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![]() Indici delle leggi |
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 1997
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, concernente il servizio di riscossione dei tributi, sono
apportate le seguenti modificazioni:
2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,
relativo all'invio di una comunicazione di avvenuta iscrizione a
ruolo in luogo della notificazione della cartella di pagamento, come
modificato dall'articolo 3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, la cifra: "100.000" e' sostituita dalla seguente: "600.000".
3. Sono confermati, per l'anno 1997, i compensi stabiliti, per
ciascuna concessione, con decreti del Ministro delle finanze 30
novembre 1994, concernenti la determinazione dei compensi per il
periodo di gestione decennale della concessione del servizio di
riscossione dei tributi, pubblicati nel supplemento ordinario n. 28
alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1995. Entro il 31
dicembre 1997 sono stabiliti i nuovi compensi per il biennio
1998-1999 con applicazione, anche per i bienni successivi, degli
elementi di calcolo fissati sia nei commi 2 e 3 sia nel comma 8
dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43.
3-bis. Per il trasferimento dei servizi di riscossione
dei tributi e di tesoreria di cui al decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, in materia di garanzia dell'occupazione e
del personale, gli enti locali, all'atto del trasferimento
stesso, possono prevedere che siano applicate le norme di cui
all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, concernenti la regolamentazione del
settore.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, concernente disposizioni per la revisione organica delle
sanzioni tributarie non penali, sono sospese, sino alla
emanazione dei citati decreti legislativi, le pene pecuniarie
tributarie a carico degli eredi per effetto della
intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte del
contribuente stabilita nella lettera b) del citato comma.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
pene pecuniarie gia' iscritte a ruolo anche se la relativa rata
sia scaduta o non pagata.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' operative delle citate disposizioni.
1. In via transitoria, in attesa dell'emanazione delle
disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei
contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle
dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici
finanziari, previste dall'articolo 3, comma 134, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per assicurare la continuita' delle
informazioni derivanti dalle lavorazioni di acquisizione
registrazione, verifica, elaborazione, controllo, quadratura e
fornitura di supporto magnetico dei dati relalivi alle
dichiarazioni e ai documenti pervenuti nel 1996 al Ministero
delle finanze ovvero che perverranno entro il 31 dicembre 1997,
e' data facolta' al Ministero delle finanze di prorogare al 30
aprile 1998 la Convenzione stipulata il 22 dicembre 1995 con il
Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del
servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di
pertinenza dello Stato e di enti pubblici.
1. Il risarcimento del danno cagionato all'erario come diretta
conseguenza della mancata corresponsione dei tributi, nell'ambito del
procedimento penale, si effettua, sulla base di apposita
dichiarazione, mediante versamento irripetibile al concessionario
della riscossione, che riversa i relativi importi nei corrispondenti
capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato. Degli importi versati si tiene conto ai fini della
determinazione delle imposte, sanzioni e interessi dovuti in base
all'azione di accertamento tributario. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del
tesoro, sono determinati il contenuto della dichiarazione e le
modalita' del versamento.
2. Il Ministero delle finanze puo' affidare le attivita' di
recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e
rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di
provvedimento definitivo di confisca amministrativa ad uno o piu'
concessionari. Per la scelta del concessionario si applicano, in ogni
caso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, in materia di appalti pubblici di servizi. I rapporti tra il
Ministero del!e finanze e il concessionario sono disciplinati da
apposita convenzione onerosa per il concessionario medesimo, conforme
allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze.
3. Il comma 114 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza
pubblica, e' sostituito dal seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia
a decorrere dal 1 gennaio 1997.
4. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi
derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di opere
di pubblico dominio, sono abrogati.
5. L'attivita' degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644,
e' non ancora soppressi a norma dell'articolo 1 dello stesso decreto
n. 644 del 1972, continua ad esplicarsi fino a data da determinare
con decreto del Ministro delle finanze.
6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati di
assistenza fiscale, previsto dall'articolo 78, comma 22, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, a valere sul capitolo 3479 del Ministero
delle finanze, relativo alla assistenza prestata nel 1996 ai
lavoratori dipendenti e pensionati, trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni., dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, che prevedono l'erogazione del predetto
compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.
6-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. I termini del 31 luglio 1996 e del 5 settembre 1996, di cui
all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono prorogati al 30 aprile 1997.
2. Per le istanze presentate successivamente ai termini
originariamente previsti dal citato articolo 2, comma 138,
primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se entro
il 30 novembre 1997 l'ufficio non ha comunicato il rigetto
dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per
redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende
definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si
perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1997, delle
maggiori somme dovute, maggiorate degli interessi legali a
decorrere dal 16 dicembre 1996, da effettuare in base alle
norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di
credito o tramite il competente concessionario della
riscossione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire 5
milioni per le persone fisiche e a lire 10 milioni per gli
altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in
due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e
il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui
all'articolo 2, comma 138, quarto periodo, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, maggiorate degli interessi legali
computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza
del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31
marzo 1998 ed entro il 30 settembre 1998 nel caso previsto al
primo periodo del presente comma, nonche' degli interessi
legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso
versamento nei termini non determina l'inefficacia della
definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si
applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni; sono altresi' dovuti una soprattassa
pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli
interessi legali.
3. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano le norme di cui ai commi da 139 a 146
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per gli
stessi soggetti il termine del 20 dicembre 1996, nonche' i
termini del 15 dicembre 1996, del 31 marzo 1997 e del 30
settembre 1997, indicati rispettivamente nei commi 141 e 144
dell'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996, sono
prorogati di dodici mesi. L'imposta sostitutiva dovuta ai sensi
del comma 144 dell'articolo 2 della predetta legge n. 662 del
1996 va maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 16
dicembre 1996.
4. Le maggiori entrate derivanti dalla applicazione del
presente articolo, nel limite di lire 150 miliardi, sono
destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
1. Le eventuali maggiori entrate, rispetto alle previsioni del
bilancio 1997, derivanti da dividendi dovuti dalle societa' per
azioni possedute direttamente dallo Stato che affluiranno al
capitolo 2970 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno
1997, in deroga alle norme vigenti di contabilita' dello Stato
e alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
23 dicembre 1996, n. 663, saranno destinate ad incrementare
nella misura del 10 per cento l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate
all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio
del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di
politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di
riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalita' per
l'attuazione del presente articolo.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente decreto.
1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di
aggiornamento al documento di programmazione economico finanziaria
per il triennio 1997-99, cosi' come deliberati, con apposite
risoluzioni, dalle Camere, gli impegni e i pagamenti delle spese
dello Stato e degli enti soggetti all'obbligo di tenere le
disponibilita' liquide in conti correnti e in contabilita' speciali
presso la Tesoreria dello Stato sono dsciplinati sulla base delle
disposizioni di cui ai commi successivi.
2. Per il 1997, la facolta' di impegnare le spese nei limiti dei
fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome puo'
essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi,
assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria,
alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento
dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle
poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti
connessi al funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da
accordi ed impegni internazionali, alle spese connesse ad interventi
per calamita' naturali, nonche' alle annualita' relative ai limiti di
impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per le restanti spese
la facolta' di impegnare consentita per ciascun bimestre nel limite
del 10% dello stanziamento annuo. Per effettive, motivate e
documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati,
puo' autorizzare l'assunzione di impegni di spesa eccedenti i
predetti limiti nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, se
coerenti con le previsioni sui flussi di cassa della spesa statale.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti titolari di conti
correnti e di contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria dello
Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le province, le
comunita' montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli
enti parchi nazionali, gli enti previdenziali di cui alla tabella
B della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed
integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente Poste
limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto
dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli
riguardanti interventi di politica comunitaria, gli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano, nonche' per le universita',
limitatamente ai conti aperti dai dipartimenti e dagli altri centri
con autonomia finanziaria e contabile, non possono effettuare
prevalementi dai rispettivi conti superiori al 90% dell'importo
cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996.
Il Ministro del tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con
propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze, puo'
disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma.
4. I soggetti interessati, prima di emettere disposizioni di
pagamento, devono accertare l'esistenza della disponibilita' di
cassa, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3.
5. Il Governo, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, e
d'intesa con l'ANCI, l'Unione nazionale dei comuni, comunita' ed
enti della montagna (UNCEM) e l'UPI, procede al monitoraggio degli
andamenti dei pagamenti delle regioni e degli enti locali e degli
altri enti non compresi nel comma 3, allo scopo di verificare che
essi non eccedano mensilmente, in modo cumulato, quelli effettuati
nel 1996, incrementati del tasso d'inflazione programmato. Qualora
dalle verifiche mensili, la prima delle quali avra' luogo entro il
mese di febbraio 1997, con riferimento alle risultanze degli incassi
e pagamenti degli enti di cui al presente comma, risultino
scostamenti significativi, il Governo predispone tutte le misure,
anche di carattere legislativo, necessarie a ricondurre flussi di
spesa entro i limiti programmati, nel rispetto dei principi
costituzionali in materia di autonomie.
1. Per l'anno 1997, il Ministero dell'interno emette entro il mese
di febbraio gli ordinamenti diretti cumulativi concernenti il
trasferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti,
soggetti al sistema di tesoreria unica della prima rata dei fondi di
cui alle lettere a), b) e c) dei comma 1 dell'articolo 34 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli importi indicati nei
predetti ordinativi sono accreditati nelle contabilita' speciali
aperte presso le sezioni di tesoreria territorialmente competenti e
sono utilizzabili dagli enti interessati dopo l'esaurimento delle
disponibilita' liquide esistenti al 31 dicembre 1996 ai sensi
dell'articolo 1, comma 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Entro lo stesso mese di febbraio, il Ministero dell'interno
comunica a ciascuna sezione di tesoreria l'importo della prima rata
dei fondi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 4
dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
spettante alle province, alle comunita' montane e ai comuni con
popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti, gia' intestatari di
contabilita' speciali alla data del 31 dicembre 1996. La sezione di
tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento,
ai sensi dell'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, che le disponibilita' sulle contabilita' speciali aperte presso
la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento
della disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997, accredita la somma
indicata nella comunicazione di cui al presente comma nel conto
infruttifero dell'ente, scritturandola in contropartita al conto
sospeso "collettivi".
3. Entro i mesi di maggio e ottobre, il Ministero dell'interno
comunica ad ogni sezione di tesoreria, rispettivamente, l'importo
della seconda e della terza rata dei predetti fondi di cui al comma
1, lettere a), b) e c) e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettanti alle province, alle
comunita' montane e a tutti i comuni soggetti al sistema di tesoreria
unica. La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e
previo accertamento che le disponibilita' sulle contabilita' speciali
aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al
20 per cento delle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997 ovvero,
per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti soggetti al
sistema di tesoreria unica, al 20 per cento dell'importo del
trasferimento di cui al comma 1, accredita le somme riportate nelle
predette comunicazioni a partire dal 1 giugno per la seconda rata dei
trasferimenti e nel periodo dal 1 al 14 novembre per la terza rata.
4. Il Ministero dell'interno comunica altresi' ad ogni sezione di
tesoreria le seguenti somme spettanti agli enti locali, da attribuire
non prima delle scadenze sotto indicate:
5. Le anticipazioni degli importi spettanti agli enti per effetto
del comma 4, da scritturare in contropartita al conto sospeso
"collettivi", sono effettuate dalle sezioni di tesoreria, sulla base
delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti
agli enti interessati alle scadenze previste dalle vigenti leggi,
dietro richiesta dell'ente interessato e previo accertamento delle
disponibilita' sulle contabilita' speciali con le modalita' di cui al
comma 3. Nel caso in cui all'ente spettino, ai sensi dei commi 2, 3 e
4, due o piu' assegnazioni, la somma da anticipare e' quella
cronologicamente precedente; nel caso di rate aventi la stessa
scadenza, la somma da anticipare prioritariamente e' quella di
importo inferiore. Prima di procedere alla concessione di
anticipazioni, la sezione di tesoreria e' tenuta ad estinguere
eventuali titoli di spesa giacenti presso la stessa secondo le
modalita' previste dal comma 9.
6. Nella comunicazione relativa alla scadenza di ottobre, di cui al
comma 3, sono esclusi gli enti che entro il 15 settembre 1997 non
abbiano presentato al Ministero dell'interno la certificazione
relativa al bilancio preventivo 1997 e al conto consuntivo 1995.
Detti enti sono inclusi in apposite comunicazioni suppletive solo ad
avvenuta presentazione di dette certificazioni.
7. Entro i primi quindici giorni del trimestre successivo a quello
di riferimento, la sezione di tesoreria trasmette al Ministero
dell'interno un elenco contenente l'indicazione degli enti
beneficiari delle anticipazioni nonche' degli importi riconosciuti a
ciascuno di essi, della data di accreditamento e della relativa
causale, al fine dell'emissione di un ordinativo diretto a favore del
capo della sezione per il ripianamento delle somme scritturate al
conto sospeso "collettivi". Per l'ultimo trimestre del 1997 la
segnalazione e' effettuata entro il 18 novembre con riferimento al
periodo 1 ottobre-14 novembre 1997, per consentire al Ministero
dell'interno il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso
"collettivi" entro la fine dell'esercizio 1997.
8. Dalla disciplina prevista dall'articolo 3, comma 214 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono esclusi i titoli di spesa concernenti
il pagamento di servizi resi dall'ente beneficiario
all'amministrazione emittente e quelli d'importo non superiore a L.
500.000. Il predetto limite d'importo puo' essere modificato con
decreto del Ministero del tesoro.
9. Nel caso in cui siano giacenti per il pagamento presso la
tesoreria dello Stato due o piu' titoli di spesa a favore di uno
stesso ente o amministrazione intestatari di contabilita' speciale o
conto corrente, al verificarsi della condizione di cui all'articolo
3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titoli di spesa
sono estinti con criterio cronologico fino al superamento del limite
del 20 per cento. I titoli di spesa pervenuti nella stessa giornata
sono estinti per ordine crescente di importo.
9-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto
legislativo 11 giugno 1996, n. 336, dopo le parole: "enti in
stato di dissesto finanziario" sono aggiunte le seguenti: "sino
all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 3".
10. Le disposizioni del presente articolo abrogano tutte le
precedenti norme con esse non compatibili.
Artt. 1 - 4
Artt. 5 - 9
Artt. 10 - 30
Disposizioni in materia di riscossione
a) nell'articolo 26, comma 1, primo periodo, concernente gli
obblighi del commissario governativo, dopo le parole: "come riscosso"
sono inserite le seguenti: ", salva la facolta' per il Ministro delle
finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro e sentita
l'amministrazione regionale interessata, di stabilire, in
situazioni particolari, l'esonero da tale obbligo,";
b) nell'articolo 31, comma 1, lettera c), che individua i
soggetti cui puo' essere conferita la concessione, dopo le parole:
"la gestione in concessione del servizio" sono inserite le seguenti:
"ovvero di attivita' o compiti ad esso connessi o complementari,";
c) nell'articolo 34, concernente la conservazione dei ruoli, dei
registri e degli atti, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere
stabilite particolari modalita' di conservazione dei ruoli, dei
registri e degli atti da parte del Consorzio nazionale obbligatorio
tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre
entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici.";
d) nell'articolo 61, relativo ai compensi e rimborsi spese
spettanti ai concessionari dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente
comma:
"8-bis. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative,
il numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti
pubblici riscossi dai concessionari della riscossione e di
conseguenza l'ammontare nazionale complessivo dei compensi in misura
superiore al dieci per cento, il Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, dispone, con decreto da emanare entro
centoventi giorni dalla data in cui hanno effetto le riduzioni delle
riscossioni, la revisione della misura dei compensi in modo da
assicurare la permanenza dell'equilibrio economico. La nuova misura
e' comunicata al concessionario che ha facolta' di recedere a norma
dell'art. 18. La facolta' di recesso e', altresi', esercitabile
qualora sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di centoventi
giorni dalla data entro la quale doveva essere emanato il predetto
decreto ministeriale.";
e) nell'articolo 62, comma 4, primo periodo, concernente la
dilazione dei versamenti, le parole da: "il Ministro delle finanze"
fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "il
direttore regionale delle entrate, quando l'incidenza di tali tributi
e' pari o superiore al dieci per cento dell'ammontare dei compensi
erariali percepiti dal concessionario nell'anno precedente, concede
dilazioni per il versamento dell'intero importo per un periodo non
superiore a ventiquattro mesi.";
f) (soppressa).
0a) all'art. 19 e' aggiunto il seguente comma:
"Per le imposte iscritte a ruolo dovute in base alle
dichiarazioni annuali, regolarmente presentate ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ed in
base alle liquidazioni periodiche per le quali non sono scaduti
i termini di presentazione annuale della relativa
dichiarazione, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle finanze puo' eccezionalmente
disporre nei confronti degli stessi soggetti indicati nel terzo
comma e su istanza dei medesimi l'applicazione degli interessi
nella misura del 9 per cento annuo in luogo delle soprattasse e
delle pene pecuniarie, nonche' la rateazione del debito
tributario fino ad un massimo di 12 rate";
a) nell'articolo 28, secondo comma, primo periodo, riguardante le
modalita' di pagamento, le parole: "non oltre il giorno dodici del
mese di scadenza della rata" sono soppresse;
b) nell'articolo 30, terzo comma, concernente l'indennita' di
mora, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"sedici giorni, ovvero sessanta giorni se l'imposta e' stata
liquidata ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,";
b-bis) nell'articolo 52 il secondo comma e' sostituito
dal seguente:
"L'opposizione non puo' essere proposta:
a) quando i mobili pignorati nella casa di abitazione del
contribuente e negli altri luoghi a lui appartenenti, sui quali
si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una
precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore;
b) dal coniuge e dai parenti e affini fino al terzo grado del
contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili
pignorati nella casa di abitazione del debitore o del
coobbligato e negli altri luoghi a loro appartenenti, sempre
che non si tratti di beni costituiti in dote ovvero dimostrino
la proprieta' acquisita con atto pubblico o scrittura privata
di data certa o per atto di donazione anteriori alla
presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso
di accertamento dell'imposta";
b-ter) al primo comma dell'articolo 60 le parole:
"mediante raccomandata con avviso di ricevimento" sono
sostituite dalle seguenti: "mediante collegamento telematico";
c) nell'articolo 65, secondo comma, concernente beni
pignorabili, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo le parole: "in virtu' di titolo di data
anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore" sono
sostituite dalle seguenti: "in virtu' di titolo avente data
anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a
ruolo";
2) nel secondo periodo, le parole: "di data certa anteriore a
quella di consegna del ruolo all'esattore" sono sostituite
dalle seguenti: "di data anteriore all'anno cui si riferisce il
tributo iscritto a ruolo" e le parole: "alla stessa data" sono
sostituite dalle seguenti: "allo stesso anno";
d) nell'articolo 78, concernente l'onere di preventiva
esecuzione sui beni mobili ed ordine delle procedure immobiliari, il
primo comma, e' sostituito dal seguente: "Il concessionario puo'
avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata
previsti dalla legge quando l'ammontare del credito per il quale si
deve procedere e' superiore a lire dieci milioni. Quando l'ammontare
e' inferiore il concessionario puo' procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se e' risultata infruttuosa o insufficiente
l'esecuzione sui beni mobili del debitore.";
e) dopo l'articolo 91 e' inserito il seguente articolo:
"91-bis. (Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi).
- 1.
Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo
non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il
pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprieta' del
contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale
delle entrate ne dispone il fermo.
2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante
iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che
provvede, altresi', a darne comunicazione al debitore.
3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo e'
soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le
modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto
previsto nel presente articolo.".
5. Sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei
tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento
amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici,
al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora
contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della
loro provenienza.
Sospensione di pene pecuniarie tributarie
a carico degli eredi
Proroga della Convenzione con il Consorzio nazione obbligatorio
tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi.
Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di beni e
diritti dello Stato e di funzionamento dell'amministrazione
finanziaria.
"114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili
appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a
statuto speciale, nonche' delle province autonome di Trento e
di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti
territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai
rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei
fondi di cui al comma 86, ne' alienati o permutati".
a) la lettera a) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:
"a), i corsi di riqualificazione, aggiornamento e
specializzazione sono organizzati su base regionale dal
Ministero delle finanze";
b) la lettera d) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:
"d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle
materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati
i corsi stessi";
c) la lettera f) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:
"f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate Ministro
delle finanze";
d) il comma 207 e' sostituito dal seguente:
"207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di
cui alla lettera b) del comma 206 sono utilizzati in via
provvisoria presso l'ufficio di destinazione, con le funzioni
inerenti al profilo cui era indirizzata la prova selettiva e
con il relativo trattamento economico. La rinuncia
all'immissione in servizio comporta la decadenza dal diritto di
ammissione ai corsi di cui alla lettera a) del comma 206. In
sostituzione dei candidati decaduti subentrano gli idonei della
medesima graduatoria e, nel caso in cui il numero di coloro che
abbiano superato la prova selettiva sia inferiore al numero dei
posti disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i
candidati risultati idonei nella prova selettiva degli altri
concorsi regionali, secondo l'ordine di una graduatoria unica
nazionale compilata dal Ministero delle finanze. Il superamento
dei corsi costituisce condizione per la nomina in ruolo, che ha
decorrenza giuridica dalla data del provvedimento di
approvazione della graduatoria della prova selettiva ed
economica dalla data in cui ha avuto luogo la provvisoria
immissione in servizio nella qualifica di nuovo inquadramento.
Il personale che non supera il corso riassume il profilo
professionale precedentemente rivestito e rientra nella sede di
provenienza, salvo richiesta di destinazione nella nuova sede
in presenza di disponibilita' di organico.";
e) dopo il comma 208 e' inserito il seguente:
"208-bis. Agli oneri relativi ai commi 206 e 207,
valutati in lire 180 miliardi, si provvede utilizzando le
risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di
amministrazione del fondo di previdenza per il personale del
Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente
della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Il Ministro del tesoro,
su proposta del Ministro delle finanze, e' autorizzato a
prelevare dal conto corrente intestato al fondo presso la Cassa
depositi e prestiti le somme destinate a far fonte agli oneri
anzidetti e a disporne, con propri decreti, l'iscrizione, in
termini di competenza e cassa, sugli specifici capitoli di
spesa del Ministero delle finanze".
Proroga dei termini
Incremento del Fondo per l'occupazione
Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio
Disposizioni in materia finanziaria e contabile
Blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa
Trasferimento dei fondi agli enti locali
a) fondo per lo sviluppo degli investimenti spettante ai sensi
dell'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per il 40 per
cento entro il 30 aprile 1997, per il 50 per cento entro il 31 luglio
1997 e per il saldo entro il 31 ottobre 1997;
b) fondo nazionale ordinario per gli investimenti spettante ai
sensi del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, entro il 31 luglio 1997;
c) contributo per finanziare l'onere degli incrementi degli
stipendi ai segretari comunali scaturenti dall'applicazione del
contratto collettivo nazionale del lavoro, relativo al comparto
ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 1995 e pubblicato nel
supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 246 del 20 ottobre 1995, entro il 30 giugno 1997;
c-bis) il contributo spettante ai sensi del comma 156
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il
30 giugno 1997.
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