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Documenti
La Giunta per le autorizzazioni riferisce sempre all'Assemblea mediante relazione scritta. I documenti parlamentari assumono la seguente numerazione:
doc. IV per le richieste avanzate dall'autorità giudiziaria di autorizzazione a eseguire le misure di cui all'articolo 68, commi secondo e terzo, della Costituzione (misure limitative della libertà personale o domiciliare, o intercettazioni) nei confronti di parlamentari e per le richieste di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 313 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative);
doc. IV-bis per le richieste avanzate dall'autorità giudiziaria di autorizzazione a procedere per i reati ministeriali e per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1989 (misure limitative della libertà personale o domiciliare, o intercettazioni) nei confronti del Presidente del Consiglio, dei ministri e dei parlamentari inquisiti in procedimenti per reati ministeriali;
doc. IV-ter per le richieste di deliberazione in materia di insindacabilità avanzate dall'autorità giudiziaria;
doc. IV-quater per le richieste di deliberazione in materia di insindacabilità avanzate dai deputati interessati