XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 688-A
Onorevoli Colleghi! E' oggi all'esame dell'Assemblea il
testo del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante
modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
nonche alla legge 23 agosto 1988, n. 400 in materia di
organizzazione del Governo. Il provvedimento costituisce il
primo atto legislativo licenziato dalla Commissione Affari
costituzionali nella nuova legislatura.
1. Ambito dell'intervento normativo ed illustrazioni delle
disposizioni del decreto legge
Il decreto-legge, nel testo presentato alla Camera,
modifica il decreto legislativo n. 300 del 1999 ed istituisce
due nuovi ministeri, quello della sanità, le cui competenze
sono estrapolate da quelle del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, come disciplinato nel testo
del decreto legislativo n. 300, e il Ministero delle
comunicazioni le cui competenze sono enucleate da quelle del
Ministero delle attività produttive. Ciò ha comportato una
serie di aggiustamenti quanto alle competenze e alle aree di
intervento con ripercussioni anche sull'organizzazione dei
Ministeri.
I ministeri sono quindi quattordici anziché dodici, mentre
le direzioni generali (strutture di primo livello), previste
per il Ministero degli affari esteri, Ministero della difesa e
Ministero per i beni e le attività culturali, sono state
previste nel testo del decreto-legge sia per il Ministero
della sanità che per il Ministero delle comunicazioni. La
complessa normativa dell'organizzazione del Governo e dei
Ministeri ha comportato modificazioni da un lato in relazione
allo scorporo di funzioni e materie, e dall'altro, in maniera
quasi speculare, in connessione all'attribuzione delle
funzioni e delle materie ai nuovi Ministeri.
Procedendo ad illustrare con estrema sintesi il contenuto
del decreto-legge, l'articolo 1 sostituisce, con
l'apprezzabile sistema della novellazione, l'intero comma 1
dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, per
aggiungere all'elenco dei Ministeri il Ministero delle
comunicazioni ed il Ministero della salute.
L'articolo 2 sostituisce l'intero articolo 3 del decreto
legislativo n. 300 del 1999; attribuisce, quali strutture di
primo livello, al nuovo Ministero delle comunicazioni e a
quello della sanità, le direzioni generali, prima previste
soltanto per i Ministeri degli affari esteri, della difesa,
dei beni e delle attività culturali.
L'articolo 3 sostituisce l'intero articolo 27 del citato
decreto legislativo n. 300, relativo al Ministero delle
attività produttive, ripetendone la formula istituiva, ma
scorporando le funzioni inerenti alle poste,
telecomunicazioni, editoria produzioni multimediali,
informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva,
tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni
con particolare riguardo al commercio elettronico che vengono
attribuite, con qualche specificazione e differenza, al
Ministero delle comunicazioni. Sopprime, inoltre, al comma 2,
la previsione del trasferimento al Ministero delle attività
produttive delle risorse del precedente Ministero delle
comunicazioni.
L'articolo 4, sempre con riferimento al Ministero delle
attività produttive, sopprime l'area funzionale relativa alle
comunicazioni e tecnologie dell'informazione, prevista dalla
lettera c) dell'articolo 28 del decreto legislativo n.
300.
L'articolo 5 modifica l'articolo 31 del decreto
legislativo n. 300, sottraendo all'Agenzia per le normative e
i controlli tecnici, quanto all'agenzia competeva in materia
di comunicazioni. In particolare il rilascio di titoli di
abilitazione all'esercizio dei diritti radioelettrici, la
determinazione dei requisiti tecnici per le omologazioni ed il
rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi,
installazioni, allacciamenti e manutenzioni. Elimina inoltre
la prevista soppressione delle strutture del precedente
Ministero delle comunicazioni.
L'articolo 6 istituisce, con l'inserimento dell'articolo
32-bis, il Ministero delle comunicazioni, ne disciplina
i compiti e le funzioni e, con l'inserimento dell'articolo
32-ter, ne indica le relative aree funzionali. Con
l'aggiunta dell'articolo 32-quater detta norme sul suo
ordinamento e con l'articolo 32-quinquies istituisce
l'Agenzia per le comunicazioni.
L'articolo 7 sostituisce la rubrica del Capo X eliminando
le parole "della salute".
L'articolo 8 ripete l'istituzione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, escludendo la sanità e ne scorpora
le funzioni ad essa relative; con il successivo articolo 9
modifica le aree funzionali di attribuzione. L'articolo 10
prevede che le funzioni svolte dagli uffici periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale siano
attribuite agli uffici territoriali del governo previsti dal
decreto legislativo n. 300 del 1999.
L'articolo 11 aggiunge il Capo X-bis al decreto
legislativo n. 300 e con gli articoli 47-bis e
47-ter istituisce il Ministero della sanità con
l'indicazione delle relative aree funzionali.
L'articolo 12 modifica le attribuzioni dei vice ministri.
Infatti mentre la norma originaria che reca l'istituzione
della figura dei Viceministri, contenuta nella legge 26 marzo
2001, n. 81, modificativa della legge 23 agosto 1988, n. 400,
prevede che ai sottosegretari possessori di tale titolo siano
attribuite "deleghe relative all'intera area di competenza di
una o più strutture dipartimentali o di una o più direzioni
generali", la norma modificata si riferisce "ad aree o
progetti di competenza". In tale modo, si legge nella
relazione di accompagnamento al disegno di legge di
conversione, si rende possibile l'attribuzione di deleghe per
materie omogenee anche se appartenenti a più dipartimenti, ma
che non esauriscono la competenza dei dipartimenti stessi.
L'articolo 13, infine, detta norme sugli incarichi di
diretta collaborazione dei ministri, dei vice ministri e dei
sottosegretari, consentendo la chiamata diretta anche di
dipendenti pubblici di qualsiasi grado, in deroga alle norme
che disciplinano i rispettivi ordinamenti.
2. Istruttoria legislativa svolta e modifiche al
decreto-legge approvate dalla Commissione
La Commissione Affari costituzionali ha dedicato all'esame
del provvedimento cinque sedute nelle quali si è svolto un
ampio e approfondito dibattito. Nel corso dell'esame sono
stati valutati i pareri espressi dalle altre Commissioni e si
è tenuto in particolare conto del parere del Comitato delle
legislazione, alle cui specifiche condizioni e osservazioni si
è dato seguito con l'approvazione di alcuni emendamenti, che
hanno migliorato il testo del decreto-legge sotto il profilo
della tecnica legislativa.
Nel corso dell'esame in Commissione sono state inoltre
approvate ulteriori proposte emendative che hanno in più punti
modificato il testo originario del decreto-legge.
In particolare è stata modificata la denominazione del
nuovo Ministero della sanità, mutata in quella di Ministero
della salute; di questo stesso ministero è mutata anche
l'articolazione organizzativa: nel testo originario era
infatti collocato tra i ministeri dotati di direzioni
generali, mentre nel testo approvato dalla Commissione è stato
ricompreso tra quelli a struttura dipartimentale.
Relativamente al Ministero delle comunicazioni la
Commissione ha introdotto alcune modifiche sia alle funzioni
ed ai compiti ad esso attribuiti, sia alle sue aree
funzionali. E' stato, inoltre, maggiormente chiarito il
rapporto con le funzioni dell'Autorità di garanzia nelle
comunicazioni, inserendo un esplicito richiamo alle sue
competenze. E' stata soppressa, inoltre, l'Agenzia per le
comunicazioni, le cui competenze sono state attribuite al
Ministero. Al fine di chiarire la normativa che ne disciplina
l'ordinamento si è infine espressamente previsto che per
l'organizzazione degli uffici del ministero si applichi la
normativa vigente alla data del 9 giugno 2001.
A conclusione di un approfondito dibattito è stato
interamente modificato il contenuto dell'articolo 13.
3. Conclusioni
Il decreto legge è, indubbiamente, più di quanto lo siano
tutti provvedimenti proposti all'esame del Parlamento, un atto
politico. Con due implicazioni.
a) il distacco da una legislazione o
regolamentazione predisposta da un governo e da una
maggioranza differente da quella attuale;
b) la facoltà (ed il potere) del nuovo Governo e
della nuova maggioranza di ritenere non adeguati agli
intendimenti programmatici gli assetti e l'organizzazione dei
ministeri. Se si intendesse trovare un riferimento legislativo
si potrebbe dire che, così come il Presidente del Consiglio
dei ministri può proporre al Presidente della Repubblica,
all'atto della formazione del nuovo Governo, la nomina di
Ministri senza portafoglio, così come previsto dall'articolo 9
della legge n. 400 del 1988, egualmente è coerente al sistema
che il Presidente del Consiglio ravvisi la necessità di
modificare, prima della costituzione del Governo (da qui
l'urgenza) l'assetto dei ministeri, quale era stato
individuato dal precedente governo in virtù di una legge
delega.
Superato il rilievo meramente formale della mancata
indicazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 400 del
1988, delle ragioni di necessità e di urgenza, le osservazioni
critiche che, in gran parte traggono spunto da un ben
comprensibile atteggiamento di difesa di un atto del
precedente governo, possono essere così sintetizzate.
E' stato autorevolmente osservato che alla istituzione dei
due nuovi ministeri ben si sarebbe potuto provvedere con un
disegno di legge da destinare alla corsia preferenziale.
Si può agevolmente replicare, come è stato replicato, che
tale soluzione avrebbe comportato gravi disfunzioni quanto
alla dislocazione del personale (anche con riferimento
all'organizzazione dei ministeri). Infatti per un tempo più o
meno breve - ma sappiamo che il percorso parlamentare per
l'approvazione delle leggi non è mai breve - settori tanti
importanti sarebbero stati gestiti in termini di precarietà e
provvisorietà.
In termini politici è stato altresì rilevato che non
sarebbe politicamente corretta la presentazione di un decreto
legge prima che il Governo abbia ottenuto la fiducia del
Parlamento.
Quanto alla rispondenza alle norme costituzionali, osservo
che l'articolo 93 della Costituzione prevede che il Governo
sia nella pienezza delle sue funzioni dopo il giuramento nelle
mani del Presidente della Repubblica e dopo l'adozione del
decreto di nomina. Tanto è vero che lo stesso Presidente della
Repubblica ha emanato il decreto-legge.
E' stato osservato che: "un Governo che abbia giurato
nelle mani del Capo dello Stato senza aver ricevuto la fiducia
del Parlamento, sulla base di una interpretazione sistematica
non è nella pienezza dei suoi poteri".
E' noto che il procedimento di formazione del Governo si
conclude con l'emanazione di tre decreti presidenziali: quello
di nomina del Presidente del Consiglio subentrante, quello di
nomina dei singoli ministri e quello di accettazione delle
dimissioni del Governo uscente. L'effettivo passaggio dei
poteri, per non ledere il principio di continuità, si ha con
il giuramento. Dopo il giuramento il Governo entra in carica,
benché la sua posizione non sia consolidata.
La dottrina ha lungamente discusso circa il fondamento ed
i limiti spettanti al Governo nel lasso di tempo intercorrente
fra la prestazione del giuramento ed il voto parlamentare.
Molti, esattamente, ricollegano tale limite a mere esigenze
convenzionali (Balladore Pallieri, Crosa, Mannino), altri
sostengono che esso presenti un rilievo giuridico in quanto
basato su norme costituzionali sia pure non scritte. Poiché è
pacifico che pur nel breve tempo intermedio fra il giuramento
e la fiducia il Governo deve procedere ad adempimenti di
notevole rilevanza (approvare il programma, deliberare la
nomina dei sottosegretari, atti che esulano dall'ordinaria
amministrazione) ne consegue - così come afferma la migliore
dottrina - che il Governo può farsi subito presentatore di
disegni di legge, adottare decreti legislativiconseguenti
alle deleghe destinate a scadere prima che le Camere possano
pronunciarsi sulla sorte del Governo stesso, infine
deliberando provvedimenti provvisori con forza di legge a
sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Infatti (cfr. Livio
Paladin - Diritto Costituzionale): l'articolo 77 "imponendo la
convocazione delle Camere "anche se sciolte" per la
conversione dei decreti-legge, ammette implicitamente che un
Governo privato o non ancora dotato dell'appoggio parlamentare
possa servirsi di tali strumenti straordinari di
legislazione".
Nessun dubbio quindi sussiste sulla costituzionalità del
decreto.
Sotto il profilo del merito del contenuto del
decreto-legge, con un giudizio politico è stato affermato che
sarebbe stata operata una "forzatura" che avrebbe richiesto
una motivazione più forte di quella indicata dal Governo.
Forzatura necessaria non per esigenze di funzionalità, bensì
solamente per l'equilibrio dei rapporti interni ai partiti
della coalizione di maggioranza.
Con il massimo rispetto delle opinioni la critica appare
ingiusta. Infatti non vi è chi non veda come, pur nella
auspicata riduzione dei dicasteri, l'ambito delle competenze
tracciato dal decreto legislativo n. 300 del 1999 risultasse
troppo ampio e a volte disomogeneo e disorganico. Tanto è vero
che, all'interno del precedente Governo vi furono dissensi
proprio con riferimento all'accorpamento delle competenze e
contestuale soppressione dell'autonomo ministero della
Sanita.
E' stato sostenuto che l'istituzione del Ministero delle
comunicazioni "sembra corrispondere ad una precisa volontà di
controllo da parte del Governo sul sistema delle
comunicazioni".
Non è contestabile il diritto alla diffidenza ed alla
pratica del processo alle intenzioni. Senonché poco rileva che
l'area di intervento sia compresa in un ministero, quello
delle attività produttive, o in un altro, quello delle
comunicazioni; ciò che interessa è l'ambito dell'area di
competenza e di intervento. Ambito sul quale il decreto non
incide. Il rilievo risponde anche all'osservazione riferita
"alla sovrapposizione di ruoli e competenze tra autorità
indipendenti e Ministeri", che tra l'altro è stata
ulteriormente definita con l'approvazione di specifici
emendamenti..
Per il Ministero della sanità, ridenominato Ministero
della salute, è stato rilevato che la ricostituzione del
ministero contrasterebbe o costituirebbe un arretramento
rispetto alla riforma federalista dello Stato che devolve alle
Regioni la competenza sulla sanità. Il rilievo,
dialetticamente abile, è infondato. E' sufficiente scorrere
l'ambito delle competenze (immutato rispetto a quello
delineato dal decreto legislativo n. 300 del 1999) per
verificare che, attuata la devoluzione, rimarranno pur sempre
delle competenze e delle funzioni di carattere talmente
generale, pur estranee all'organizzazione del sistema
sanitario, che, per loro stessa natura, dovranno rimanere
attribuite ad una direzione unitaria valida per tutto il
territorio nazionale.
Alla luce di tali considerazioni auspico, pertanto,
vivamente che l'Assemblea possa procedere ad una rapida
approvazione del provvedimento.
Gian Franco ANEDDA, Relatore.