
si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo
2826, nonche', nel caso previsto dall'articolo 2645 -bis,
comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a
quest'ultima disposizione".
3. Dopo. l'articolo 2825 del codice civile, e' aggiunto il
seguente:
4. Dopo l'articolo 2775 del codice civile, e' aggiunto il seguente:
5. All'articolo 2780 del codice civile, dopo il numero 5), e'
aggiunto il seguente: "5-bis) i crediti del promissario
acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati
all'articolo 2775-bis.".
6. All'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
concernente gli effetti del fallimento in caso di vendita non ancora
eseguita dai contraenti, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita
trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il
curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del
contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito
nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e
gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a
condizione che gli effetti della trascrizione del contratto
preliminare non siano cessati anteriormente alla data della
dichiarazione di fallimento.".
7. All'articolo 29 della legge 25 giugno 1943, n. 540, recante
disposizioni, in materia di imposte ipotecarie, nel primo comma, dopo
il numero 2), e' aggiunto il seguente: "2-bis le trascrizioni dei
contratti preliminari non piu' produttive degli effetti di cui
all'articolo 2645-bis del codice civile.".
8. Nel primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929,
n. 499, riguardante la pubblicita' dei diritti immobiliari, le parole
"dall'articolo 20, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti
"dall'articolo 20, lettere g) ed h), limitatamente, per detta
lettera h) ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del
codice civile ed ai contratti sottoposti a condizione".
9. Il numero 4 del primo comma dell'articolo 106 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
10. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
11. Nel comma 4-bis dell'articolo 25 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto
dal comma 28 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che stabilisce riduzioni di imposta per trasferimenti di azienda nei
comuni montani, dopo le parole "cinquemila abitanti" sono inserite le
seguenti: "o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se
situate in comuni montani di maggiori dimensioni".
11-bis. All'articolo 13 della tariffa delle tasse sulle
concessioni governative annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto
del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le
parole: "(legge 19 ottobre 1991, n. 349)" sono aggiunte le
seguenti: "e di prodotti fitosanitari".
12. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, recante la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le
seguenti modificazioni:
13. Nella lettera c) della tabella delle tasse per contratti di
trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre
1954, n. 1079, come sostituita, da ultimo, per effetto dell'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'alinea e'
sostituito dalla seguente: "c) conclusi tra agenti di cambio o
societa' di intermediazione mobiliare o banche".
13-bis. Per i buoni postali fruttiferi emessi dall'Ente
poste italiane le disposizioni di cui al decreto legislativo 1
aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli
emessi a partire dal 1 gennaio 1997; per quelli emessi
anteriormente a tale data continua ad applicarsi la previgente
disciplina fiscale.
14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
15. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:
1-bis. La norma di cui al comma 3-bis dell'articolo 11
del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, deve
intendersi applicabile dal 1 gennaio 1993.
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 12, della
legge 28 dicembe 1995, n. 549, gli introiti di cui al comma 1,
lettera a), relativi ai prodotti immessi in consumo nei primi
quindici giorni del mese di gennaio 1997, sono versati interamente
all'erario. La quota spettante alle regioni a statuto ordinario e'
destinata all'incremento del Fondo sanitario nazionale per il
finanziamento dell'assistenza farmaceutica per l'anno 1997; il limite
di lire 9.600 miliardi, previsto dall'articolo 1, comma 36, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' elevato a lire 9.960 miliardi.
3. Ferme le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dispone, con decreto avente efficacia immediata,
affinche' nei rapporti contrattuali fra compagnie petrolifere e
gestori dei distributori di carburanti non siano introdotte clausole
peggiorative rispetto alle modificazioni necessarie per
l'applicazione di quanto previsto dal comma 1.
4. La disposizione della lettera b) del comma 1 ha effetto dal 10
febbraio 1997. In sede di prima applicazione, il pagamento
dell'acconto e' dovuto contemporaneamente al versamento dell'imposta
relativa ai consumi del mese di gennaio.
5. In sede di prima applicazione, il pagamento della rata di
acconto dell'imposta di consumo sulla energia elettrica, da
parte dei fabbricanti che gia' presentano la dichiarazione
annuale, relativo al mese di gennaio, e' dovuto
contemporaneamente al versamento della rata d'imposta relativa
al bimestre precedente. Per i fabbricanti precedentemente
soggetti a dichiarazione bimestrale, la rateizzazione d'acconto
annuale decorre dal mese di febbraio 1997 ed e' suddivisa in 11
rate mensili di pari importo.
6. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo, stabilita
nella misura di L. 1.022.280 per mille litri dall'articolo 5, comma
2, del decreto-legge 10 luglio 1996, n. 346, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, continua ad
applicarsi fino al 31 dicembre 1998.
7. Entro il 28 febbraio 1997, con provvedimenti del Ministro delle
finanze in materia di generi soggetti a monopolio fiscale, sono
assicurate maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato in
misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1997 e a lire 600
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Artt. 1 - 4
Artt. 5 - 9
Artt. 10 - 30
Disposizioni in materia tributaria
Disposizioni in materia di imposte sui redditi
a) nell'articolo 13-bis, come modificato dall'articolo 3, comma
2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le detrazioni
per oneri, al comma 1, lettera c), terzo periodo, dopo le parole
"menomazioni funzionali permanenti" sono inserite le seguenti: ",
nonche' quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a
facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104";
b) nell'articolo 50, comma 8, secondo e terzo periodo concernenti
la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo di opere
dell'ingegno e brevetti industriali, come modificati dall'articolo 8,
comma 1, lettera b-bis) del decreto - legge 20 giugno 1996, n.
323, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425,
le parole da "ridotto del 20 per cento" fino a "cento milioni di
lire;" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 25 per cento a
titolo di deduzione forfetaria delle spese;";
c) nell'articolo 69, concernente l'ammortamento finanziario dei
beni gratuitamente devolvibili:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una
concessione e' consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli
articoli 67 e 68, la deduzione di quote costanti di ammortamento
finanziario.";
2) nel primo periodo del comma 2, dopo la parola "concessione" sono
aggiunte le seguenti: ", considerando tali anche le frazioni";
3) il comma 4 e' abrogato;
d) nell'articolo 73, comma 2, relativo alla deduzione di
particolari accantonamenti:
1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:
"Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di
opere pubbliche e le imprese sub-concessionarie di queste sono
deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo
a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni
gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle
altre spese di cui al comma 7 dell'articolo 67. La deduzione e'
ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento
del costo e non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto
l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo
sostenute negli ultimi due esercizi.";
2) l'ultimo periodo e' soppresso.
a) nell'articolo 24, dopo il quarto comma e' inserito il
seguente: "Per i redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera
h -bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
valgono le disposizioni del precedente articolo e la ritenuta e'
commisurata all'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto.";
b) nell'articolo 25, quarto comma, primo periodo, le parole:
"commisurata al 70 per cento del loro ammontare lordo" sono
sostituite dalle seguenti: "sulla parte imponibile del loro
ammontare".
Interpretazione autentica dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
a) nell'articolo 3, che individua le prestazioni di servizi ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, al secondo comma, numero 2),
dopo le parole: "e insegne" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' le
cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni
similari ai precedenti";
b) nell'articolo 7, quarto comma, concernente la territorialita'
dell'imposta:
1) alla lettera d), dopo le parole: "addestramento personale,"
sono inserite le seguenti: "le prestazioni di servizi di
telecomunicazione," e dopo le parole: "inerenti alle suddette
prestazioni" sono inserite le seguenti: "o operazioni";
2) alla lettera f), dopo la parola: "escluse" sono inserite le
seguenti: "le prestazioni di servizi di telecomunicazione,";
3) dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente; "f-bis) le
prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti
domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunita' da
soggetti domilciliati o residenti fuori della Comunita' stessa,
ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del
primo comma, lettera a), si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si
considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza
dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione
di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati
all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene,
direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri
intermediari, nel territorio dello Stato.";
c) nell'articolo 9, primo comma, che individua i servizi
internazionali non considerati effettuati nel territorio dello Stato,
il numero 10) e' abrogato;
c-bis) nell'articolo 26, secondo comma, dopo le parole:
"rescissione e simili" sono inserite le seguenti: "o per
mancato pagamento, in tutto o in parte a causa dell'avvio di
procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste
infruttuose";
c-ter) nell'articolo 34, quarto comma, le parole: "10
milioni" sono sostituite ovunque ricorrano, con le seguenti:
"20 milioni";
d) nell'articolo 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
01) al comma 1, lettera c), le parole: "50 per cento" sano
sostituite dalle seguenti: "53 per cento" e le parole: "per i
libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole
primarie e secondarie" sono soppresse;
1) il settimo comma, concernente l'esclusione dall'obbligo del
pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di
rottami, cascami e simili, e' sostituito dal seguente:
"Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non
ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di
scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi
comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati
ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti
ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto
e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza
pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo
secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma
dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni
imponibili.";
2) dopo il settimo comma sono inseriti i seguenti: "Le
disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni
dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci
della tariffa doganale comune vigente al 31, dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato; antimoniale e in lega (v.d.
78.01);
e) zinco greggio, anche, in lega (v.d. 79.01);
e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01).
Per le cessioni di carta da macero di stracci e di scarti di ossa,
di pelli, di vetri, di gomma e plastica le disposizzioni del settimo
comma si applicano, sotto la responsabilita' del cedente,
sempreche' nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative
cessioni effettuate da operatori dotati di sede fissa non sia, stato
superiore a due miliardi di lire.";
e) alla tabella A, parte terza, che individua i beni e i servizi
soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura
del 10 per cento, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel numero 1) alla parola: "asini" e' premessa la parola:
"Cavalli,";
2) il numero 114) e' sostituito dal seguente:
"114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, ad
eccezione dei prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli
di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere
dotate secondo la farmacopea ufficiale;".
a) nella misura del 7,5 per cento per: cavalli, asini, muli e
bardotti, vivi (v.d. 01.01); animali vivi della specie suina (v.d.
01.03), ovina e caprina (v.d. 01.04); volatili da cortile vivi;
volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d.
01.05 - ex 02.02);'conigli domestici, piccioni, lepri, pernici,
fagiani e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana (v.d.
ex 01.06);
b) nella misura del 6 per cento per: animali vivi della specie
bovina, compresi gli animali del genere bufalo (v.d. 01.02).
a) nel comma 5, lettera b-ter), introdotta dall'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, dopo le
parole: "cessioni di" sono inserite le seguenti: "prodotti
editoriali di antiquariato,";
b) nel comma 6 le parole: "di prodotti editoriali di
antiquariato," sono soppresse.
Disposizioni in materia di trascrizione
di contratti preliminari e di imposte indirette.
"Art. 2645-bis (Trascrizione di contratti preliminari). -
1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione
di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4)
dell'articolo 2643 , anche se sottoposti a condizione o
relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione ,
devono essere trascritti se risultano da atto pubblico da da
scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata
giudizialmente.
2. La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che
costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui
al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad
ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari
predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il
promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.
3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare
cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno
della data convenuta tra le parti per la conclusione del
contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla
trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del
contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque
esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale
di cui all'articolo 2652 , primo comma , numero 2).
4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di
edifici da costruire o in corso di costruzione devono indicare,
per essere trascritti , la superficie utile della porzione di
edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente
relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi.
5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione e' eseguita
con riferimento al bene immobile per la quota determinata
secondo le modalita' di cui al comma stesso. Non appena
l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si
producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle
quote di proprieta' predeterminate nonche' alle relative parti
comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota
contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate
nel contratto preliminare non produce effetti.
6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende
esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico,
comprensivo delle mura perimetrali delle singole unita', e sia
stata completata la copertura".
"Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari
quando la cancellazione e' debitamente consentita dalle parti
interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza
passata in giudicato".
"Art. 2825-bis (Ipoteca sul bene oggetto di contratto
preliminare). - L'ipoteca iscritta su edificio o complesso
condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a
garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi
degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore
dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645 -bis,
limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto
finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata
con il contratto preliminare o con altro atto successivo
eventualmente adeguata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l'accollo
risulta da atto successivo, questo e' annotato in margine alla
trascrizione del contratto preliminare".
"Art. 2775-bis. (Credito per mancata esecuzione di
contratti preliminari). - Nel caso di mancata esecuzioni del
contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645
-bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono
hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del
contratto preliminare, sempre che gli effetti della
trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del
contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al
momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o
di condanna al pagamento ovvero al momento della trascrizione
del pignoramento o al momento dell'intervento nella esecuzione
promossa da terzi.
Il privilegio non e' opponibile ai creditori garantiti da
ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per
l'acquisto del bene immobile nonche' ai creditori garantiti da
ipoteca ai sensi dell'articolo 2825-bis".
"4° gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle
scritture private autenticate in Stato estero prima di farne
uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano
gia' depositati presso un notaio esercente in Italia, sono
esclusi dall'obbligo di deposito gli atti previsti
dall'articolo 14, comma 2, della convenzione ratificata ai
sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali e'
previsto l'obbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 13-
ter 13-quater e 13-quinquies, del decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, riguardanti l'obbligo di indicare
il reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto,
intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico
ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio
distrettuale delle imposte dirette;".
a) nell'articolo 2, relativo alla base imponibile per le
trascrizioni, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis.
In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei
contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice
civile l'imposta e' dovuta nella misura fissa";
b) nell'articolo 4 della tariffa, dopo le parole: "di diritti
reali immobiliari," sono inserite le seguenti: "dei contratti
preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile,".
a) nella tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti
all'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministero delle
finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106
alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:
1) (soppresso);
2) all'articolo 13, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 8, comma
1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, dopo
le parole: "decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385" sono
inserite le seguenti: "nonche' estratti di conto corrente postale";
nella nota 3-ter, dopo le parole "ricevuti dalle banche" sono
inserite le seguenti: "nonche' uffici dell'Ente poste italiane";
b) nell'articolo 7, primo comma, della tabella, relativa agli
atti esenti dall'imposta di bollo, le parole: "ricevute ed altri
documenti relativi a conti correnti postali" sono soppresse.
a) nell'articolo 5, in materia di registrazione in termine fisso
e in caso d'uso, al comma 2, secondo periodo, le parole: "ad
eccezione delle locazioni e degli affitti e relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero 8),
del decreto medesimo", sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione
delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma,
numeri 8) e 8-bis), dello stesso decreto";
b) nell'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima,
concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, dopo
il quarto periodo, e' aggiunto il seguente: "Se il trasferimento
avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e' esente
dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo
comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, ed e' effettuato nei confronti di imprese che
hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la
rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente
dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1%";
c) nell'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II-
bis), e' aggiunta la seguente: "II-ter). Ove non si realizzi la
condizione, alla quale e' subordinata l'applicazione dell'aliquota
dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte
di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura
ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento
oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del
presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine
per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione
finanziaria.".
a) nel comma 2 dell'articolo 10 le parole: "quarto periodo" sono
sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo";
b) nella nota dell'articolo 1 della tariffa, le parole "quarto
periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo".
Disposizioni in materia di accise
e di generi soggetti a monopolio fiscale
a) nell'articolo 3, comma 4, concernente il pagamento delle
imposte sulla produzione e sui consumi, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: "Il pagamento dell'accisa, fatte salve le
disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato,
per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese,
entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo
nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del
mese successivo.";
b) nell'articolo 26, concernente l'accertamento dell'accisa sul
gas metano, il comma 8, come sostituito dall'articolo 11, comma 3,
del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e' sostituito dal
seguente:
"8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di
dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari
per la determinazione del debito d'imposta, che devono essere
presentate dai soggetti obbligati entro il mese di febbraio
dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il pagamento
dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili
entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi
dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato
entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si
riferisce. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto
sono detratte dal successivo versamento di acconto.
L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere
diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e
contabili disponibili";
c) nell'articolo 55, concernente l'accertamento e la
liquidazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, i
commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
"1. L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine
che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le
officine che producono energia elettrica per uso proprio,
munite di misuratore, e' fatto dall'ufficio tecnico di finanza,
competente per territorio, sulla base della dichiarazione di
consumo annuale presentata dal fabbricante. La dichiarazione
deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed e'
presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno
successivo a quello cui si riferisce";
d) nell'articolo 56, concernente il versamento dell'imposta di
consumo sull'energia elettrica, i commi 2 e 3 sono sostituiti
dai seguenti:
"2. I fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto entro il
giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi
dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato
entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a
quello cui si riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono
rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente
versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo
versamento di acconto.
3. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere
diverse rateizzazioni di acconto sulla base dei dati tecnici e
contabili disponibili";
e) nell'articolo 56, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I fabbricanti autorizzati a presentare la dichiarazione annuale
versano l'imposta in rate di acconto mensili entro il giorno 20 di
ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente.
Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno 20 del mese
di febbraio e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le
rate di acconto. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto
sono detratte dal successivo versamento di acconto.";
f) nell'articolo 57, comma 1, concernente la prestazione di
garanzia relativamente al pagamento dell'imposta di consumo
sull'energia elettrica, nel primo periodo le parole: "per un
bimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per un mese".