XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4738




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          Il comma 134 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (legge finanziaria 2004), ha reintrodotto il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; il dibattito parlamentare relativo alla finanziaria 2004 ha chiaramente indicato la volontà del legislatore di applicare la norma nel senso di concedere l'applicazione dei prezzi del 2001 ai conduttori delle unità residenziali non di pregio che, non avendo ricevuto dall'ente proprietario la lettera di offerta in opzione per l'acquisto entro il 26 settembre 2001, avessero manifestato nei termini previsti la volontà di acquisto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
          In osservanza della volontà percepita del Parlamento, la norma in parola dispone l'applicazione alle vendite della Società cartolarizzazione immobili pubblici (SCIP) dei prezzi del 2001 e le relative modalità concrete di determinazione, prevedendo a tale fine l'uso di coefficienti di abbattimento di periodo, determinati dall'Agenzia del territorio, sulla base degli eventuali aumenti di prezzo registrati in ciascun comune o ambito geografico, da applicare al prezzo corrente di mercato indicato nelle lettere di offerta ai conduttori. La modalità indicata, di semplice applicazione anche direttamente da parte dei soggetti operativamente incaricati delle vendite e che, ad eccezione del prezzo, non prevede modifiche al processo di vendita, è finalizzata a consentire agli enti gestori degli immobili il rispetto dei tempi inizialmente previsti e sulla base dei quali sono state definite le caratteristiche dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione. In concreto si prevede di inserire nelle stesse lettere di offerta l'indicazione della facoltà, per i conduttori aventi titolo, di beneficiare dell'eventuale riduzione del prezzo di acquisto presentando all'ente la documentazione necessaria nei termini richiesti, al fine di ricevere la comunicazione del nuovo prezzo in tempo utile per consentire al conduttore di rispettare i medesimi tempi di esercizio dell'opzione di acquisto attualmente previsti in assenza della riduzione.
          Si prevede che il beneficio introdotto dalla norma venga concesso, subordinatamente alla verifica del possesso da parte del conduttore dei requisiti di legge, sia mediante l'eventuale riduzione del prezzo per gli acquisti che avverranno in futuro, sia attraverso il rimborso del maggior prezzo eventualmente già pagato, ai conduttori che, pur avendo titolo per il beneficio, avessero già acquistato. In relazione a questi ultimi, è previsto che il rimborso sia corrisposto dagli enti originariamente proprietari degli immobili a seguito della verifica della documentazione presentata dal beneficiario, prelevando le somme necessarie dal rispettivo conto intrattenuto presso la Tesoreria dello Stato e sul quale è stato accreditato, al momento della cessione, il corrispettivo iniziale pagato per gli immobili dalla SCIP.
          L'onere stimato per gli enti a fronte del rimborso del maggior prezzo pagato è di circa 60 milioni di euro per le unità residenziali non di pregio vendute nell'ambito della prima cartolarizzazione degli immobili (cosiddetta "SCIP 1"; la grande maggioranza dei conduttori di tali unità aveva già ricevuto la lettera di offerta alla data del 26 settembre 2001 e risulta quindi esclusa dal presente provvedimento). Questo ammontare è stato calcolato applicando alla somma dei valori di cessione delle unità immobiliari residenziali per le quali i precedenti proprietari (enti e Stato), prima della chiusura dell'operazione SCIP 1, non avevano inviato la lettera di offerta ai conduttori (che potenzialmente possono beneficiare dell'abbattimento di prezzo, in applicazione dell'emanando decreto), e per le quali sia stato esercitato il diritto di opzione (l'85 per cento del totale e pari a circa 410 milioni di euro), il coefficiente di abbattimento relativo all'aumento dei valori medi immobiliari pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI) dei rispettivi comuni, tra il secondo semestre 2001 ed il secondo semestre 2002 (data entro la quale la maggior parte degli immobili è stata dismessa) pari a circa il 14,8 per cento.
          Per quanto riguarda le unità residenziali già vendute ai rispettivi conduttori, alla data di entrata in vigore dell'emanando decreto dell'operazione "SCIP 2", l'onere per gli enti, a fronte del rimborso del maggior prezzo pagato, è pari a circa 122 milioni di euro. Tale ammontare è stato calcolato applicando il coefficiente di abbattimento relativo all'aumento dei valori medi immobiliari dell'OMI, tra ottobre 2001 ed il primo semestre 2003 (periodo entro il quale sono state completate le valutazioni per le unità già vendute) pari a circa il 26 per cento, alla somma dei valori di cessione delle unità immobiliari locate e non di pregio per le quali sia stata esercitata l'opzione da parte del conduttore (pari a circa 470 milioni di euro). Per la copertura dell'onere a carico degli enti, comprensivo degli interessi altrimenti percepiti sui rispettivi conti di Tesoreria, si provvede mediante la cessione di ulteriori immobili dello Stato aggiuntivi rispetto a quelli la cui cessione è prevista dalla legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).
          In relazione alle vendite future, lo Stato è tenuto a mantenere indenne la società di cartolarizzazione, limitatamente all'operazione SCIP 2, in relazione ad eventuali minori proventi che questa percepirà in conseguenza dell'applicazione della presente norma, nonché dei danni che ne potranno derivare per i portatori dei titoli emessi dalla SCIP per finanziare l'acquisto degli immobili. Sulla base degli attuali prezzi di mercato, raffrontati a quelli medi del 2001 ora applicati, si stima che l'effetto della norma sui ricavi, altrimenti conseguibili dalla società, sia pari ad almeno 800 milioni di euro (al netto delle restituzioni di cui sopra); somma, quest'ultima, necessaria per riportare la società e gli investitori nei titoli della SCIP alla condizione precedente all'emanazione del presente provvedimento. L'ammontare indicato risulta dall'applicazione, al valore delle unità residenziali locate non di pregio, non ancora vendute al 31 dicembre 2003, per le quali si stima verrà esercitato il diritto d'opzione nel 79 per cento dei casi (in linea con i dati storici) pari a circa 3 miliardi di euro, dell'incremento medio registrato in Italia dagli immobili residenziali tra il mese di ottobre 2001 e il mese di dicembre 2003 pari a circa il 27 per cento. Il danno effettivo potrà mutare nel tempo sulla base del livello dei prezzi di mercato, sempre in relazione ad ottobre 2001, riscontrato al momento dell'effettiva vendita.
          Pur essendo il versamento alla SCIP della somma indicata necessario a ripristinare la situazione precedente, in relazione ai prezzi complessivi attesi dalla vendita degli immobili ed all'affidabilità creditizia goduta dai titoli emessi prima del provvedimento, è prevedibile che, al termine della rivendita degli immobili, le somme incassate dalla SCIP a compensazione del danno subìto eccedano quanto necessario al rimborso dei titoli emessi dalla società e collocati sul mercato. Il pagamento degli immobili da parte della SCIP ai soggetti originariamente proprietari era previsto avvenire sulla base di una quota iniziale di prezzo, corrisposta al momento della cessione e pari all'85 per cento circa del valore degli immobili nel mese di novembre 2002, ed, eventualmente, di una quota differita pari alle somme eventualmente residue di quanto incassato dalle vendite successivamente all'integrale rimborso dei titoli emessi dalla SCIP per finanziare il prezzo iniziale. In relazione a quest'ultima componente, l'ammontare atteso dagli enti al termine dell'operazione, a decorrere dalla fine del 2008, è previsto eccedere il danno indicato.
          E' infine previsto che le modalità concrete di corresponsione dell'indennizzo siano stabilite con successivi decreti ministeriali ed è altresì prevista la possibilità che sia concessa a tale fine la garanzia dello Stato in favore di eventuali terzi finanziatori della SCIP. Quest'ultima modalità è prevista in considerazione dell'esigenza per lo Stato di rendere immediatamente disponibili alla società di cartolarizzazione le somme dovute a titolo di rimborso, ma anche della capienza attesa, al termine dell'operazione, degli incassi complessivi ottenuti dalla SCIP dalla rivendita degli immobili per il rimborso dei titoli emessi, nonché delle somme, maggiorate degli interessi, eventualmente dovute a terzi finanziatori della SCIP per l'anticipazione di quanto inizialmente dovuto dallo Stato alla SCIP.
          All'eventuale minor prezzo che sarà stato incassato a titolo di prezzo differito dagli enti originariamente proprietari degli immobili per gli effetti della presente norma, ovvero all'escussione delle eventuali garanzie prestate dallo Stato a terzi finanziatori della SCIP per l'incapienza al termine dell'operazione della componente differita di prezzo da questa dovuta agli enti, dovrà, anche in questo caso, provvedersi con la vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuare con i citati decreti ministeriali.




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