Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Vai al Menu di navigazione principale

Stemma della Repubblica Italiana
Repubblica Italiana
Bandiera Italia Bandiera Europa
Sei in: Home \ Organi Parlamentari \ Gruppi Parlamentari \ Funzioni \

Inizio contenuto

Funzioni


Tutti i deputati devono entrare a far parte di un gruppo parlamentare: entro due giorni dalla prima seduta devono perciò dichiarare a quale gruppo aderiscono. Per costituire un gruppo è sufficiente il numero minimo di 20 deputati (art. 14 reg.), non essendo richiesta alcun'altra condizione. Esiste poi un gruppo "misto", del quale fanno parte deputati anche di diverso orientamento politico, giacchè unisce i parlamentari che non vogliono entrare a far parte dei gruppi costituiti o non sono in numero sufficiente per formare un proprio gruppo. E' sempre consentito ad un deputato dimettersi dal gruppo cui appartiene per aderire ad altro gruppo o al gruppo misto.

I gruppi - che di norma sono la proiezione in Parlamento dei partiti e dei movimenti politici - costituiscono un elemento essenziale per il funzionamento delle Camere. Nella formazione delle Commissioni deve essere rispettata la proporzione fra i gruppi (art. 72 Cost.). L'organizzazione dei lavori e la programmazione dell'attività dell'Assemblea e degli altri organi parlamentari è affidata all'accordo fra i gruppi nell'ambito di un'apposita Conferenza dei presidenti di gruppo. La Conferenza è convocata dal Presidente della Camera per ricercare tale accordo, in mancanza del quale provvede egli stesso a stabilire il programma e il calendario dei lavori sulla base delle proposte del Governo o dei gruppi, con la riserva di spazi per le minoranze.

Ciascun parlamentare, in base all' art. 67 della Costituzione, rappresenta la Nazione senza vincolo di mandato. Tuttavia, le decisioni più importanti sono concordate e assunte all'interno del gruppo parlamentare di cui fa parte e, in genere, le posizioni del gruppo sono espresse dal suo presidente o da un rappresentante che parla, in Assemblea o in Commissione, a nome del gruppo stesso. Il regolamento tutela i dissenzienti, assicurando loro la facoltà di manifestare i motivi del dissenso dalle posizioni del gruppo.

Le disposizioni sulle procedure parlamentari attribuiscono inoltre ai rappresentanti dei gruppi alcuni poteri per il cui esercizio è altrimenti necessario il concorso di un determinato numero di deputati: ad esempio la presentazione di mozioni (art. 110 reg.) o la richiesta di votazioni qualificate (art. 51, comma 2, reg).

Fine contenuto

Vai al menu di navigazione principale