XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 688-A




TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione


Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.


Art. 1.
Art. 1.

1. E' convertito in legge il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.
1. Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Identico.



Allegato.


MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE


              All'articolo 1:

          al comma 1, capoverso 1, n. 12), le parole: "Ministero della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero della salute".

              All'articolo 2:

          al comma 1, capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "10) Ministero della salute";

          al comma 1, capoverso 2, le parole: "4) Ministero della sanità;" sono soppresse; e la cifra: "5)" è sostituita dalla seguente: "4)".

          Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

          "Art. 4-bis. 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "tre".

              All'articolo 6:

              al comma 1, dopo le parole: "1999, n. 300," sono inserite le seguenti: "al Titolo IV,";

              al comma 2, capoverso Art 32-bis, al comma 2, le parole "ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente alla concessione delle provvidenze alle imprese editrici di giornali e di prodotti editoriali, nonché alle emittenti radiofoniche e televisive, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito, ferme restando le residue competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

              al comma 2, capoverso Art. 32-ter, al comma 1, lettera a), dopo le parole: "al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze" sono soppresse le parole: "ad uso privato"; e le parole da: "stampa, editoria, ad eccezione" fino a: "produzioni tradizionali;" sono sostituite dalle seguenti: "stampa, editoria, limitatamente alla concessione delle provvidenze alle imprese editrici di giornali e di prodotti editoriali, nonché alle emittenti radiofoniche e televisive, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito, ferme restando le residue competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali, ferme restando le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;";

          al comma 2, capoverso Art. 32-quater, al comma 1, le parole da: "previgente" fino alle fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "vigente alla data del 9 giugno 2001";

              al comma 2, il capoverso Art. 32-quinquies è sostituito dal seguente:

          
"Art. 32-quinquies. (Funzioni in materia di requisiti e controlli tecnici) 1. Sono attribuite al Ministero delle comunicazioni le funzioni relative:

                a) al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;

                b) alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e alle procedure di omologazione; all'accreditamento dei laboratori di prova; al rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione";

          dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

          "2-bis. All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) alla lettera a), dopo le parole: "il ministero del lavoro" sono soppresse le seguenti: ", della salute"; alla medesima lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "il ministero della salute";

                b) alla lettera b), le parole: "il ministero delle comunicazioni" sono soppresse.

              All'articolo 7:

              al comma 1, dopo le parole: "Capo X"sono inserite le seguenti: "del Titolo IV".

              All'articolo 8:

          al comma 1, capoverso 3, penultimo periodo, le parole: "commi 6 e seguenti" sono sostituite dalle seguenti: "commi 7 e seguenti".

              All'articolo 11:

              al comma 1, dopo le parole: "1999, n. 300," sono inserite le seguenti: "al Titolo IV,"; e la parola: "sanità" è sostituita dalla seguente: "salute";
              al comma 2, capoverso Art. 47-bis, al comma 1, la parola: "sanità" è sostituita dalla seguente: "salute"; al comma 3, secondo periodo, la parola: "e" è soppressa;

              al comma 2, capoverso Art. 47-quater, al comma 1, le parole: "articolo 47" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 47-ter".

              All'articolo 12:

              al comma 1, dopo le parole: "n. 400," sono inserite le seguenti: "come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81,"; e le parole: "ultimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "al secondo periodo".

              L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

          "Art. 13. 1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri o con i singoli Ministri possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato. Le stesse procedure si applicano per le richieste di collaborazione provenienti dagli organi costituzionali.
              2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di 30 unità aggiuntive per ciascun ordinamento.
              3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare straordinarie e motivate esigenze di servizio ostative al suo accoglimento.
              4. Il collocamento fuori ruolo o in aspettativa per lo svolgimento di incarichi di diretta collaborazione e di alta amministrazione nei casi di cui ai commi da 1 a 3 non pregiudica lo sviluppo di carriera ai fini giuridici dei dipendenti interessati.
              5. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche".

ALLEGATO




Frontespizio Relazione Testo del decreto legge
Pareri