XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 688-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 688,

            rilevato che il disegno di legge non risulta corredato delle relazioni recanti l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000,

            rilevato che il decreto-legge modifica la normativa di rango primario relativa alle funzioni e alle attribuzioni di Ministeri con effetti immediati sugli atti normativi di rango secondario relativi all'organizzazione degli stessi, adottati in costanza della precedente normativa,

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 13, i rinvii all'articolo 2 e all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si sostituiscano con i rinvii ai corrispondenti articoli del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha recentemente abrogato il precedente decreto legislativo;

            all'articolo 13, si proceda al coordinamento con la disciplina relativa agli uffici di diretta collaborazione contenuta nell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 11, comma 2, capoverso articolo 47-quater, comma 1, la previsione secondo la quale "il Ministero si articola in dipartimenti" sia coordinata con la disposizione contenuta nell'articolo 2, capoverso articolo 3, comma 2, n. 4), secondo la quale le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della sanità.

        Il Comitato osserva altresì che:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 6, dovrebbe essere chiarita la portata del rinvio al decreto-legge 1^ dicembre 1993, n. 487, anche ai fini dell'individuazione della normativa attualmente vigente in materia di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

            all'articolo 11, dovrebbe essere chiarita la disciplina applicabile all'ordinamento del Ministero della sanità;
            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 11, comma 1, dovrebbe essere indicato, all'alinea, che i capi in cui si inseriscono le modifiche introdotte dagli articoli stessi appartengono al titolo IV del decreto legislativo n. 300 del 1999;

            all'articolo 8, comma 1, capoverso 3, secondo periodo, il richiamo all'articolo 10, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 dovrebbe essere sostituito con il richiamo all'articolo 10, comma 7 e seguenti del medesimo decreto legislativo, in quanto la disciplina dell'Agenzia per il servizio civile è contenuta in tali disposizioni;

            all'articolo 11, comma 2, capoverso articolo 47-bis, comma 3, la denominazione "Agenzia per i servizi sanitari e regionali", dovrebbe essere sostituita con la denominazione: "Agenzia per i servizi sanitari regionali";

            all'articolo 11, comma 2, capoverso articolo 47-quater, comma 1, il riferimento alle aree funzionali dovrebbe essere inteso all'articolo 47-ter, introdotto dal provvedimento in esame, e non all'articolo 47 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


Sul testo del provvedimento:


PARERE FAVOREVOLE

            con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 13 sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche".



PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


        La IX Commissione, Trasporti, poste e telecomunicazioni,

            esaminato il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo" (C. 688),

            rilevato come l'intervento normativo appaia motivato dall'esigenza, pienamente condivisibile, di pervenire ad una migliore e più efficiente organizzazione del Governo;

            sottolineato come la rilevanza delle funzioni affidate al Ministero delle comunicazioni, giustifichi il ripristino dello stesso Ministero come centro di imputazione autonoma di attività, al fine di assicurare una efficace ed accurata azione di salvaguardia degli interessi che la materia delle comunicazioni coinvolge,

        delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'Agenzia per le comunicazioni di cui all'articolo 6, capoverso articolo 32-quinquies, del decreto-legge, onde evitare sovrapposizioni tra le competenze affidate alla stessa Agenzia e quelle attribuite al Ministero delle comunicazioni.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


        La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 217 del 2001, recante modificazioni al decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché alla legge n. 400 del 1988, in materia di organizzazione del Governo (C. 688);

            rilevato, in particolare, che il provvedimento ridefinisce le competenze attribuite dal decreto legislativo n. 300 del 1999 al Ministero delle attività produttive, trasferendo al Ministero delle comunicazioni, nuovamente istituito, le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per l'editoria;

            valutata positivamente la scelta di prevedere un'autonoma struttura ministeriale che eserciti talune funzioni statali in materia di comunicazioni, ed in particolare quelle connesse alla radiodiffusione sonora e televisiva ed all'editoria;

            rilevato, peraltro, che talune delle funzioni trasferite dal Ministero delle attività produttive a quello delle comunicazioni - ed in particolare quelle relative all'informatica, alla telematica e, più in generale, tutte quelle connesse all'innovazione tecnologica - attengono direttamente al funzionamento ed allo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le cui prospettive di competitività in un mercato globalizzato sono strettamente legate alle capacità di utilizzo delle nuove tecnologie e delle loro potenzialità innovative rispetto alla gestione dei processi produttivi;

            sottolineata, al riguardo, l'esigenza di prevedere che tutti i compiti e le funzioni spettanti allo Stato in materia di politica industriale e, più in generale, di attività produttive trovino collocazione, anche a livello di Governo, in una sede di indirizzo e gestione unitaria, ai fini di una organica coerenza delle scelte che dovranno essere compiute in materia;

            delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

            con la seguente condizione:

            1) siano mantenute alla competenza del Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nei settori dell'informatica, della telematica e delle tecnologie dell'innovazione, per le parti connesse agli indirizzi di politica industriale, del commercio e dei servizi;

            e con le seguenti osservazioni:

            a) appare opportuno che, nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, sia ripristinato un espresso riferimento al commercio elettronico;

            b) le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, relative al trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni esercitate dal Ministero dell'industria in materia diservizio ispettivo per la sicurezza mineraria, richiedono un coordinamento con le modifiche apportate al decreto legislativo medesimo, dal momento che la competenza generale in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro viene adesso attribuita al Ministero della sanità.



PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, sostituire le parole: "non può essere superiore a quattro" con le seguenti: "non può essere superiore a due";

            2) all'articolo 11, comma 2, capoverso articolo 47-ter, aggiungere un'ulteriore area funzionale autonoma relativa alla tutela della salute sui luoghi di lavoro; conseguentemente, alla lettera b), sopprimere le parole "tutela della salute sui luoghi di lavoro" e, al capoverso articolo 47-quater, sostituire le parole "a quattro" con le seguenti: "a tre";

e con le seguenti osservazioni:

            a) si valuti l'opportunità di prevedere il mantenimento, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni esercitate dal Ministero dell'industria in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di "vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro", tenuto conto che la competenza generale sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro rimane attribuita al Ministero della sanità;

            b) all'articolo 11, comma 2, capoverso articolo 47-quater, appare opportuno sostituire le parole "all'articolo 47" con le seguenti: "all'articolo 47-ter".
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


        La XII Commissione affari sociali,

            esaminato il ddl di conversione del decreto-legge n. 217 del 2001, recante modificazioni al decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo

            valutati, in particolare i contenuti dell'articolo 11 che prevede l'istituzione del Ministero della sanità,
            considerata la necessità di modificare la denominazione del Ministero stesso in Ministero della salute, di considerare quali strutture di primo livello del Ministero i dipartimenti e non le direzioni generali, nonché di riferire l'ordinamento dello stesso Ministero alle aree funzionali di cui all'articolo 47-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal decreto;

            atteso inoltre, che tali necessità sono state tenute in considerazione dalla I Commissione, anche su sollecitazione del Governo;

            delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE



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Testo del decreto legge