XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 688-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 688,
rilevato che il disegno di legge non risulta corredato
delle relazioni recanti l'analisi tecnico-normativa (ATN) e
l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
marzo 2000,
rilevato che il decreto-legge modifica la normativa di
rango primario relativa alle funzioni e alle attribuzioni di
Ministeri con effetti immediati sugli atti normativi di rango
secondario relativi all'organizzazione degli stessi, adottati
in costanza della precedente normativa,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 13, i rinvii all'articolo 2 e all'articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
sostituiscano con i rinvii ai corrispondenti articoli del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha recentemente
abrogato il precedente decreto legislativo;
all'articolo 13, si proceda al coordinamento con la
disciplina relativa agli uffici di diretta collaborazione
contenuta nell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 11, comma 2, capoverso articolo
47-quater, comma 1, la previsione secondo la quale "il
Ministero si articola in dipartimenti" sia coordinata con la
disposizione contenuta nell'articolo 2, capoverso articolo 3,
comma 2, n. 4), secondo la quale le direzioni generali
costituiscono le strutture di primo livello del Ministero
della sanità.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 6, dovrebbe essere chiarita la portata del
rinvio al decreto-legge 1^ dicembre 1993, n. 487, anche ai
fini dell'individuazione della normativa attualmente vigente
in materia di organizzazione del Ministero delle
comunicazioni;
all'articolo 11, dovrebbe essere chiarita la disciplina
applicabile all'ordinamento del Ministero della sanità;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7, comma 1, e
all'articolo 11, comma 1, dovrebbe essere indicato,
all'alinea, che i capi in cui si inseriscono le modifiche
introdotte dagli articoli stessi appartengono al titolo IV del
decreto legislativo n. 300 del 1999;
all'articolo 8, comma 1, capoverso 3, secondo periodo,
il richiamo all'articolo 10, commi 6 e seguenti, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 dovrebbe essere sostituito
con il richiamo all'articolo 10, comma 7 e seguenti del
medesimo decreto legislativo, in quanto la disciplina
dell'Agenzia per il servizio civile è contenuta in tali
disposizioni;
all'articolo 11, comma 2, capoverso articolo
47-bis, comma 3, la denominazione "Agenzia per i servizi
sanitari e regionali", dovrebbe essere sostituita con la
denominazione: "Agenzia per i servizi sanitari regionali";
all'articolo 11, comma 2, capoverso articolo
47-quater, comma 1, il riferimento alle aree funzionali
dovrebbe essere inteso all'articolo 47-ter, introdotto
dal provvedimento in esame, e non all'articolo 47 del decreto
legislativo n. 300 del 1999.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 13 sia aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "All'attuazione del presente articolo si provvede nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia
di programmazione delle assunzioni del personale delle
amministrazioni pubbliche".
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione, Trasporti, poste e
telecomunicazioni,
esaminato il disegno di legge: "Conversione in legge del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge
23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo" (C. 688),
rilevato come l'intervento normativo appaia motivato
dall'esigenza, pienamente condivisibile, di pervenire ad una
migliore e più efficiente organizzazione del Governo;
sottolineato come la rilevanza delle funzioni affidate
al Ministero delle comunicazioni, giustifichi il ripristino
dello stesso Ministero come centro di imputazione autonoma di
attività, al fine di assicurare una efficace ed accurata
azione di salvaguardia degli interessi che la materia delle
comunicazioni coinvolge,
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'Agenzia
per le comunicazioni di cui all'articolo 6, capoverso articolo
32-quinquies, del decreto-legge, onde evitare
sovrapposizioni tra le competenze affidate alla stessa Agenzia
e quelle attribuite al Ministero delle comunicazioni.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione attività produttive, commercio e
turismo,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto
legge n. 217 del 2001, recante modificazioni al decreto
legislativo n. 300 del 1999, nonché alla legge n. 400 del
1988, in materia di organizzazione del Governo (C. 688);
rilevato, in particolare, che il provvedimento
ridefinisce le competenze attribuite dal decreto legislativo
n. 300 del 1999 al Ministero delle attività produttive,
trasferendo al Ministero delle comunicazioni, nuovamente
istituito, le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali,
informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva,
tecnologie innovative applicate al settore delle
comunicazioni, con particolare riguardo per l'editoria;
valutata positivamente la scelta di prevedere
un'autonoma struttura ministeriale che eserciti talune
funzioni statali in materia di comunicazioni, ed in
particolare quelle connesse alla radiodiffusione sonora e
televisiva ed all'editoria;
rilevato, peraltro, che talune delle funzioni trasferite
dal Ministero delle attività produttive a quello delle
comunicazioni - ed in particolare quelle relative
all'informatica, alla telematica e, più in generale, tutte
quelle connesse all'innovazione tecnologica - attengono
direttamente al funzionamento ed allo sviluppo del sistema
produttivo nazionale, le cui prospettive di competitività in
un mercato globalizzato sono strettamente legate alle capacità
di utilizzo delle nuove tecnologie e delle loro potenzialità
innovative rispetto alla gestione dei processi produttivi;
sottolineata, al riguardo, l'esigenza di prevedere che
tutti i compiti e le funzioni spettanti allo Stato in materia
di politica industriale e, più in generale, di attività
produttive trovino collocazione, anche a livello di Governo,
in una sede di indirizzo e gestione unitaria, ai fini di una
organica coerenza delle scelte che dovranno essere compiute in
materia;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
1) siano mantenute alla competenza del Ministero delle
attività produttive le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato nei settori dell'informatica, della telematica e delle
tecnologie dell'innovazione, per le parti connesse agli
indirizzi di politica industriale, del commercio e dei
servizi;
e con le seguenti osservazioni:
a) appare opportuno che, nell'ambito delle
funzioni e dei compiti attribuiti al Ministero delle attività
produttive, sia ripristinato un espresso riferimento al
commercio elettronico;
b) le disposizioni di cui all'articolo 45, comma
4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, relative al
trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali delle funzioni esercitate dal Ministero dell'industria
in materia diservizio ispettivo per la sicurezza mineraria,
richiedono un coordinamento con le modifiche apportate al
decreto legislativo medesimo, dal momento che la competenza
generale in materia di tutela della salute nei luoghi di
lavoro viene adesso attribuita al Ministero della sanità.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n.
300 del 1999, sostituire le parole: "non può essere superiore
a quattro" con le seguenti: "non può essere superiore a
due";
2) all'articolo 11, comma 2, capoverso articolo
47-ter, aggiungere un'ulteriore area funzionale autonoma
relativa alla tutela della salute sui luoghi di lavoro;
conseguentemente, alla lettera b), sopprimere le parole
"tutela della salute sui luoghi di lavoro" e, al capoverso
articolo 47-quater, sostituire le parole "a quattro" con le
seguenti: "a tre";
e con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di prevedere il
mantenimento, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto
legislativo n. 300 del 1999, in capo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali delle funzioni esercitate dal
Ministero dell'industria in materia di servizio ispettivo per
la sicurezza mineraria e di "vigilanza sull'applicazione della
legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro",
tenuto conto che la competenza generale sulla tutela della
salute nei luoghi di lavoro rimane attribuita al Ministero
della sanità;
b) all'articolo 11, comma 2, capoverso articolo
47-quater, appare opportuno sostituire le parole
"all'articolo 47" con le seguenti: "all'articolo
47-ter".
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione affari sociali,
esaminato il ddl di conversione del decreto-legge n. 217
del 2001, recante modificazioni al decreto-legislativo 30
luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400,
in materia di organizzazione del Governo
valutati, in particolare i contenuti dell'articolo 11
che prevede l'istituzione del Ministero della sanità,
considerata la necessità di modificare la denominazione
del Ministero stesso in Ministero della salute, di considerare
quali strutture di primo livello del Ministero i dipartimenti
e non le direzioni generali, nonché di riferire l'ordinamento
dello stesso Ministero alle aree funzionali di cui
all'articolo 47-ter del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal decreto;
atteso inoltre, che tali necessità sono state tenute in
considerazione dalla I Commissione, anche su sollecitazione
del Governo;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE