|
|
|
|
1. Il comma 1
dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, è sostituito dal
seguente: |
1. Il comma 1
dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, è sostituito dal
seguente: |
|
"1. I Ministeri
sono i seguenti: |
"1. Identico: |
|
1) Ministero degli
affari esteri; |
1) identico; |
|
2) Ministero
dell'interno; |
2) identico; |
|
3) Ministero della
giustizia; |
3) identico; |
|
4) Ministero della
difesa; |
4) identico; |
|
5) Ministero
dell'economia e delle
finanze; |
5) identico; |
|
6) Ministero delle
attività produttive; |
6) identico; |
|
7) Ministero delle
comunicazioni; |
7) identico; |
|
8) Ministero delle
politiche agricole e
forestali; |
8) identico; |
|
9) Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio; |
9) identico; |
|
10) Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti; |
10) identico; |
|
11) Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali; |
11) identico; |
|
12) Ministero della
sanità; |
12) Ministero della
salute; |
|
13) Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca; |
13) identico; |
|
14) Ministero per i
beni e le attività
culturali". |
14) identico". |
|
|
|
|
1. L'articolo 3 del
decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, è sostituito
dal seguente: |
1. L'articolo 3 del
decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, è sostituito
dal seguente: |
|
"Art. 3. (Disposizioni
generali)- 1. I
dipartimenti costituiscono le
strutture di primo livello
nei seguenti Ministeri: |
"Art. 3. (Disposizioni
generali)- 1.
Identico: |
|
1) Ministero
dell'interno; |
1) identico; |
|
2) Ministero della
giustizia; |
2) identico; |
|
3) Ministero
dell'economia e delle
finanze; |
3) identico; |
|
4) Ministero delle
attività produttive; |
4) identico; |
|
5) Ministero delle
politiche agricole e
forestali; |
5) identico; |
|
6) Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio; |
6) identico; |
|
7) Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti; |
7) identico; |
|
8) Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali; |
8) identico; |
|
9) Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca. |
9) identico; |
|
10) Ministero
della salute. |
|
2. Le direzioni
generali costituiscono le
strutture di primo livello
nei seguenti Ministeri: |
2. Identico: |
|
1) Ministero degli
affari esteri; |
1) identico; |
|
2) Ministero della
difesa; |
2) identico; |
|
3) Ministero delle
comunicazioni; |
3) identico; |
|
4) Ministero della
sanità; |
soppresso. |
|
5) Ministero per i
beni e le attività
culturali". |
4)
identico". |
|
|
|
|
1. L'articolo 27 del
decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, è sostituito
dal seguente: |
Identico. |
|
"Art. 27.
(Istituzione del Ministero
e attribuzioni) - 1.
E' istituito il Ministero
delle attività produttive. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, Agenzie o Autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali. 4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo. 5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa". |
|
|
|
|
1. All'articolo 28,
comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, è soppressa la
lettera c). |
Identico. |
|
1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "tre". |
|
|
|
|
1. All'articolo 31 del
decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, è soppresso il
comma 4 e nel comma 6 sono
soppresse le parole: "e del
Ministero delle
comunicazioni". |
Identico. |
|
|
|
|
1. Nel decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, dopo il Capo VI è
inserito il seguente: "Capo
VI-bis- Ministero
delle comunicazioni". |
1. Nel decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, al Titolo IV,
dopo il Capo VI è inserito il
seguente: "Capo VI-bis
- Ministero delle
comunicazioni". |
|
2. Nel decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, dopo l'articolo 32,
sono inseriti i seguenti: |
2. Nel decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, dopo l'articolo 32,
sono inseriti i seguenti: |
|
"Art. 32-bis
(Istituzione del Ministero
e attribuzioni)- 1.
E' istituito il Ministero
delle comunicazioni. |
"Art. 32-bis
(Istituzione del Ministero
e attribuzioni)- 1.
E' istituito il Ministero
delle comunicazioni. |
|
2. Al Ministero
sono attribuite le funzioni e
i compiti spettanti allo
Stato in materia di poste,
telecomunicazioni, reti
multimediali, informatica,
telematica, radiodiffusione
sonora e televisiva,
tecnologie innovative
applicate al settore delle
comunicazioni, con
particolare riguardo per
l'editoria, ad eccezione
delle funzioni e dei compiti
in materia di giornali e
testate periodiche politici o
di partito. |
2. Al Ministero
sono attribuite le funzioni e
i compiti spettanti allo
Stato in materia di poste,
telecomunicazioni, reti
multimediali, informatica,
telematica, radiodiffusione
sonora e televisiva,
tecnologie innovative
applicate al settore delle
comunicazioni, con
particolare riguardo per
l'editoria, limitatamente
alla concessione delle
provvidenze alle imprese
editrici di giornali e di
prodotti editoriali, nonché
alle emittenti radiofoniche e
televisive, ad eccezione
delle funzioni e dei compiti
in materia di giornali e
testate periodiche politici o
di partito, ferme restando le
residue competenze in materia
di stampa ed editoria del
Dipartimento per
l'informazione e l'editoria
della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
Restano ferme le competenze
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni. |
|
Art. 32-ter
(Aree funzionali) - 1.
Il Ministero svolge in
particolare le funzioni e i
compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree
funzionali: |
Art. 32-ter
(Aree funzionali) - 1.
Il Ministero svolge in
particolare le funzioni e i
compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree
funzionali: |
| a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario, alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze ad uso privato, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla | a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario, alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione |
|
regolamentazione del settore
ai contratti di programma e
di servizio con le poste
italiane, alle concessioni ed
autorizzazioni nel settore
dei servizi postali, alla
emissione delle carte valori,
alla vigilanza sul settore e
sul rispetto degli obblighi
di servizio universale;
stampa, editoria, ad
eccezione delle funzioni e
dei compiti in materia di
giornali e testate periodiche
politici o di partito, e
produzioni multimediali, con
particolare riferimento alle
iniziative volte alla
trasformazione su supporti
innovativi e con tecniche
interattive delle produzioni
tradizionali; tecnologie
dell'informazione, con
particolare riferimento alle
funzioni di normazione
tecnica, standardizzazione,
accreditamento,
certificazione ed
omologazione nel settore,
coordinamento della ricerca
applicata per le tecnologie
innovative nel settore delle
telecomunicazioni e per
l'adozione e
l'implementazione dei nuovi
standard. |
del settore, ai contratti
di programma e di servizio
con le poste italiane, alle
concessioni ed autorizzazioni
nel settore dei servizi
postali, alla emissione delle
carte valori, alla vigilanza
sul settore e sul rispetto
degli obblighi di servizio
universale; stampa, editoria,
limitatamente alla
concessione delle provvidenze
alle imprese editrici di
giornali e di prodotti
editoriali nonché alle
emittenti radiofoniche e
televisive, ad eccezione
delle funzioni e dei compiti
in materia di giornali e
testate periodiche politici o
di partito, ferme restando le
residue competenze in materia
di stampa ed editoria del
Dipartimento per
l'informazione e l'editoria
della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
produzioni multimediali, con
particolare riferimento alle
iniziative volte alla
trasformazione su supporti
innovativi e con tecniche
interattive delle produzioni
tradizionali, ferme restando
le competenze dell'Autorità
per le garanzie nelle
comunicazioni; tecnologie
dell'informazione, con
particolare riferimento alle
funzioni di normazione
tecnica, standardizzazione,
accreditamento,
certificazione ed
omologazione nel settore,
coordinamento della ricerca
applicata per le tecnologie
innovative nel settore delle
telecomunicazioni e per
l'adozione e
l'implementazione dei nuovi
standard. |
|
Art. 32-quater
(Ordinamento)- 1.
Per l'organizzazione degli
uffici e per l'ordinamento
interno del Ministero si
applica la normativa
previgente alla data di
entrata in vigore del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, contenuta nel
decreto-legge 1^ dicembre
1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
gennaio 1994, n.71. |
Art. 32-quater
(Ordinamento)- 1.
Per l'organizzazione degli
uffici e per l'ordinamento
interno del Ministero si
applica la normativa
vigente alla data del 9
giugno 2001. |
|
Art. 32-quinquies
(Agenzia per le
comunicazioni) - 1. E'
istituita l'Agenzia per le
comunicazioni, nelle forme
disciplinate dagli articoli 8
e 9. 2. Spetta all'Agenzia: a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici; b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione; accreditare i laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione. |
Art.
32-quinquies. - (Funzioni
in materia di requisiti e
controlli tecnici) 1. Sono
attribuite al Ministero delle
comunicazioni le funzioni
relative: a) al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici; b) alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e alle procedure di omologazione; all'accreditamento dei laboratori di prova; al rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione. |
|
3. Sono soppresse
tutte le strutture
ministeriali che svolgono le
attività demandate
all'Agenzia. Il relativo
personale e le relative
risorse sono assegnate
all'Agenzia". |
|
2-bis.
All'articolo 55, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) dopo le parole "Il ministero del lavoro" sono soppresse le seguenti: ", della salute" e alla medesima lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole: "il ministero della salute"; b) alla lettera b) le parole: "il ministero delle comunicazioni" sono soppresse. |
|
|
|
|
1. La rubrica del Capo X
del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, è
sostituita dalla seguente:
"Capo X - Il Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali". |
1. La rubrica del Capo X
del Titolo IV del
decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, è sostituita
dalla seguente: "Capo X - Il
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali". |
|
|
|
|
1. I commi 1, 2 e 3
dell'articolo 45 del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, sono sostituiti dai
seguenti: |
1. I commi 1, 2 e 3
dell'articolo 45 del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, sono sostituiti dai
seguenti: |
|
"1. E' istituito
il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. |
1. Identico. |
|
2. Sono
attribuite al Ministero le
funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in
materia di politiche sociali,
con particolare riferimento
alla prevenzione e riduzione
delle condizioni di bisogno e
disagio delle persone e delle
famiglie, di politica del
lavoro e sviluppo
dell'occupazione, di tutela
del lavoro e dell'adeguatezza
del sistema previdenziale. |
2. Identico. |
|
3. Al Ministero sono
trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del
Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, nonché le
funzioni del Dipartimento per
gli affari sociali, operante
presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, ivi
compresa quelle in materia di
immigrazione, eccettuate
quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri
Ministeri o Agenzie, e fatte
in ogni caso salve, ai sensi
e per gli effetti degli
articoli 1, comma 2, e 3,
comma 1, lettere a) e
b), della legge 15
marzo 1997, n. 59, le
funzioni conferite dalla
vigente legislazione alle
regioni e agli enti locali.
Il Ministero esercita le
funzioni di vigilanza
sull'Agenzia per il servizio
civile, di cui all'articolo
10, commi 6 e seguenti, del
decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303. Il Ministero
esercita altresì le funzioni
di vigilanza spettanti al
Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, a norma
dell'articolo 88,
sull'Agenzia per la
formazione e istruzione
professionale". |
3. Al Ministero
sono trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni
del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale,
nonché le funzioni del
Dipartimento per gli affari
sociali, operante presso la
Presidenza del Consiglio dei
ministri, ivi compresa quelle
in materia di immigrazione,
eccettuate quelle attribuite,
anche dal presente decreto,
ad altri Ministeri o Agenzie,
e fatte in ogni caso salve,
ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1, comma 2, e
3, comma 1, lettere a)
e b), della legge 15
marzo 1997, n. 59, le
funzioni conferite dalla
vigente legislazione alle
regioni e agli enti locali.
Il Ministero esercita le
funzioni di vigilanza
sull'Agenzia per il servizio
civile, di cui all'articolo
10, commi 7 e seguenti,
del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303. Il
Ministero esercita altresì le
funzioni di vigilanza
spettanti al Ministero del
lavoro e della previdenza
sociale, a norma
dell'articolo 88,
sull'Agenzia per la
formazione e istruzione
professionale". |
|
|
|
|
1. Nell'articolo 46,
comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, sono soppresse le
lettere a) e
b). |
Identico. |
|
|
|
|
1. Nell'articolo 47 del
decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, il comma 2 è
sostituito dal seguente: |
Identico. |
|
"2. Le funzioni
svolte dagli uffici
periferici del Ministero del
lavoro e previdenza sociale
sono attribuite agli uffici
territoriali del Governo di
cui all'articolo 11". |
|
|
|
|
1. Nel decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, dopo il Capo X è
istituito il seguente: "Capo
X-bis- Ministero della
sanità". |
1. Nel decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, al Titolo IV,
dopo il Capo X è istituito il
seguente: "Capo X-bis-
Ministero della
salute". |
|
2. Dopo l'articolo 47
del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono
inseriti i seguenti: |
2. Dopo l'articolo 47
del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono
inseriti i seguenti: |
|
"Art. 47-bis
(Istituzione del Ministero e
attribuzioni) - 1. E'
istituito il Ministero della
sanità. |
"Art. 47-bis
(Istituzione del Ministero e
attribuzioni) - 1. E'
istituito il Ministero della
salute. |
|
2. Nell'ambito
e con finalità di
salvaguardia e di gestione
integrata dei servizi
socio-sanitari e della tutela
dei diritti alla dignità
della persona umana e alla
salute, sono attribuite al
Ministero le funzioni
spettanti allo Stato in
materia di tutela della
salute umana, di
coordinamento del sistema
sanitario nazionale, di
sanità veterinaria, di tutela
della salute nei luoghi di
lavoro, di igiene e sicurezza
degli alimenti. |
2. Identico. |
|
3. Al Ministero sono
trasferite, con inerenti
risorse, le funzioni del
Ministero della sanità. Il
Ministero esercita la
vigilanza sull'Agenzia per i
servizi sanitari e
regionali di cui al
decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 115. |
3. Al Ministero
sono trasferite, con inerenti
risorse, le funzioni del
Ministero della sanità. Il
Ministero esercita la
vigilanza sull'Agenzia per i
servizi sanitari regionali di
cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 115. |
|
Art. 47-ter (Aree
funzionali) - 1. Il
Ministero, in particolare,
svolge le funzioni di
spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali: |
Art. 47-ter (Aree funzionali) - Identico. |
|
a) ordinamento
sanitario: indirizzi generali
e coordinamento in materia di
prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione delle malattie
umane, ivi comprese le
malattie infettive e
diffusive; prevenzione,
diagnosi e cura delle
affezioni animali, ivi
comprese le malattie
infettive e diffusive e le
zoonosi; programmazione
sanitaria di rilievo
nazionale, indirizzo,
coordinamento e monitoraggio
delle attività regionali;
rapporti con le
organizzazioni internazionali
e l'Unione europea; ricerca
scientifica in materia
sanitaria; b) tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro. |
|
Art. 47-quater
(Ordinamento) - 1. Il
Ministero si articola in
dipartimenti, disciplinati ai
sensi degli articoli 4 e 5.
Il numero di dipartimenti non
può essere superiore a
quattro, in relazione alle
aree funzionali di cui
all'articolo 47. |
Art. 47-quater
(Ordinamento) - 1. Il
Ministero si articola in
dipartimenti, disciplinati ai
sensi degli articoli 4 e 5.
Il numero di dipartimenti non
può essere superiore a
quattro, in relazione alle
aree funzionali di cui
all'articolo 47-ter. |
|
2. Le funzioni
già svolte dagli uffici
periferici del Ministero
della sanità sono attribuite
agli uffici territoriali del
Governo di cui all'articolo
11. Per lo svolgimento delle
funzioni inerenti alla tutela
sanitaria e veterinaria, gli
uffici territoriali possono
avvalersi delle aziende
sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere, sulla
base di apposite convenzioni.
Lo schema tipo delle
convenzioni è definito dal
Ministero in sede di
Conferenza unificata di cui
al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281". |
2. Identico. |
|
|
|
|
1. Nell'articolo 10,
comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, ultimo
periodo, le parole:
"all'intera area di
competenza" sono sostituite
dalle seguenti: "ad aree o
progetti di competenza". |
1. Nell'articolo 10,
comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, come
modificato dall'articolo 1
della legge 26 marzo 2001, n.
81, al secondo periodo, le
parole: "all'intera area di
competenza" sono sostituite
dalle seguenti: "ad aree o
progetti di competenza". |
|
|
|
|
1. Gli incarichi di
diretta collaborazione del
Presidente del Consiglio, del
Ministro, del Vice Ministro o
del Sottosegretario, possono
essere attribuiti anche a
dipendenti pubblici di
qualsiasi ordine, grado e
qualifica, appartenenti a
qualsiasi amministrazione di
cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. In tal
caso essi sono collocati, su
richiesta del Presidente del
Consiglio, del Ministro, del
Vice Ministro o del
Sottosegretario, fuori ruolo
o in aspettativa retribuita,
per l'intera durata
dell'incarico, anche in
deroga alle norme ed ai
criteri che disciplinano i
rispettivi ordinamenti, ivi
inclusi quelli del personale
di cui all'articolo 2, comma
4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29; se
appartenenti ai ruoli degli
organi costituzionali, si
provvede secondo le norme dei
rispettivi ordinamenti. |
1. Gli incarichi di
diretta collaborazione con il
Presidente del Consiglio dei
ministri o con i singoli
Ministri possono essere
attribuiti anche a dipendenti
di ogni ordine, grado e
qualifica delle
amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. In tal caso
essi, su richiesta degli
organi interessati, sono
collocati, con il loro
consenso, in posizione di
fuori ruolo o di aspettativa
retribuita, per l'intera
durata dell'incarico, senza
oneri a carico degli enti di
appartenenza qualora non si
tratti di amministrazioni
dello Stato. Le stesse
procedure si applicano per le
richieste di collaborazione
provenienti dagli organi
costituzionali. |
|
2. Nelle ipotesi
indicate al comma 1, gli
attuali contingenti numerici
eventualmente previsti dai
rispettivi ordinamenti di
appartenenza dei soggetti
interessati ed ostativi al
loro collocamento fuori ruolo
o in aspettativa retribuita
sono aumentati fino al 30 per
cento e, comunque, non oltre
il massimo di 30 unità
aggiuntive per ciascun
ordinamento. 3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare straordinarie e motivate esigenze di servizio ostative al suo accoglimento. 4. Il collocamento fuori ruolo o in aspettativa per lo svolgimento di incarichi di diretta collaborazione e di alta amministrazione nei casi di cui ai commi da 1 a 3 non pregiudica lo sviluppo di carriera ai fini giuridici dei dipendenti interessati. |
|
5. All'attuazione
del presente articolo si
provvede nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo
39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive
modificazioni, in materia di
programmazione delle
assunzioni del personale
delle amministrazioni
pubbliche. |
Frontespizio |
Relazione |
Testo articoli |
Pareri |